Cartella di pagamento illegittima se al contribuente non viene notificato l’avviso bonario con l’errore in dichiarazione

Corte di Cassazione, sentenza n. 13343 del 26.07.2012

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che l”atto prodromico non è necessario se invece non ci sono incongruenze nei dati trasmessi al fisco La cartella di pagamento emessa in esito al controllo automatizzato sulla dichiarazione è lecita senza la notifica dell’avviso bonario solo se tale dichiarazione non contiene errori. In caso contrario la procedura di riscossione necessita dell’atto prodromico da trasmettere al contribuente da trasmettere.
La Corte ha ribadito che «l’emissione della cartella di pagamento con le modalità  previste dagli artt.36 – bis, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 (in materia di tributi diretti) e 54-bis, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972 (in materia di IVA) non è condizionata dalla preventiva comunicazione dell’esito del controllo al contribuente, salvo che il controllo medesimo non riveli l’esistenza di errori essendovi, solo in tale ipotesi di irregolarità  riscontrata nella dichiarazione, l’obbligo di comunicazione per la liquidazione d’imposta, contributi, premi e rimborsi»

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