L'ente proprietario della strada è esentato dalla responsabilità  per gli infortuni occorsi lungo di essa per caso fortuito

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 2094 del 27.1.2013 ha precisato che l'ente proprietario della strada è esentato dalla responsabilità  per gli infortuni occorsi lungo di essa €œquando la situazione che provoca il danno si manifesta non come conseguenza di un precedente difetto di diligenza nella sorveglianza e nella manutenzione della strada ma in maniera improvvisa, atteso che solo siffatta evenienza – al pari di una eventuale colpa esclusiva del danneggiato in ordine al verificarsi del fatto – integra il caso fortuito€.

Per la Suprema corte, dunque, agli enti proprietari delle strade si applica la responsabilità  ex articolo 2051 Cc, €œDanno cagionato da cosa in custodia€, €œcon riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, essendo peraltro configurabile il caso fortuito in relazione a quelle provocate dagli stessi utenti, ovvero da un repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante l'attività  di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere€.

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