La Corte di Cassazione con la sentenza n. 2094 del 27.1.2013 ha precisato che l'ente proprietario della strada è esentato dalla responsabilità per gli infortuni occorsi lungo di essa €œquando la situazione che provoca il danno si manifesta non come conseguenza di un precedente difetto di diligenza nella sorveglianza e nella manutenzione della strada ma in maniera improvvisa, atteso che solo siffatta evenienza – al pari di una eventuale colpa esclusiva del danneggiato in ordine al verificarsi del fatto – integra il caso fortuito€.
Per la Suprema corte, dunque, agli enti proprietari delle strade si applica la responsabilità ex articolo 2051 Cc, €œDanno cagionato da cosa in custodia€, €œcon riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, essendo peraltro configurabile il caso fortuito in relazione a quelle provocate dagli stessi utenti, ovvero da un repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere€.
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Quindi , l’Ente ha l” obbligo di segnalare eventuali dissesti dell’asfalto .