Per poter integrare il reato di diffamazione tramite posta elettronica è necessario che il messaggio diffamatorio raggiunga una pluralità di soggetti, non essendo sufficiente che il messaggio abbia raggiunto un sola persona che poi l'abbia comunicato alla persona offesa.
Questo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza 8011 del 19 febbraio 2013.