Limone appeso all’albero

Corte di cassazione – Sezione II penale – Sentenza 20 settembre 2012 n. 35956 20 settembre 2012

Se il limone è ancora appeso all’albero non scatta l’aggravante per cosa esposta alla pubblica fede.
La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che non scatta l'aggravante del furto per cosa esposta €œalla pubblica fede€ nel caso di sottrazione del limone ancora appeso all'albero. Lo ha stabilito la Corte respingendo il ricorso sollevato dal procuratore generale della Corte di appello di Catanzaro contro la sentenza che dichiarava, accertata l'assenza di aggravanti, di non doversi procedere per mancanza di querela.
Secondo la Suprema corte, infatti, la circostanza dell'esposizione alla pubblica fede, e dunque la relativa aggravante, può ritenersi integrata unicamente quando €œl'esposizione dipenda dall'azione o dall'omissione del possessore€. Insomma, il giudizio non può prescindere dalla valutazione sulla destinazione della cosa in ordine alla quale ha sempre rilievo un atto di volontà . E l'aggravante €œnon può ritenersi sussistente nel momento in cui il dato di fatto sia qualificato dalla condizione naturale del bene, sulla quale non ha inciso in alcun modo la volontà  dell'uomo, come nel caso in esame€. A questo proposito, ricorda la Corte, uguale principio ha portato in precedenza, sipure a parti rovesciate, a ritenere sussistente l'aggravante in questione nel caso di furto di grano, solo perchè lo stesso era stato sottoposto alla trebbiatura e ammassato in covoni. O ancora, €œal contrario, ma in modo coerente€, è stata esclusa nell'ipotesi di furto di anguille nelle valli di Comacchio.

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