Lunedଠ7 Gennaio 2013 – Il presidente della Repubblica ha promulgato la legge forense per gli avvocati Italiani

€œLa riforma restituisce l'Avvocatura alla propria funzione sociale al servizio della tutela dei diritti dei cittadini, in condizioni di autonomia e indipendenza€ Il presidente del Consiglio nazionale forense, Guido Alpa, accoglie con soddisfazione il voto dell'aula del Senato che ha appena suggellato quattro anni di lavoro parlamentare sulla riforma dell'Avvocatura. Il presidente del Consiglio nazionale forense, Guido Alpa, a nome di tutto il Consiglio, esprime la più viva soddisfazione per l'approvazione da parte del Senato della riforma dello Statuto dell'Avvocatura. La riforma è destinata a rafforzare la funzione della difesa, assegnata dalla Costituzione agli avvocati, ad esclusivo vantaggio dei cittadini. €œIl Senato ha compiuto un importante atto che corona quattro anni di lavoro, le aspettative dei cittadini, e offre migliori opportunità  all'avvocatura per rendere un servizio efficiente e solidale nella amministrazione della giustizia€, ha dichiarato il presidente Alpa. €œLa riforma approvata con legge dello Stato, attesa da tanti anni, permette all'Avvocatura di guardare al suo rinnovamento in un quadro di regole certe e rispettose dei principi della Costituzione. Il testo si fa ampio carico delle esigenze di ammodernamento della professione, di un rafforzamento della trasparenza nel rapporto avvocato-cliente, di favorire l'ingresso dei giovani più meritevoli che potranno contare su un avviamento professionale più garantito, di una maggiore qualificazione dell'avvocato€. Il presidente Alpa ricorda come il testo approvato oggi sia il frutto di un ampio, approfondito e corale dibattito in Parlamento, che €œha per lungo tempo scandagliato ogni aspetto della riforma e ne ha ritagliato un quadro sistematico e completo€, anche alla luce degli interventi di cosiddetta €œliberalizzazione€, di cui il testo tiene conto.  €œOra l'Avvocatura potrà  guardare con fiducia al futuro e applicarsi con rinnovato impegno al proprio miglioramento, i cittadini potranno fruire di un servizio giustizia più efficiente, i giovani avranno maggiori opportunità  di lavoro.

Da domani inizia un lavoro di ricostruzione che il CNF, Ordini e Unioni che cooperano all'organizzazione della professione, le Associazioni forensi porteranno avanti sempre con spirito di responsabilità  nei confronti del servizio giustizia e del Paese €.

Di seguito il testo approvato dal Senato:

SENATO DELLA REPUBBLICA

Il testo che il Senato della Repubblica, il 21 dicembre2012, ha approvato è  il seguente disegno di legge, già  approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge n. 601 d'iniziativa del senatore Giuliano; n. 711 d'iniziativa dei senatori Casson, Carofiglio, Chiaromonte, Chiurazzi, D'Ambrosio, Della Monica, Finocchiaro, Fontana, Galperti, Latorre, Maritati, Mongiello e  Narbolini; n. 1171 d'iniziativa dei senatori Bianchi, Chiurazzi, Del Vecchio, Di Giovan Paolo, Serra e Stradiotto; n. 1198 d'iniziativa del senatore Mugnai, e modificato dalla Camera dei deputati:  Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Disciplina dell'ordinamento forense)

1. La presente legge, nel rispetto dei princà¬pi

costituzionali, della normativa comunitaria

e dei trattati internazionali, disciplina la

professione di avvocato.

2. L'ordinamento forense, stante la specificità 

della funzione difensiva e in considerazione

della primaria rilevanza giuridica e sociale

dei diritti alla cui tutela essa è preposta:

a) regolamenta l'organizzazione e l'esercizio

della professione di avvocato e, nell'interesse

pubblico, assicura la idoneità  professionale

degli iscritti onde garantire la tutela

degli interessi individuali e collettivi

sui quali essa incide;

b) garantisce l'indipendenza e l'autonomia

degli avvocati, indispensabili condizioni

dell'effettività  della difesa e della tutela dei diritti;

c) tutela l'affidamento della collettività 

e della clientela, prescrivendo l'obbligo della

correttezza dei comportamenti e la cura della

qualità  ed efficacia della prestazione professionale;

d) favorisce l'ingresso alla professione

di avvocato e l'accesso alla stessa, in particolare

alle giovani generazioni, con criteri

di valorizzazione del merito.

3. All'attuazione della presente legge si

provvede mediante regolamenti adottati con

decreto del Ministro della giustizia, ai sensi

dell'articolo 17, comma 3, della legge 23

agosto 1988, n. 400, entro due anni dalla

data della sua entrata in vigore, previo parere

del Consiglio nazionale forense (CNF)

e, per le sole materie di interesse di questa,

della Cassa nazionale di previdenza e assistenza

forense. Il CNF esprime i suddetti pareri

entro novanta giorni dalla richiesta, sentiti

i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni

forensi che siano costituite da almeno

cinque anni e che siano state individuate

come maggiormente rappresentative

dal CNF. Gli schemi dei regolamenti sono

trasmessi alle Camere, ciascuno corredato

di relazione tecnica, che evidenzi gli effetti

delle disposizioni recate, e dei pareri di cui

al primo periodo, ove gli stessi risultino essere

stati tempestivamente comunicati, perchè

su di essi sia espresso, nel termine di

sessanta giorni dalla richiesta, il parere delle

Commissioni parlamentari competenti.

4. Decorsi i termini per l'espressione dei

pareri da parte delle Commissioni parlamentari,

i regolamenti possono essere comunque adottati.

5. Dall'attuazione dei regolamenti di cui

al comma 3 non devono derivare nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. Entro quattro anni dalla data di entrata

in vigore dell'ultimo dei regolamenti di cui

al comma 3 possono essere adottate, con la

medesima procedura di cui ai commi 3 e

4, le necessarie disposizioni integrative e correttive.

Art. 2.

(Disciplina della professione di avvocato)

1. L'avvocato è un libero professionista

che, in libertà , autonomia e indipendenza,

svolge le attività  di cui ai commi 5 e 6.

2. L'avvocato ha la funzione di garantire

al cittadino l'effettività  della tutela dei diritti.

3. L'iscrizione ad un albo circondariale è

condizione per l'esercizio della professione

di avvocato. Possono essere iscritti coloro

che, in possesso del diploma di laurea in

giurisprudenza conseguito a seguito di corso

universitario di durata non inferiore a quattro

anni, hanno superato l'esame di Stato di cui

all'articolo 46, ovvero l'esame di abilitazione

all'esercizio della professione di avvocato

prima della data di entrata in vigore della

presente legge. Possono essere altresଠiscritti:

a) coloro che hanno svolto le funzioni di

magistrato ordinario, di magistrato militare,

di magistrato amministrativo o contabile, o

di avvocato dello Stato, e che abbiano cessato

le dette funzioni senza essere incorsi

nel provvedimento disciplinare della censura

o in provvedimenti disciplinari più gravi.

L'iscritto, nei successivi due anni, non può

esercitare la professione nei circondari nei

quali ha svolto le proprie funzioni negli ultimi

quattro anni antecedenti alla cessazione;

b) i professori universitari di ruolo, dopo

cinque anni di insegnamento di materie giuridiche.

L'avvocato può esercitare l'attività 

di difesa davanti a tutti gli organi giurisdizionali

della Repubblica. Per esercitarla davanti

alle giurisdizioni superiori deve essere

iscritto all'albo speciale regolato dall'articolo

22. Restano iscritti agli albi circondariali coloro

che, senza aver sostenuto l'esame di

Stato, risultino iscritti alla data di entrata in

vigore della presente legge.

4. L'avvocato, nell'esercizio della sua attività ,

è soggetto alla legge e alle regole deontologiche.

5. Sono attività  esclusive dell'avvocato,

fatti salvi i casi espressamente previsti dalla

legge, l'assistenza, la rappresentanza e la difesa

nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali

e nelle procedure arbitrali rituali.

6. Fuori dei casi in cui ricorrono competenze

espressamente individuate relative a

specifici settori del diritto e che sono previste

dalla legge per gli esercenti altre professioni

regolamentate, l'attività  professionale

di consulenza legale e di assistenza legale

stragiudiziale, ove connessa all'attività  giurisdizionale,

se svolta in modo continuativo,

sistematico e organizzato, è di competenza

degli avvocati. àˆ comunque consentita l'instaurazione

di rapporti di lavoro subordinato

ovvero la stipulazione di contratti di prestazione

di opera continuativa e coordinata,

aventi ad oggetto la consulenza e l'assistenza

legale stragiudiziale, nell'esclusivo interesse

del datore di lavoro o del soggetto in favore

del quale l'opera viene prestata. Se il destinatario

delle predette attività  è costituito in

forma di società , tali attività  possono essere

altresଠsvolte in favore dell'eventuale società 

controllante, controllata o collegata, ai sensi

dell'articolo 2359 del codice civile. Se il destinatario

è un'associazione o un ente esponenziale

nelle diverse articolazioni, purchè

portatore di un interesse di rilievo sociale e

riferibile ad un gruppo non occasionale, tali

attività  possono essere svolte esclusivamente

nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali

e limitatamente all'interesse dei

propri associati ed iscritti.

7. L'uso del titolo di avvocato spetta

esclusivamente a coloro che siano o siano

stati iscritti ad un albo circondariale, nonchè

agli avvocati dello Stato.

8. L'uso del titolo è vietato a chi sia stato radiato.

Art. 3.

(Doveri e deontologia)

1. L'esercizio dell'attività  di avvocato

deve essere fondato sull'autonomia e sulla

indipendenza dell'azione professionale e del

giudizio intellettuale. L'avvocato ha obbligo,

se chiamato, di prestare la difesa d'ufficio,

in quanto iscritto nell'apposito elenco, e di

assicurare il patrocinio in favore dei non abbienti.

2. La professione forense deve essere

esercitata con indipendenza, lealtà , probità ,

dignità , decoro, diligenza e competenza, tenendo

conto del rilievo sociale della difesa

e rispettando i princà¬pi della corretta e leale

concorrenza.

3. L'avvocato esercita la professione uniformandosi

ai princà¬pi contenuti nel codice

deontologico emanato dal CNF ai sensi degli

articoli 35, comma 1, lettera d), e 65,

comma 5. Il codice deontologico stabilisce

le norme di comportamento che l'avvocato

è tenuto ad osservare in via generale e, specificamente,

nei suoi rapporti con il cliente,

con la controparte, con altri avvocati e con

altri professionisti. Il codice deontologico

espressamente individua fra le norme in

esso contenute quelle che, rispondendo alla

tutela di un pubblico interesse al corretto

esercizio della professione, hanno rilevanza

disciplinare. Tali norme, per quanto possibile,

devono essere caratterizzate dall'osservanza

del principio della tipizzazione della

condotta e devono contenere l'espressa indicazione

della sanzione applicabile.

4. Il codice deontologico di cui al comma

3 e i suoi aggiornamenti sono pubblicati e

resi accessibili a chiunque secondo disposizioni

stabilite con decreto del Ministro della

giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17,

comma 3, della legge 23 agosto 1988,

n. 400. Il codice deontologico entra in vigore

decorsi sessanta giorni dalla data di

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 4.

(Associazioni tra avvocati e multidisciplinari)

1. La professione forense può essere esercitata

individualmente o con la partecipazione

ad associazioni tra avvocati. L'incarico

professionale è tuttavia sempre conferito all'avvocato

in via personale. La partecipazione

ad un'associazione tra avvocati non

può pregiudicare l'autonomia, la libertà  e

l'indipendenza intellettuale o di giudizio dell'avvocato

nello svolgimento dell'incarico

che gli è conferito. àˆ nullo ogni patto contrario.

2. Allo scopo di assicurare al cliente prestazioni

anche a carattere multidisciplinare,

possono partecipare alle associazioni di cui

al comma 1, oltre agli iscritti all'albo forense,

anche altri liberi professionisti appartenenti

alle categorie individuate con regolamento

del Ministro della giustizia ai sensi

dell'articolo 1, commi 3 e seguenti. La professione

forense può essere altresଠesercitata

da un avvocato che partecipa ad associazioni

costituite fra altri liberi professionisti.

3. Possono essere soci delle associazioni

tra avvocati solo coloro che sono iscritti al

relativo albo. Le associazioni tra avvocati

sono iscritte in un elenco tenuto presso il

consiglio dell'ordine nel cui circondario

hanno sede, ai sensi dell'articolo 15, comma

1, lettera l). La sede dell'associazione è fissata

nel circondario ove si trova il centro

principale degli affari. Gli associati hanno

domicilio professionale nella sede della associazione.

L'attività  professionale svolta dagli

associati dà  luogo agli obblighi e ai diritti

previsti dalle disposizioni in materia previdenziale.

4. L'avvocato può essere associato ad una

sola associazione.

5. Le associazioni tra professionisti possono

indicare l'esercizio di attività  proprie

della professione forense fra quelle previste

nel proprio oggetto sociale, oltre che in qualsiasi

comunicazione a terzi, solo se tra gli

associati vi è almeno un avvocato iscritto all'albo.

6. La violazione di quanto previsto ai

commi 4 e 5 costituisce illecito disciplinare.

7. I redditi delle associazioni tra avvocati

sono determinati secondo i criteri di cassa,

come per i professionisti che esercitano la

professione in modo individuale.

8. Gli avvocati e le associazioni di cui al

presente articolo possono stipulare fra loro

contratti di associazione in partecipazione

ai sensi degli articoli 2549 e seguenti del codice civile.

9. L'associato è escluso se cancellato o

sospeso dall'albo per un periodo non inferiore

ad un anno con provvedimento disciplinare

definitivo. Può essere escluso per effetto

di quanto previsto dall'articolo 2286

del codice civile.

10. Le associazioni che hanno ad oggetto

esclusivamente lo svolgimento di attività 

professionale non sono assoggettate alle

procedure fallimentari e concorsuali.

Art. 5.

(Delega al Governo per la disciplina dell'esercizio

della professione forense in forma societaria)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro

sei mesi dalla data di entrata in vigore della

presente legge, un decreto legislativo per disciplinare,

tenuto conto di quanto previsto

dall'articolo 10 della legge 12 novembre

2011, n. 183, e in considerazione della rilevanza

costituzionale del diritto di difesa, le

società  tra avvocati. Il decreto legislativo è

adottato su proposta del Ministro della giustizia,

sentito il CNF, e successivamente trasmesso

alle Camere perchè sia espresso il

parere da parte delle Commissioni competenti

per materia e per le conseguenze di carattere

finanziario. Il parere è reso entro il

termine di trenta giorni dalla data di trasmissione,

decorso il quale il decreto è emanato

anche in mancanza del parere. Qualora detto

termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti

allo spirare del termine previsto per

l'emanazione del decreto legislativo, o successivamente,

la scadenza di quest'ultimo è

prorogata di trenta giorni. Entro un anno

dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo,

il Governo può emanare disposizioni

correttive e integrative, con lo stesso

procedimento e in base ai medesimi princà¬pi

e criteri direttivi previsti per l'emanazione

dell'originario decreto.

2. Nell'esercizio della delega di cui al

comma 1 il Governo si attiene ai seguenti

princà¬pi e criteri direttivi:

a) prevedere che l'esercizio della professione

forense in forma societaria sia consentito

esclusivamente a società  di persone,

società  di capitali o società  cooperative, i

cui soci siano avvocati iscritti all'albo;

b) prevedere che ciascun avvocato

possa far parte di una sola società  di cui alla lettera a);

c) prevedere che la denominazione o ragione

sociale contenga l'indicazione: «società  tra avvocati»;

d) disciplinare l'organo di gestione della

società  tra avvocati prevedendo che i suoi

componenti non possano essere estranei

alla compagine sociale;

e) stabilire che l'incarico professionale,

conferito alla società  ed eseguito secondo il

principio della personalità  della prestazione

professionale, possa essere svolto soltanto

da soci professionisti in possesso dei requisiti

necessari per lo svolgimento della specifica

prestazione professionale richiesta dal cliente;

f) prevedere che la responsabilità  della

società  e quella dei soci non escludano la responsabilità 

del professionista che ha eseguito la prestazione;

g) prevedere che la società  tra avvocati

sia iscritta in una apposita sezione speciale

dell'albo tenuto dall'ordine territoriale nella

cui circoscrizione ha sede la stessa società ;

h) regolare la responsabilità  disciplinare

della società  tra avvocati, stabilendo che essa

è tenuta al rispetto del codice deontologico

forense ed è soggetta alla competenza disciplinare

dell'ordine di appartenenza;

i) stabilire che la sospensione, cancellazione

o radiazione del socio dall'albo nel

quale è iscritto costituisce causa di esclusione

dalla società ;

l) qualificare i redditi prodotti dalla società 

tra avvocati quali redditi di lavoro

autonomo anche ai fini previdenziali, ai

sensi del capo V del titolo I del testo unico

delle imposte sui redditi, di cui al decreto

del Presidente della Repubblica 22 dicembre

1986, n. 917, e successive modificazioni;

m) stabilire che l'esercizio della professione

forense in forma societaria non costituisce

attività  d'impresa e che, conseguentemente,

la società  tra avvocati non è soggetta

al fallimento e alle procedure concorsuali diverse

da quelle di composizione delle crisi

da sovra indebitamento;

n) prevedere che alla società  tra avvocati

si applichino, in quanto compatibili, le

disposizioni sull'esercizio della professione

di avvocato in forma societaria di cui al decreto

legislativo 2 febbraio 2001, n. 96.

3. Dall'esercizio della delega di cui al

comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori

oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 6.

(Segreto professionale)

1. L'avvocato è tenuto verso terzi, nell'interesse

della parte assistita, alla rigorosa osservanza

del segreto professionale e del massimo

riserbo sui fatti e sulle circostanze apprese

nell'attività  di rappresentanza e assistenza

in giudizio, nonchè nello svolgimento

dell'attività  di consulenza legale e di assistenza

stragiudiziale.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si

applicano anche nei confronti dei dipendenti

e dei collaboratori anche occasionali dell'avvocato,

oltre che di coloro che svolgono il

tirocinio presso lo stesso, in relazione ai fatti

e alle circostanze da loro apprese nella loro

qualità  o per effetto dell'attività  svolta. L'avvocato

è tenuto ad adoperarsi affinchè anche

da tali soggetti siano osservati gli obblighi di

segretezza e di riserbo sopra previsti.

3. L'avvocato, i suoi collaboratori e i dipendenti

non possono essere obbligati a deporre

nei procedimenti e nei giudizi di qualunque

specie su ciò di cui siano venuti a

conoscenza nell'esercizio della professione

o dell'attività  di collaborazione o in virtù

del rapporto di dipendenza, salvi i casi previsti dalla legge.

4. La violazione degli obblighi di cui al

comma 1 costituisce illecito disciplinare. La

violazione degli obblighi di cui al comma

2 costituisce giusta causa per l'immediato

scioglimento del rapporto di collaborazione

o di dipendenza.

Art. 7.

(Prescrizioni per il domicilio)

1. L'avvocato deve iscriversi nell'albo del

circondario del tribunale ove ha domicilio

professionale, di regola coincidente con il

luogo in cui svolge la professione in modo

prevalente, come da attestazione scritta da

inserire nel fascicolo personale e da cui

deve anche risultare se sussistano rapporti

di parentela, coniugio, affinità  e convivenza

con magistrati, rilevanti in relazione a

quanto previsto dall'articolo 18 dell'ordinamento

giudiziario, di cui al regio decreto

30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.

Ogni variazione deve essere tempestivamente

comunicata dall'iscritto all'ordine,

che ne rilascia apposita attestazione.

In mancanza, ogni comunicazione del consiglio

dell'ordine di appartenenza si intende

validamente effettuata presso l'ultimo domicilio comunicato.

2. Gli ordini professionali presso cui i singoli

avvocati sono iscritti pubblicano in apposito

elenco, consultabile dalle pubbliche

amministrazioni, gli indirizzi di posta elettronica

comunicati dagli iscritti ai sensi dell'articolo

16, comma 7, del decreto-legge 29 novembre

2008, n. 185, convertito, con modificazioni,

dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,

anche al fine di consentire notifiche di atti

e comunicazioni per via telematica da parte

degli uffici giudiziari.

3. L'avvocato che stabilisca uffici al di

fuori del circondario del tribunale ove ha domicilio

professionale ne dà  immediata comunicazione

scritta sia all'ordine di iscrizione,

sia all'ordine del luogo ove si trova l'ufficio.

4. Presso ogni ordine è tenuto un elenco

degli avvocati iscritti in altri albi che abbiano

ufficio nel circondario ove ha sede l'ordine.

5. Gli avvocati italiani, che esercitano la

professione all'estero e che ivi hanno la

loro residenza, mantengono l'iscrizione nell'albo

del circondario del tribunale ove avevano

l'ultimo domicilio in Italia. Resta

fermo per gli avvocati di cui al presente

comma l'obbligo del contributo annuale per

l'iscrizione all'albo.

6. La violazione degli obblighi di cui ai

commi 1 e 3 costituisce illecito disciplinare.

Art. 8.

(Impegno solenne)

1. Per poter esercitare la professione, l'avvocato

assume dinanzi al consiglio dell'ordine

in pubblica seduta l'impegno di osservare

i relativi doveri, secondo la formula:

«Consapevole della dignità  della professione

forense e della sua funzione sociale, mi impegno

ad osservare con lealtà , onore e dili-

genza i doveri della professione di avvocato

per i fini della giustizia ed a tutela dell'assistito

nelle forme e secondo i princà¬pi del nostro

ordinamento».

Art. 9.

(Specializzazioni)

1. àˆ riconosciuta agli avvocati la possibilità 

di ottenere e indicare il titolo di specialista

secondo modalità  che sono stabilite, nel

rispetto delle previsioni del presente articolo,

con regolamento adottato dal Ministro della

giustizia previo parere del CNF, ai sensi dell'articolo 1.

2. Il titolo di specialista si può conseguire

all'esito positivo di percorsi formativi almeno

biennali o per comprovata esperienza

nel settore di specializzazione.

3. I percorsi formativi, le cui modalità  di

svolgimento sono stabilite dal regolamento

di cui al comma 1, sono organizzati presso

le facoltà  di giurisprudenza, con le quali il

CNF e i consigli degli ordini territoriali possono

stipulare convenzioni per corsi di alta

formazione per il conseguimento del titolo

di specialista. All'attuazione del presente

comma le università  provvedono nell'ambito

delle risorse disponibili a legislazione vigente

e, comunque, senza nuovi o maggiori

oneri per la finanza pubblica.

4. Il conseguimento del titolo di specialista

per comprovata esperienza professionale

maturata nel settore oggetto di specializzazione

è riservato agli avvocati che abbiano

maturato un'anzianità  di iscrizione all'albo

degli avvocati, ininterrottamente e senza sospensioni,

di almeno otto anni e che dimostrino

di avere esercitato in modo assiduo,

prevalente e continuativo attività  professionale

in uno dei settori di specializzazione negli

ultimi cinque anni.

5. L'attribuzione del titolo di specialista

sulla base della valutazione della partecipazione

ai corsi relativi ai percorsi formativi

nonchè dei titoli ai fini della valutazione

della comprovata esperienza professionale

spetta in via esclusiva al CNF. Il regolamento

di cui al comma 1 stabilisce i parametri

e i criteri sulla base dei quali valutare l'esercizio

assiduo, prevalente e continuativo di

attività  professionale in uno dei settori di

specializzazione.

6. Il titolo di specialista può essere revocato

esclusivamente dal CNF nei casi previsti

dal regolamento di cui al comma 1.

7. Il conseguimento del titolo di specialista

non comporta riserva di attività  professionale.

8. Gli avvocati docenti universitari di

ruolo in materie giuridiche e coloro che,

alla data di entrata in vigore della presente

legge, abbiano conseguito titoli specialistici

universitari possono indicare il relativo titolo

con le opportune specificazioni.

Art. 10.

(Informazioni sull'esercizio della professione)

1. àˆ consentita all'avvocato la pubblicità 

informativa sulla propria attività  professionale,

sull'organizzazione e struttura dello

studio e sulle eventuali specializzazioni e titoli

scientifici e professionali posseduti.

2. La pubblicità  e tutte le informazioni

diffuse pubblicamente con qualunque mezzo,

anche informatico, debbono essere trasparenti,

veritiere, corrette e non devono essere

comparative con altri professionisti, equivoche,

ingannevoli, denigratorie o suggestive.

3. Inogni caso le informazioni offerte devono

fare riferimento alla natura e ai limiti

dell'obbligazione professionale.

4. L'inosservanza delle disposizioni del

presente articolo costituisce illecito disciplinare.

Art. 11.

(Formazione continua)

1. L'avvocato ha l'obbligo di curare il

continuo e costante aggiornamento della propria

competenza professionale al fine di assicurare

la qualità  delle prestazioni professionali

e di contribuire al migliore esercizio

della professione nell'interesse dei clienti e

dell'amministrazione della giustizia.

2. Sono esentati dall'obbligo di cui al

comma 1: gli avvocati sospesi dall'esercizio

professionale, ai sensi dell'articolo 20,

comma 1, per il periodo del loro mandato;

gli avvocati dopo venticinque anni di iscrizione

all'albo o dopo il compimento del sessantesimo

anno di età ; i componenti di organi

con funzioni legislative e i componenti

del Parlamento europeo; i docenti e i ricercatori

confermati delle università  in materie giuridiche.

3. Il CNF stabilisce le modalità  e le condizioni

per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento

da parte degli iscritti e per la

gestione e l'organizzazione dell'attività  di

aggiornamento a cura degli ordini territoriali,

delle associazioni forensi e di terzi, superando

l'attuale sistema dei crediti formativi.

4. L'attività  di formazione svolta dagli ordini

territoriali, anche in cooperazione o convenzione

con altri soggetti, non costituisce

attività  commerciale e non può avere fini di lucro.

5. Le regioni, nell'ambito delle potestà  ad

esse attribuite dall'articolo 117 della Costituzione,

possono disciplinare l'attribuzione di

fondi per l'organizzazione di scuole, corsi

ed eventi di formazione professionale per avvocati.

Art. 12.

(Assicurazione per la responsabilità  civile

e assicurazione contro gli infortuni)

1. L'avvocato, l'associazione o la società 

fra professionisti devono stipulare, autonomamente

o anche per il tramite di convenzioni

sottoscritte dal CNF, da ordini territoriali,

associazioni ed enti previdenziali forensi,

polizza assicurativa a copertura della

responsabilità  civile derivante dall'esercizio

della professione, compresa quella per la custodia

di documenti, somme di denaro, titoli

e valori ricevuti in deposito dai clienti. L'avvocato

rende noti al cliente gli estremi della

propria polizza assicurativa.

2. All'avvocato, all'associazione o alla società 

tra professionisti è fatto obbligo di stipulare,

anche per il tramite delle associazioni

e degli enti previdenziali forensi, apposita

polizza a copertura degli infortuni derivanti

a sè e ai propri collaboratori, dipendenti e

praticanti in conseguenza dell'attività  svolta

nell'esercizio della professione anche fuori

dei locali dello studio legale, anche in qualità 

di sostituto o di collaboratore esterno occasionale.

3. Degli estremi delle polizze assicurative

e di ogni loro successiva variazione è data

comunicazione al consiglio dell'ordine.

4. La mancata osservanza delle disposizioni

previste nel presente articolo costituisce

illecito disciplinare.

5. Le condizioni essenziali e i massimali

minimi delle polizze sono stabiliti e aggiornati

ogni cinque anni dal Ministro della giustizia,

sentito il CNF.

Art. 13.

(Conferimento dell'incarico e compenso)

1. L'avvocato può esercitare l'incarico

professionale anche a proprio favore. L'incarico

può essere svolto a titolo gratuito.

2. Il compenso spettante al professionista

è pattuito di regola per iscritto all'atto del

conferimento dell'incarico professionale.

3. La pattuizione dei compensi è libera: è

ammessa la pattuizione a tempo, in misura

forfetaria, per convenzione avente ad oggetto

uno o più affari, in base all'assolvimento e

ai tempi di erogazione della prestazione,

per singole fasi o prestazioni o per l'intera

attività , a percentuale sul valore dell'affare

o su quanto si prevede possa giovarsene,

non soltanto a livello strettamente patrimoniale,

il destinatario della prestazione.

4. Sono vietati i patti con i quali l'avvocato

percepisca come compenso in tutto o

in parte una quota del bene oggetto della

prestazione o della ragione litigiosa.

5. Il professionista è tenuto, nel rispetto

del principio di trasparenza, a rendere noto

al cliente il livello della complessità  dell'incarico,

fornendo tutte le informazioni utili

circa gli oneri ipotizzabili dal momento del

conferimento alla conclusione dell'incarico;

a richiesta è altresଠtenuto a comunicare in

forma scritta a colui che conferisce l'incarico

professionale la prevedibile misura del costo

della prestazione, distinguendo fra oneri,

spese, anche forfetarie, e compenso professionale.

6. I parametri indicati nel decreto emanato

dal Ministro della giustizia, su proposta del

CNF, ogni due anni, ai sensi dell'articolo

1, comma 3, si applicano quando all'atto

dell'incarico o successivamente il compenso

non sia stato determinato in forma scritta,

in ogni caso di mancata determinazione consensuale,

in caso di liquidazione giudiziale

dei compensi e nei casi in cui la prestazione

professionale è resa nell'interesse di terzi o

per prestazioni officiose previste dalla legge.

7. I parametri sono formulati in modo da

favorire la trasparenza nella determinazione

dei compensi dovuti per le prestazioni professionali

e l'unitarietà  e la semplicità  nella

determinazione dei compensi.

8. Quando una controversia oggetto di

procedimento giudiziale o arbitrale viene definita

mediante accordi presi in qualsiasi

forma, le parti sono solidalmente tenute al

pagamento dei compensi e dei rimborsi delle

spese a tutti gli avvocati costituiti che hanno

prestato la loro attività  professionale negli

ultimi tre anni e che risultino ancora creditori,

salvo espressa rinuncia al beneficio

della solidarietà .

9. Inmancanza di accordo tra avvocato e

cliente, ciascuno di essi può rivolgersi al

consiglio dell'ordine affinchè esperisca un

tentativo di conciliazione. In mancanza di

accordo il consiglio, su richiesta dell'iscritto,

può rilasciare un parere sulla congruità  della

pretesa dell'avvocato in relazione all'opera prestata.

10. Oltre al compenso per la prestazione

professionale, all'avvocato è dovuta, sia dal

cliente in caso di determinazione contrattuale,

sia in sede di liquidazione giudiziale,

oltre al rimborso delle spese effettivamente

sostenute e di tutti gli oneri e contributi

eventualmente anticipati nell'interesse del

cliente, una somma per il rimborso delle

spese forfetarie, la cui misura massima è determinata

dal decreto di cui al comma 6,

unitamente ai criteri di determinazione e documentazione

delle spese vive.

Art. 14.

(Mandato professionale. Sostituzioni e collaborazioni)

1. Salvo quanto stabilito per le difese

d'ufficio ed il patrocinio dei meno abbienti,

l'avvocato ha piena libertà  di accettare o

meno ogni incarico. Il mandato professionale

si perfeziona con l'accettazione. L'avvocato

ha inoltre sempre la facoltà  di recedere dal

mandato, con le cautele necessarie per evitare

pregiudizi al cliente.

2. L'incarico per lo svolgimento di attività 

professionale è personale anche nell'ipotesi

in cui sia conferito all'avvocato componente

di un'associazione o società  professionale.

Con l'accettazione dell'incarico l'avvocato

ne assume la responsabilità  personale illimitata,

solidalmente con l'associazione o la società .

Gli avvocati possono farsi sostituire da

altro avvocato, con incarico anche verbale, o

da un praticante abilitato, con delega scritta.

3. L'avvocato che si fa sostituire o coadiuvare

da altri avvocati o praticanti rimane

personalmente responsabile verso i clienti.

4. L'avvocato può nominare stabilmente

uno o più sostituti presso ogni ufficio giudiziario,

depositando la nomina presso l'ordine

di appartenenza.

TITOLO II

ALBI, ELENCHI E REGISTRI

Art. 15.

(Albi, elenchi e registri)

1. Presso ciascun consiglio dell'ordine

sono istituiti e tenuti aggiornati:

a) l'albo ordinario degli esercenti la libera

professione. Per coloro che esercitano

la professione in forma collettiva sono indicate

le associazioni o le società  di appartenenza;

b) gli elenchi speciali degli avvocati dipendenti

da enti pubblici;

c) gli elenchi degli avvocati specialisti;

d) l'elenco speciale dei docenti e ricercatori,

universitari e di istituzioni ed enti di

ricerca e sperimentazione pubblici, a tempo

pieno;

e) l'elenco degli avvocati sospesi dall'esercizio

professionale per qualsiasi causa,

che deve essere indicata, ed inoltre degli avvocati

cancellati per mancanza dell'esercizio

effettivo, continuativo, abituale e prevalente

della professione;

f) l'elenco degli avvocati che hanno subà¬to

provvedimento disciplinare non più impugnabile,

comportante la radiazione;

g) il registro dei praticanti;

h) l'elenco dei praticanti abilitati al patrocinio

sostitutivo, allegato al registro di cui

alla lettera g);

i) la sezione speciale dell'albo degli avvocati

stabiliti, di cui all'articolo 6 del decreto

legislativo 2 febbraio 2001, n. 96,

che abbiano la residenza o il domicilio professionale

nel circondario;

l) l'elenco delle associazioni e delle società 

comprendenti avvocati tra i soci, con

l'indicazione di tutti i partecipanti, anche se

non avvocati;

m) l'elenco degli avvocati domiciliati

nel circondario ai sensi del comma 3 dell'articolo 7;

n) ogni altro albo, registro o elenco previsto

dalla legge o da regolamento.

2. La tenuta e l'aggiornamento dell'albo,

degli elenchi e dei registri, le modalità  di

iscrizione e di trasferimento, i casi di cancellazione

e le relative impugnazioni dei provvedimenti

adottati in materia dai consigli

dell'ordine sono disciplinati con un regolamento

emanato dal Ministro della giustizia,

sentito il CNF.

3. L'albo, gli elenchi ed i registri sono a

disposizione del pubblico e sono pubblicati

nel sito internet dell'ordine. Almeno ogni

due anni, essi sono pubblicati a stampa ed

una copia è inviata al Ministro della giustizia,

ai presidenti di tutte le corti di appello,

ai presidenti dei tribunali del distretto, ai

procuratori della Repubblica presso i tribunali

e ai procuratori generali della Repubblica

presso le corti di appello, al CNF,

agli altri consigli degli ordini forensi del distretto,

alla Cassa nazionale di previdenza e

assistenza forense.

4. Entro il mese di marzo di ogni anno il

consiglio dell'ordine trasmette per via telematica

al CNF gli albi e gli elenchi di cui

è custode, aggiornati al 31 dicembre dell'anno precedente.

5. Entro il mese di giugno di ogni anno il

CNF redige, sulla base dei dati ricevuti dai

consigli dell'ordine, l'elenco nazionale degli

avvocati, aggiornato al 31 dicembre dell'anno

precedente.

6. Le modalità  di trasmissione degli albi e

degli elenchi, nonchè le modalità  di redazione

e pubblicazione dell'elenco nazionale

degli avvocati sono determinate dal CNF.

Art. 16.

(Delega al Governo per il riordino della

disciplina della difesa d'ufficio)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro

ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore

della presente legge, sentito il CNF, un

decreto legislativo recante il riordino della

materia relativa alla difesa d'ufficio, in

base ai seguenti princà¬pi e criteri direttivi:

a) previsione dei criteri e delle modalità 

di accesso ad una lista unica, mediante indicazione

dei requisiti che assicurino la stabilità 

e la competenza della difesa tecnica d'ufficio;

b) abrogazione delle norme vigenti incompatibili.

2. Lo schema del decreto legislativo di cui

al comma 1 è trasmesso alle Camere per

l'acquisizione del parere delle competenti

Commissioni parlamentari, che si esprimono

entro trenta giorni dall'assegnazione.

Art. 17.

(Iscrizione e cancellazione)

1. Costituiscono requisiti per l'iscrizione all'albo:

a) essere cittadino italiano o di Stato

appartenente all'Unione europea, salvo

quanto previsto dal comma 2 per gli stranieri

cittadini di uno Stato non appartenente

all'Unione europea;

b) avere superato l'esame di abilitazione;

c) avere il domicilio professionale nel

circondario del tribunale ove ha sede

il consiglio dell'ordine;

d) godere del pieno esercizio dei diritti civili;

e) non trovarsi in una delle condizioni

di incompatibilità  di cui all'articolo 18;

f) non essere sottoposto ad esecuzione

di pene detentive, di misure cautelari o interdittive;

g) non avere riportato condanne per i

reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis,

del codice di procedura penale e per quelli

previsti dagli articoli 372, 373, 374, 374-

bis, 377, 377-bis, 380 e 381 del codice penale;

h) essere di condotta irreprensibile secondo

i canoni previsti dal codice deontologico forense.

2. L'iscrizione all'albo per gli stranieri

privi della cittadinanza italiana o della cittadinanza

di altro Stato appartenente all'Unione

europea è consentita esclusivamente

nelle seguenti ipotesi:

a) allo straniero che ha conseguito il diploma

di laurea in giurisprudenza presso

un'università  italiana e ha superato l'esame

di Stato, o che ha conseguito il titolo di avvocato

in uno Stato membro dell'Unione europea

ai sensi della direttiva 98/5/CE del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 16

febbraio 1998, previa documentazione al

consiglio dell'ordine degli specifici visti di

ingresso e permessi di soggiorno di cui all'articolo

47 del regolamento di cui al decreto

del Presidente della Repubblica 31

agosto 1999, n. 394;

b) allo straniero regolarmente soggiornante

in possesso di un titolo abilitante conseguito

in uno Stato non appartenente all'Unione

europea, nei limiti delle quote definite

a norma dell'articolo 3, comma 4, del testo

unico di cui al decreto legislativo 25 luglio

1998, n. 286, previa documentazione del riconoscimento

del titolo abilitativo rilasciato

dal Ministero della giustizia e del certificato

del CNF di attestazione di superamento della

prova attitudinale.

3. L'accertamento dei requisiti è compiuto

dal consiglio dell'ordine, osservate le norme

dei procedimenti disciplinari, in quanto applicabili.

4. Per l'iscrizione nel registro dei praticanti

occorre il possesso dei requisiti di cui

alle lettere a), c), d), e), f), g) e h) del comma 1.

5. àˆ consentita l'iscrizione ad un solo

albo circondariale salva la possibilità  di trasferimento.

6. La domanda di iscrizione è rivolta al

consiglio dell'ordine del circondario nel

quale il richiedente intende stabilire il proprio

domicilio professionale e deve essere

corredata dai documenti comprovanti il possesso

di tutti i requisiti richiesti.

7. Il consiglio, accertata la sussistenza dei

requisiti e delle condizioni prescritti, provvede

alla iscrizione entro il termine di trenta

giorni dalla presentazione della domanda. Il

rigetto della domanda può essere deliberato

solo dopo aver sentito il richiedente nei

modi e nei termini di cui al comma 12. La

deliberazione deve essere motivata ed è notificata

in copia integrale entro quindici giorni

all'interessato. Costui può presentare entro

venti giorni dalla notificazione ricorso al

CNF. Qualora il consiglio non abbia provveduto

sulla domanda nel termine di trenta

giorni di cui al primo periodo, l'interessato

può entro dieci giorni dalla scadenza di

tale termine presentare ricorso al CNF, che

decide sul merito dell'iscrizione. Il provvedimento

del CNF è immediatamente esecutivo.

8. Gli iscritti ad albi, elenchi e registri devono

comunicare al consiglio dell'ordine

ogni variazione dei dati di iscrizione con la

massima sollecitudine.

9. La cancellazione dagli albi, elenchi e

registri è pronunciata dal consiglio dell'ordine

a richiesta dell'iscritto, quando questi

rinunci all'iscrizione, ovvero d'ufficio o su

richiesta del procuratore generale:

a) quando viene meno uno dei requisiti

indicati nel presente articolo;

b) quando l'iscritto non abbia prestato

l'impegno solenne di cui all'articolo 8 senza

giustificato motivo entro sessanta giorni

dalla notificazione del provvedimento di iscrizione;

c) quando viene accertata la mancanza

del requisito dell'esercizio effettivo, continuativo,

abituale e prevalente della professione

ai sensi dell'articolo 21;

d) per gli avvocati dipendenti di enti

pubblici, di cui all'articolo 23, quando sia

cessata l'appartenenza all'ufficio legale dell'ente,

salva la possibilità  di iscrizione all'albo

ordinario, sulla base di apposita richiesta.

10. La cancellazione dal registro dei praticanti

e dall'elenco allegato dei praticanti abilitati

al patrocinio sostitutivo è deliberata, osservata

la procedura prevista nei commi 12,

13 e 14, nei casi seguenti:

a) se il tirocinio è stato interrotto senza

giustificato motivo per oltre sei mesi. L'interruzione

è in ogni caso giustificata per accertati

motivi di salute e quando ricorrono le

condizioni per l'applicazione delle disposizioni

in materia di maternità  e di paternità 

oltre che di adozione;

b) dopo il rilascio del certificato di

compiuta pratica, che non può essere richiesto

trascorsi sei anni dall'inizio, per la prima

volta, della pratica. L'iscrizione può tuttavia

permanere per tutto il tempo per cui è stata

chiesta o poteva essere chiesta l'abilitazione

al patrocinio sostitutivo;

c) nei casi previsti per la cancellazione

dall'albo ordinario, in quanto compatibili.

11. Gli effetti della cancellazione dal registro si hanno:

a) dalla data della delibera, per i casi di

cui al comma 10;

b) automaticamente, alla scadenza del

termine per l'abilitazione al patrocinio sostitutivo.

12. Nei casi in cui sia rilevata la mancanza

di uno dei requisiti necessari per l'iscrizione,

il consiglio, prima di deliberare

la cancellazione, con lettera raccomandata

con avviso di ricevimento invita l'iscritto a

presentare eventuali osservazioni entro un

termine non inferiore a trenta giorni dal ricevimento

di tale raccomandata. L'iscritto può

chiedere di essere ascoltato personalmente.

13. Le deliberazioni del consiglio dell'ordine

in materia di cancellazione sono notificate,

entro quindici giorni, all'interessato.

14. L'interessato può presentare ricorso al

CNF nel termine di sessanta giorni dalla notificazione.

Il ricorso proposto dall'interessato

ha effetto sospensivo.

15. L'avvocato cancellato dall'albo ai

sensi del presente articolo ha il diritto di esservi

nuovamente iscritto qualora dimostri la

cessazione dei fatti che hanno determinato la

cancellazione e l'effettiva sussistenza dei titoli

in base ai quali fu originariamente

iscritto e sia in possesso dei requisiti di cui

alle lettere da b) a g) del comma 1. Per le

reiscrizioni sono applicabili le disposizioni

dei commi da1 a7.

16. Non si può pronunciare la cancellazione

quando sia in corso un procedimento

disciplinare, salvo quanto previsto dall'articolo 58.

17. L'avvocato riammesso nell'albo ai termini

del comma 15 è anche reiscritto nell'albo

speciale di cui all'articolo 22 se ne

sia stato cancellato in seguito alla cancellazione

dall'albo ordinario.

18. Qualora il consiglio abbia rigettato la

domanda oppure abbia disposto per qualsiasi

motivo la cancellazione, l'interessato può

proporre ricorso al CNF ai sensi dell'articolo

61. Il ricorso contro la cancellazione ha effetto

sospensivo e il CNF può provvedere in via sostitutiva.

19. Divenuta esecutiva la pronuncia, il

consiglio dell'ordine comunica immediatamente

al CNF e a tutti i consigli degli ordini

territoriali la cancellazione.

Art. 18.

(Incompatibilità )

1. La professione di avvocato è incompatibile:

a) con qualsiasi altra attività  di lavoro

autonomo svolta continuativamente o professionalmente,

escluse quelle di carattere

scientifico, letterario, artistico e culturale, e

con l'esercizio dell'attività  di notaio. àˆ consentita

l'iscrizione nell'albo dei dottori commercialisti

e degli esperti contabili, nell'elenco

dei pubblicisti e nel registro dei revisori

contabili o nell'albo dei consulenti del lavoro;

b) con l'esercizio di qualsiasi attività  di

impresa commerciale svolta in nome proprio

o in nome o per conto altrui. àˆ fatta salva la

possibilità  di assumere incarichi di gestione

e vigilanza nelle procedure concorsuali o in

altre procedure relative a crisi di impresa;

c) con la qualità  di socio illimitatamente

responsabile o di amministratore di società 

di persone, aventi quale finalità  l'esercizio

di attività  di impresa commerciale, in qualunque

forma costituite, nonchè con la qualità 

di amministratore unico o consigliere delegato

di società  di capitali, anche in forma

cooperativa, nonchè con la qualità  di presidente

di consiglio di amministrazione con

poteri individuali di gestione. L'incompatibilità 

non sussiste se l'oggetto della attività 

della società  è limitato esclusivamente all'amministrazione

di beni, personali o familiari,

nonchè per gli enti e consorzi pubblici

e per le società  a capitale interamente pubblico;

d) con qualsiasi attività  di lavoro subordinato

anche se con orario di lavoro limitato.

Art. 19.

(Eccezioni alle norme sulla incompatibilità )

1. Inderoga a quanto stabilito nell'articolo

18, l'esercizio della professione di avvocato

è compatibile con l'insegnamento o la ricerca

in materie giuridiche nell'università ,

nelle scuole secondarie pubbliche o private

parificate e nelle istituzioni ed enti di ricerca

e sperimentazione pubblici.

2. I docenti e i ricercatori universitari a

tempo pieno possono esercitare l'attività  professionale

nei limiti consentiti dall'ordinamento

universitario. Per questo limitato esercizio

professionale essi devono essere iscritti

nell'elenco speciale, annesso all'albo ordinario.

3. àˆ fatta salva l'iscrizione nell'elenco

speciale per gli avvocati che esercitano attività 

legale per conto degli enti pubblici

con le limitate facoltà  disciplinate dall'articolo 23.

Art. 20.

(Sospensione dall'esercizio professionale)

1. Sono sospesi dall'esercizio professionale

durante il periodo della carica: l'avvocato

eletto Presidente della Repubblica, Presidente

del Senato della Repubblica, Presidente

della Camera dei deputati; l'avvocato

nominato Presidente del Consiglio dei ministri,

Ministro, Viceministro o Sottosegretario

di Stato; l'avvocato eletto presidente di

giunta regionale e presidente delle province

autonome di Trento e di Bolzano; l'avvocato

membro della Corte costituzionale o del

Consiglio superiore della magistratura; l'avvocato

eletto presidente di provincia con

più di un milione di abitanti e sindaco di comune

con più di 500.000 abitanti.

2. L'avvocato iscritto all'albo può sempre

chiedere la sospensione dall'esercizio professionale.

3. Della sospensione, prevista dai commi

1 e 2, è fatta annotazione nell'albo.

Art. 21.

(Esercizio professionale effettivo, continuativo,

abituale e prevalente e revisione degli

albi, degli elenchi e dei registri; obbligo di

iscrizione alla previdenza forense)

1. La permanenza dell'iscrizione all'albo è

subordinata all'esercizio della professione in

modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente,

salve le eccezioni previste anche in

riferimento ai primi anni di esercizio professionale.

Le modalità  di accertamento dell'esercizio

effettivo, continuativo, abituale e

prevalente della professione, le eccezioni

consentite e le modalità  per la reiscrizione

sono disciplinate con regolamento adottato

ai sensi dell'articolo 1 e con le modalità 

nello stesso stabilite, con esclusione di ogni

riferimento al reddito professionale.

2. Il consiglio dell'ordine, con regolarità 

ogni tre anni, compie le verifiche necessarie

anche mediante richiesta di informazione

all'ente previdenziale.

3. Con la stessa periodicità , il consiglio

dell'ordine esegue la revisione degli albi, degli

elenchi e dei registri, per verificare se

permangano i requisiti per la iscrizione, e

provvede di conseguenza. Della revisione e

dei suoi risultati è data notizia al CNF.

4. La mancanza della effettività , continuatività ,

abitualità  e prevalenza dell'esercizio

professionale comporta, se non sussistono

giustificati motivi, la cancellazione dall'albo.

La procedura deve prevedere il contraddittorio

con l'interessato, che dovrà  essere invitato

a presentare osservazioni scritte e, se necessario

o richiesto, anche l'audizione del

medesimo in applicazione dei criteri di cui

all'articolo 17, comma 12.

5. Qualora il consiglio dell'ordine non

provveda alla verifica periodica dell'esercizio

effettivo, continuativo, abituale e prevalente

o compia la revisione con numerose e gravi

omissioni, il CNF nomina uno o più commissari,

scelti tra gli avvocati con più di

venti anni di anzianità  anche iscritti presso

altri ordini, affinchè provvedano in sostituzione.

Ai commissari spetta il rimborso delle

spese di viaggio e di soggiorno e una indennità 

giornaliera determinata dal CNF. Spese

e indennità  sono a carico del consiglio dell'ordine

inadempiente.

6. La prova dell'effettività , continuità , abitualità 

e prevalenza non è richiesta, durante

il periodo della carica, per gli avvocati componenti

di organi con funzioni legislative o

componenti del Parlamento europeo.

7. La prova dell'effettività , continuità , abitualità 

e prevalenza non è, in ogni caso, richiesta:

a) alle donne avvocato in maternità  e

nei primi due anni di vita del bambino o,

in caso di adozione, nei successivi due

anni dal momento dell'adozione stessa. L'esenzione

si applica, altresà¬, agli avvocati vedovi

o separati affidatari della prole in modo esclusivo;

b) agli avvocati che dimostrino di essere

affetti o di essere stati affetti da malattia

che ne ha ridotto grandemente la possibilità  di lavoro;

c) agli avvocati che svolgano comprovata

attività  di assistenza continuativa di

prossimi congiunti o del coniuge affetti da

malattia qualora sia stato accertato che da

essa deriva totale mancanza di autosufficienza.

8. L'iscrizione agli Albi comporta la contestuale

iscrizione alla Cassa nazionale di

previdenza e assistenza forense.

9. La Cassa nazionale di previdenza e assistenza

forense, con proprio regolamento,

determina, entro un anno dalla data di entrata

in vigore della presente legge, i minimi

contributivi dovuti nel caso di soggetti

iscritti senza il raggiungimento di parametri

reddituali, eventuali condizioni temporanee

di esenzione o di diminuzione dei contributi

per soggetti in particolari condizioni e l'eventuale

applicazione del regime contributivo.

10. Non è ammessa l'iscrizione ad alcuna

altra forma di previdenza se non su base volontaria

e non alternativa alla Cassa nazionale

di previdenza e assistenza forense.

Art. 22.

(Albo speciale per il patrocinio davanti

alle giurisdizioni superiori)

1. L'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio

davanti alle giurisdizioni superiori

può essere richiesta al CNF da chi sia

iscritto in un albo ordinario circondariale

da almeno cinque anni e abbia superato l'esame

disciplinato dalla legge 28 maggio

1936, n. 1003, e dal regio decreto 9 luglio

1936, n. 1482, al quale sono ammessi gli avvocati

iscritti all'albo.

2. L'iscrizione può essere richiesta anche

da chi, avendo maturato una anzianità  di

iscrizione all'albo di otto anni, successivamente

abbia lodevolmente e proficuamente

frequentato la Scuola superiore dell'avvocatura,

istituita e disciplinata con regolamento

dal CNF. Il regolamento può prevedere specifici

criteri e modalità  di selezione per l'accesso

e per la verifica finale di idoneità . La

verifica finale di idoneità  è eseguita da una

commissione d'esame designata dal CNF e

composta da suoi membri, avvocati, professori

universitari e magistrati addetti alla

Corte di cassazione.

3. Coloro che alla data di entrata in vigore

della presente legge sono iscritti nell'albo

dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori

conservano l'iscrizione. Allo stesso

modo possono chiedere l'iscrizione coloro

che alla data di entrata in vigore della presente

legge abbiano maturato i requisiti per

detta iscrizione secondo la previgente normativa.

4. Possono altresଠchiedere l'iscrizione coloro

che maturino i requisiti secondo la previgente

normativa entro tre anni dalla data di

entrata in vigore della presente legge.

5. All'articolo 4 della legge 28 maggio

1936, n. 1003, il quinto comma è sostituito

dal seguente:

«Sono dichiarati idonei i candidati che

conseguano una media di sette decimi nelle

prove scritte e in quella orale avendo riportato

non meno di sei decimi in ciascuna di esse».

Art. 23.

(Avvocati degli enti pubblici)

1. Fatti salvi i diritti acquisiti alla data di

entrata in vigore della presente legge, gli avvocati

degli uffici legali specificamente istituiti

presso gli enti pubblici, anche se trasformati

in persone giuridiche di diritto privato,

sino a quando siano partecipati prevalentemente

da enti pubblici, ai quali venga

assicurata la piena indipendenza ed autonomia

nella trattazione esclusiva e stabile degli

affari legali dell'ente ed un trattamento economico

adeguato alla funzione professionale

svolta, sono iscritti in un elenco speciale annesso

all'albo. L'iscrizione nell'elenco è obbligatoria

per compiere le prestazioni indicate

nell'articolo 2. Nel contratto di lavoro

è garantita l'autonomia e l'indipendenza di

giudizio intellettuale e tecnica dell'avvocato.

2. Per l'iscrizione nell'elenco gli interessati

presentano la deliberazione dell'ente

dalla quale risulti la stabile costituzione di

un ufficio legale con specifica attribuzione

della trattazione degli affari legali dell'ente

stesso e l'appartenenza a tale ufficio del professionista

incaricato in forma esclusiva di

tali funzioni; la responsabilità  dell'ufficio è

affidata ad un avvocato iscritto nell'elenco

speciale che esercita i suoi poteri in conformità 

con i princà¬pi della legge professionale.

3. Gli avvocati iscritti nell'elenco sono

sottoposti al potere disciplinare del consiglio dell'ordine.

TITOLO III

ORGANI E FUNZIONI DEGLI ORDINI

FORENSI

 

CAPO I

L'ORDINE FORENSE

 

Art. 24.

(L'ordine forense)

1. Gli iscritti negli albi degli avvocati costituiscono

l'ordine forense.

2. L'ordine forense si articola negli ordini

circondariali e nel CNF.

3. Il CNF e gli ordini circondariali sono

enti pubblici non economici a carattere associativo

istituiti per garantire il rispetto dei

princà¬pi previsti dalla presente legge e delle

regole deontologiche, nonchè con finalità  di

tutela della utenza e degli interessi pubblici

connessi all'esercizio della professione e al

corretto svolgimento della funzione giurisdizionale.

Essi sono dotati di autonomia patrimoniale

e finanziaria, sono finanziati esclusivamente

con i contributi degli iscritti, determinano

la propria organizzazione con appositi

regolamenti, nel rispetto delle disposizioni

di legge, e sono soggetti esclusivamente

alla vigilanza del Ministro della giustizia.

CAPO II

ORDINE CIRCONDARIALE

 

Art. 25.

(L'ordine circondariale forense)

1. Presso ciascun tribunale è costituito

l'ordine degli avvocati, al quale sono iscritti

tutti gli avvocati aventi il principale domicilio

professionale nel circondario. L'ordine

circondariale ha in via esclusiva la rappresentanza

istituzionale dell'avvocatura a livello

locale e promuove i rapporti con le

istituzioni e le pubbliche amministrazioni.

2. Gli iscritti aventi titolo eleggono i componenti

del consiglio dell'ordine, con le modalità 

stabilite dall'articolo 28 e in base a regolamento

adottato ai sensi dell'articolo 1.

3. Presso ogni consiglio dell'ordine è costituito

il collegio dei revisori dei conti, nominato

dal presidente del tribunale.

4. Presso ogni consiglio dell'ordine è costituito

il comitato pari opportunità  degli avvocati,

eletto con le modalità  stabilite con

regolamento approvato dal consiglio dell'ordine.

Art. 26.

(Organi dell'ordine circondariale

e degli ordini del distretto)

1. Sono organi dell'ordine circondariale:

a) l'assemblea degli iscritti;

b) il consiglio;

c) il presidente;

d) il segretario;

e) il tesoriere;

f) il collegio dei revisori.

2. Il presidente rappresenta l'ordine circondariale.

Art. 27.

(L'assemblea)

1. L'assemblea è costituita dagli avvocati

iscritti all'albo ed agli elenchi speciali.

Essa elegge i componenti del consiglio; approva

il bilancio consuntivo e quello preventivo;

esprime il parere sugli argomenti sottoposti

ad essa dal consiglio; esercita ogni altra

funzione attribuita dall'ordinamento professionale.

2. L'assemblea, previa delibera del consiglio,

è convocata dal presidente o, in caso

di suo impedimento, dal vicepresidente o

dal consigliere più anziano per iscrizione.

3. Le regole per il funzionamento dell'assemblea

e per la sua convocazione, nonchè

per l'assunzione delle relative delibere,

sono stabilite da apposito regolamento adottato

ai sensi dell'articolo 1 e con le modalità 

nello stesso stabilite.

4. L'assemblea ordinaria è convocata almeno

una volta l'anno per l'approvazione

dei bilanci consuntivo e preventivo. L'assemblea

per la elezione del consiglio si

svolge, per il rinnovo normale, entro il

mese di gennaio successivo alla scadenza.

5. Il consiglio delibera altresଠla convocazione

dell'assemblea ogniqualvolta lo ritenga

necessario o qualora ne faccia richiesta almeno

un terzo dei suoi componenti o almeno

un decimo degli iscritti nell'albo.

Art. 28.

(Il consiglio dell'ordine)

1. Il consiglio ha sede presso il tribunale

ed è composto:

a) da cinque membri, qualora l'ordine

conti fino a cento iscritti;

b) da sette membri, qualora l'ordine

conti fino a duecento iscritti;

c) da nove membri, qualora l'ordine

conti fino a cinquecento iscritti;

d) da undici membri, qualora l'ordine

conti fino a mille iscritti;

e) da quindici membri, qualora l'ordine

conti fino a duemila iscritti;

f) da ventuno membri, qualora l'ordine

conti fino a cinquemila iscritti;

g) da venticinque membri, qualora l'ordine

conti oltre cinquemila iscritti.

2. I componenti del consiglio sono eletti

dagli iscritti con voto segreto in base a regolamento

adottato ai sensi dell'articolo 1 e

con le modalità  nello stesso stabilite. Il regolamento

deve prevedere, in ossequio all'articolo

51 della Costituzione, che il riparto dei

consiglieri da eleggere sia effettuato in base

a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi.

Il genere meno rappresentato deve ottenere

almeno un terzo dei consiglieri eletti.

La disciplina del voto di preferenza deve

prevedere la possibilità  di esprimere un numero

maggiore di preferenze se destinate ai

due generi. Il regolamento provvede a disciplinare

le modalità  di formazione delle liste

ed i casi di sostituzione in corso di mandato

al fine di garantire il rispetto del criterio di

riparto previsto dal presente comma. Hanno

diritto al voto tutti coloro che risultano

iscritti negli albi e negli elenchi dei dipendenti

degli enti pubblici e dei docenti e ricercatori

universitari a tempo pieno e nella

sezione speciale degli avvocati stabiliti, il

giorno antecedente l'inizio delle operazioni

elettorali. Sono esclusi dal diritto di voto

gli avvocati per qualunque ragione sospesi

dall'esercizio della professione.

3. Ciascun elettore può esprimere un numero

di voti non superiore ai due terzi dei

consiglieri da eleggere, arrotondati per difetto.

4. Sono eleggibili gli iscritti che hanno diritto

di voto, che non abbiano riportato, nei

cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare

esecutiva più grave dell'avvertimento.

5. Risultano eletti coloro che hanno riportato

il maggior numero di voti. In caso di

parità  di voti risulta eletto il più anziano

per iscrizione e, tra coloro che abbiano

uguale anzianità  di iscrizione, il maggiore

di età . I consiglieri non possono essere eletti

per più di due mandati. La ricandidatura è

possibile quando sia trascorso un numero

di anni uguale agli anni nei quali si è svolto

il precedente mandato.

6. Incaso di morte, dimissioni, decadenza,

impedimento permanente per qualsiasi causa

di uno o più consiglieri, subentra il primo

dei non eletti, nel rispetto e mantenimento

dell'equilibrio dei generi. In caso di parità 

di voti, subentra il più anziano per iscrizione

e, tra coloro che abbiano uguale anzianità  di

iscrizione, il maggiore di età . Il consiglio,

preso atto, provvede all'integrazione improrogabilmente

nei trenta giorni successivi al

verificarsi dell'evento.

7. Il consiglio dura in carica un quadriennio

e scade il 31 dicembre del quarto anno.

Il consiglio uscente resta in carica per il disbrigo

degli affari correnti fino all'insediamento

del consiglio neoeletto.

8. L'intero consiglio decade se cessa dalla

carica oltre la metà  dei suoi componenti.

9. Il consiglio elegge il presidente, il segretario

e il tesoriere. Nei consigli con almeno

quindici componenti, il consiglio può

eleggere un vicepresidente. A ciascuna carica

è eletto il consigliere che ha ricevuto il maggior

numero di voti. In caso di parità  di voti

è eletto presidente o vicepresidente, segretario

o tesoriere il più anziano per iscrizione

all'albo o, in caso di pari anzianità  di iscrizione,

il più anziano per età .

10. La carica di consigliere è incompatibile

con quella di consigliere nazionale, di

componente del consiglio di amministrazione

e del comitato dei delegati della Cassa nazionale

di previdenza e assistenza forense,

nonchè di membro di un consiglio distrettuale

di disciplina. L'eletto che viene a trovarsi

in condizione di incompatibilità  deve

optare per uno degli incarichi entro trenta

giorni dalla proclamazione. Nel caso in cui

non vi provveda, decade automaticamente

dall'incarico assunto in precedenza. Ai componenti

del consiglio, per il tempo in cui durano

in carica, non possono essere conferiti

incarichi giudiziari da parte dei magistrati

del circondario.

11. Per la validità  delle riunioni del consiglio

è necessaria la partecipazione della

maggioranza dei membri. Per la validità 

delle deliberazioni è richiesta la maggioranza

assoluta di voti dei presenti.

12. Contro i risultati delle elezioni per il

rinnovo del consiglio dell'ordine ciascun avvocato

iscritto nell'albo può proporre reclamo

al CNF entro dieci giorni dalla proclamazione.

La presentazione del reclamo non

sospende l'insediamento del nuovo consiglio.

Art. 29.

(Compiti e prerogative del consiglio)

1. Il consiglio:

a) provvede alla tenuta degli albi, degli

elenchi e dei registri;

b) approva i regolamenti interni, i regolamenti

in materie non disciplinate dal CNF

e quelli previsti come integrazione ad essi;

c) sovraintende al corretto ed efficace

esercizio del tirocinio forense. A tal fine, secondo

modalità  previste da regolamento del

CNF, istituisce ed organizza scuole forensi,

promuove e favorisce le iniziative atte a rendere

proficuo il tirocinio, cura la tenuta del

registro dei praticanti, annotando l'abilitazione

al patrocinio sostitutivo, rilascia il certificato

di compiuta pratica;

d) organizza e promuove l'organizzazione

di eventi formativi ai fini dell'adempimento

dell'obbligo di formazione continua

in capo agli iscritti;

e) organizza e promuove l'organizzazione

di corsi e scuole di specializzazione

e promuove, ai sensi dell'articolo 9, comma

3, l'organizzazione di corsi per l'acquisizione

del titolo di specialista, d'intesa con

le associazioni specialistiche di cui all'articolo

35, comma 1, lettera s);

f) vigila sulla condotta degli iscritti e

deve trasmettere al consiglio distrettuale di

disciplina gli atti relativi ad ogni violazione

di norme deontologiche di cui sia venuto a

conoscenza, secondo quanto previsto dall'articolo

50, comma 4; elegge i componenti del

consiglio distrettuale di disciplina in conformità 

a quanto stabilito dall'articolo 50;

g) esegue il controllo della continuità ,

effettività , abitualità  e prevalenza dell'esercizio

professionale;

h) tutela l'indipendenza e il decoro professionale

e promuove iniziative atte ad elevare

la cultura e la professionalità  degli

iscritti e a renderli più consapevoli dei loro

doveri;

i) svolge i compiti indicati nell'articolo

11 per controllare la formazione continua degli

avvocati;

l) dà  pareri sulla liquidazione dei compensi

spettanti agli iscritti;

m) nel caso di morte o di perdurante

impedimento di un iscritto, a richiesta e a

spese di chi vi ha interesse, adotta i provvedimenti

opportuni per la consegna degli atti

e dei documenti;

n) può costituire camere arbitrali, di

conciliazione ed organismi di risoluzione alternativa

delle controversie, in conformità  a

regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1

e con le modalità  nello stesso stabilite;

o) interviene, su richiesta anche di una

sola delle parti, nelle contestazioni insorte

tra gli iscritti o tra costoro ed i clienti in dipendenza

dell'esercizio professionale, adoperandosi

per comporle; degli accordi sui compensi

è redatto verbale che, depositato presso

la cancelleria del tribunale che ne rilascia

copia, ha valore di titolo esecutivo con l'apposizione

della prescritta formula;

p) può costituire o aderire ad unioni regionali

o interregionali tra ordini, nel rispetto

dell'autonomia e delle competenze istituzionali

dei singoli consigli. Le unioni possono

avere, se previsto nello statuto, funzioni di

interlocuzione con le regioni, con gli enti locali

e con le università , provvedono alla consultazione

fra i consigli che ne fanno parte,

possono assumere deliberazioni nelle materie

di comune interesse e promuovere o partecipare

ad attività  di formazione professionale.

Ciascuna unione approva il proprio statuto

e lo comunica al CNF;

q) può costituire o aderire ad associazioni,

anche sovranazionali, e fondazioni

purchè abbiano come oggetto attività  connesse

alla professione o alla tutela dei diritti;

r) garantisce l'attuazione, nella professione

forense, dell'articolo 51 della Costituzione;

s) svolge tutte le altre funzioni ad esso

attribuite dalla legge e dai regolamenti;

t) vigila sulla corretta applicazione, nel

circondario, delle norme dell'ordinamento

giudiziario segnalando violazioni ed incompatibilità 

agli organi competenti.

2. La gestione finanziaria e l'amministrazione

dei beni dell'ordine spettano al consiglio,

che provvede annualmente a sottoporre

all'assemblea ordinaria il conto consuntivo e

il bilancio preventivo.

3. Per provvedere alle spese di gestione e

a tutte le attività  indicate nel presente articolo

e ad ogni altra attività  ritenuta necessaria

per il conseguimento dei fini istituzionali,

per la tutela del ruolo dell'avvocatura nonchè

per l'organizzazione di servizi per l'utenza

e per il miglior esercizio delle attività 

professionali il consiglio è autorizzato:

a) a fissare e riscuotere un contributo

annuale o contributi straordinari da tutti gli

iscritti a ciascun albo, elenco o registro;

b) a fissare contributi per l'iscrizione

negli albi, negli elenchi, nei registri, per il

rilascio di certificati, copie e tessere e per i

pareri sui compensi.

4. L'entità  dei contributi di cui al comma

3 è fissata in misura tale da garantire il pareggio

di bilancio del consiglio.

5. Il consiglio provvede alla riscossione

dei contributi di cui alla lettera a) del

comma 3 e di quelli dovuti al CNF, anche

ai sensi del testo unico delle leggi sui servizi

della riscossione delle imposte dirette, di cui

al decreto del Presidente della Repubblica 15

maggio 1963, n. 858, mediante iscrizione a

ruolo dei contributi dovuti per l'anno di

competenza.

6. Coloro che non versano nei termini stabiliti

il contributo annuale sono sospesi, previa

contestazione dell'addebito e loro personale

convocazione, dal consiglio dell'ordine,

con provvedimento non avente natura disciplinare.

La sospensione è revocata allorquando

si sia provveduto al pagamento.

Art. 30.

(Sportello per il cittadino)

1. Ciascun consiglio istituisce lo sportello

per il cittadino, di seguito denominato «sportello

», volto a fornire informazioni e orientamento

ai cittadini per la fruizione delle prestazioni

professionali degli avvocati e per

l'accesso alla giustizia.

2. L'accesso allo sportello è gratuito.

3. Il CNF determina con proprio regolamento

le modalità  per l'accesso allo sportello.

4. Gli oneri derivanti dall'espletamento

delle attività  di sportello di cui al presente

articolo sono posti a carico degli iscritti a

ciascun albo, elenco o registro, nella misura

e secondo le modalità  fissate da ciascun consiglio

dell'ordine ai sensi dell'articolo 29, comma 3.

Art. 31.

(Il collegio dei revisori)

1. Il collegio dei revisori è composto da

tre membri effettivi ed un supplente nominati

dal presidente del tribunale e scelti tra

gli avvocati iscritti al registro dei revisori contabili.

2. Per gli ordini con meno di tremilacinquecento

iscritti la funzione è svolta da un

revisore unico.

3. I revisori durano in carica quattro anni

e possono essere confermati per non più di

due volte consecutive.

4. Il collegio, che è presieduto dal più anziano

per iscrizione, verifica la regolarità 

della gestione patrimoniale riferendo annualmente

in sede di approvazione del bilancio.

Art. 32.

(Funzionamento dei consigli dell'ordine

per commissioni)

1. I consigli dell'ordine composti da nove

o più membri possono svolgere la propria attività 

mediante commissioni di lavoro composte

da almeno tre membri, che devono essere

tutti presenti ad ogni riunione per la validità 

delle deliberazioni.

2. Il funzionamento delle commissioni è

disciplinato con regolamento interno ai sensi

dell'articolo 29, comma 1, lettera b). Il regolamento

può prevedere che i componenti

delle commissioni possano essere scelti, eccettuate

le materie deontologiche o che trattino

dati riservati, anche tra gli avvocati

iscritti all'albo, anche se non consiglieri dell'ordine.

Art. 33.

(Scioglimento del consiglio)

1. Il consiglio è sciolto:

a) se non è in grado di funzionare regolarmente;

b) se non adempie agli obblighi prescritti

dalla legge;

c) se ricorrono altri gravi motivi di rilevante

interesse pubblico.

2. Lo scioglimento del consiglio e la nomina

del commissario di cui al comma 3

sono disposti con decreto del Ministro della

giustizia, su proposta del CNF, previa diffida.

3. Incaso di scioglimento, le funzioni del

consiglio sono esercitate da un commissario

straordinario, nominato dal CNF e scelto

tra gli avvocati con oltre venti anni di anzianità ,

il quale, improrogabilmente entro centoventi

giorni dalla data di scioglimento, convoca

l'assemblea per le elezioni in sostituzione.

4. Il commissario, per essere coadiuvato

nell'esercizio delle sue funzioni, può nominare

un comitato di non più di sei componenti,

scelti tra gli iscritti all'albo, di cui

uno con funzioni di segretario.

CAPO III

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

 

 

Art. 34.

(Durata e composizione)

1. Il CNF, previsto e disciplinato dagli articoli

52 e seguenti del regio decreto-legge

27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con

modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934,

n. 36, e dagli articoli 59 e seguenti del regio

decreto 22 gennaio 1934, n.37, hasede

presso il Ministero della giustizia e dura in

carica quattro anni. I suoi componenti non

possono essere eletti consecutivamente più

di due volte nel rispetto dell'equilibrio tra i

generi. Il Consiglio uscente resta in carica

per il disbrigo degli affari correnti fino all'insediamento

del Consiglio neoeletto.

2. Le elezioni per la nomina dei componenti

del CNF non sono valide se non risultano

rappresentati entrambi i generi.

3. Il CNF è composto da avvocati aventi i

requisiti di cui all'articolo 38. Ciascun di-

stretto di corte d'appello in cui il numero

complessivo degli iscritti agli albi è inferiore

a diecimila elegge un componente. Risulta

eletto chi abbia riportato il maggior numero

di voti. Non può appartenere per più di

due mandati consecutivi allo stesso ordine

circondariale il componente eletto in tali distretti.

Ciascun distretto di corte di appello

in cui il numero complessivo degli iscritti

agli albi è pari o superiore a diecimila

elegge due componenti; in tali distretti risulta

primo eletto chi abbia riportato il maggior

numero di voti, secondo eletto chi abbia

riportato il maggior numero di voti, garantendo

la rappresentanza tra i generi, tra gli

iscritti ad un ordine circondariale diverso

da quello al quale appartiene il primo eletto.

In tutti i distretti, il voto è comunque

espresso per un solo candidato. In ogni

caso, a parità  di voti, è eletto il candidato

più anziano di iscrizione. Le elezioni per la

nomina dei componenti del CNF devono

svolgersi nei quindici giorni prima della scadenza

del Consiglio in carica. La proclamazione

dei risultati è fatta dal Consiglio in carica,

il quale cessa dalle sue funzioni alla

prima riunione del nuovo Consiglio convocato

dal presidente in carica.

4. Aciascun consiglio spetta un voto per

ogni cento iscritti o frazione di cento, fino a

duecento iscritti; un voto per ogni successivi

trecento iscritti, da duecentouno fino ad ottocento

iscritti; un voto per ogni successivi

seicento iscritti, da ottocentouno fino a duemila

iscritti; un voto per ogni successivi

mille iscritti, da duemilauno a diecimila

iscritti; un voto per ogni successivi tremila

iscritti, al di sopra dei diecimila.

5. Il CNF elegge il presidente, due vicepresidenti,

il segretario ed il tesoriere, che

formano il consiglio di presidenza. Nomina

inoltre i componenti delle commissioni e degli

altri organi previsti dal regolamento.

6. Si applicano le disposizioni di cui al

decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre

1944, n. 382, per quanto non espressamente previsto.

Art. 35.

(Compiti e prerogative)

1. Il CNF:

a) ha in via esclusiva la rappresentanza

istituzionale dell'avvocatura a livello nazionale

e promuove i rapporti con le istituzioni

e le pubbliche amministrazioni competenti;

b) adotta i regolamenti interni per il

proprio funzionamento e, ove occorra, per

quello degli ordini circondariali;

c) esercita la funzione giurisdizionale

secondo le previsioni di cui agli articoli da

59 a65 del regio decreto 22 gennaio

1934, n. 37;

d) emana e aggiorna periodicamente il

codice deontologico, curandone la pubblicazione

e la diffusione in modo da favorirne

la più ampia conoscenza, sentiti i consigli

dell'ordine circondariali, anche mediante

una propria commissione consultiva presieduta

dal suo presidente o da altro consigliere

da lui delegato e formata da componenti del

CNF e da consiglieri designati dagli ordini

in base al regolamento interno del CNF;

e) cura la tenuta e l'aggiornamento dell'albo

speciale per il patrocinio davanti alle

giurisdizioni superiori e redige l'elenco nazionale

degli avvocati ai sensi dell'articolo

15, comma 5;

f) promuove attività  di coordinamento e

di indirizzo dei consigli dell'ordine circondariali

al fine di rendere omogenee le condizioni

di esercizio della professione e di accesso

alla stessa;

g) propone ogni due anni al Ministro

della giustizia i parametri di cui all'articolo

13;

h) collabora con i consigli dell'ordine

circondariali alla conservazione e alla tutela

dell'indipendenza e del decoro professionale;

i) provvede agli adempimenti previsti

dall'articolo 40 per i rapporti con le università 

e dall'articolo 43 per quanto attiene ai

corsi di formazione di indirizzo professionale;

l) consulta le associazioni specialistiche

di cui alla lettera s), al fine di rendere il parere

di cui all'articolo 9, comma 1;

m) esprime pareri in merito alla previdenza forense;

n) approva i conti consuntivi e i bilanci

preventivi delle proprie gestioni;

o) propone al Ministro della giustizia di

sciogliere i consigli dell'ordine circondariali

quando sussistano le condizioni previste nell'articolo 33;

p) cura, mediante pubblicazioni, l'informazione

sulla propria attività  e sugli argomenti

d'interesse dell'avvocatura;

q) esprime, su richiesta del Ministro

della giustizia, pareri su proposte e disegni

di legge che, anche indirettamente, interessino

la professione forense e l'amministrazione della giustizia;

r) istituisce e disciplina, con apposito

regolamento, l'osservatorio permanente sull'esercizio

della giurisdizione, che raccoglie

dati ed elabora studi e proposte diretti a favorire

una più efficiente amministrazione

delle funzioni giurisdizionali;

s) istituisce e disciplina con apposito regolamento

l'elenco delle associazioni specialistiche

maggiormente rappresentative, nel rispetto

della diffusione territoriale, dell'ordinamento

democratico delle stesse nonchè

dell'offerta formativa sulla materia di competenza,

assicurandone la gratuità ;

t) designa rappresentanti di categoria

presso commissioni ed organi nazionali o internazionali;

u) svolge ogni altra funzione ad esso attribuita

dalla legge e dai regolamenti.

2. Nei limiti necessari per coprire le spese

della sua gestione, e al fine di garantire

quantomeno il pareggio di bilancio, il CNF è autorizzato:

a) a determinare la misura del contributo

annuale dovuto dagli avvocati iscritti

negli albi ed elenchi;

b) a stabilire diritti per il rilascio di certificati e copie;

c) a stabilire la misura della tassa di

iscrizione e del contributo annuale dovuto

dall'iscritto nell'albo dei patrocinanti davanti

alle giurisdizioni superiori.

3. La riscossione del contributo annuale è

compiuta dagli ordini circondariali, secondo

quanto previsto da apposito regolamento

adottato dal CNF.

Art. 36.

(Competenza giurisdizionale)

1. Il CNF pronuncia sui reclami avverso i

provvedimenti disciplinari nonchè in materia

di albi, elenchi e registri e rilascio di certificato

di compiuta pratica; pronuncia sui ricorsi

relativi alle elezioni dei consigli dell'ordine;

risolve i conflitti di competenza

tra ordini circondariali; esercita le funzioni

disciplinari nei confronti dei propri componenti,

quando il consiglio distrettuale di disciplina

competente abbia deliberato l'apertura

del procedimento disciplinare. La funzione

giurisdizionale si svolge secondo le

previsioni di cui agli articoli da59 a65

del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.

2. Le udienze del CNF sono pubbliche.

Ad esse partecipa, con funzioni di pubblico

ministero, un magistrato, con grado non inferiore

a consigliere di cassazione, delegato

dal procuratore generale presso la Corte di cassazione.

3. Per la partecipazione alle procedure in

materia disciplinare del CNF, ai magistrati

non sono riconosciuti compensi, indennità 

o gettoni di presenza.

4. Le decisioni del CNF sono notificate,

entro trenta giorni, all'interessato e al pubblico

ministero presso la corte d'appello e

il tribunale della circoscrizione alla quale

l'interessato appartiene. Nello stesso termine

sono comunicate al consiglio dell'ordine

della circoscrizione stessa.

5. Nei casi di cui al comma 1 la notificazione

è fatta agli interessati e al pubblico

ministero presso la Corte di cassazione.

6. Gli interessati e il pubblico ministero

possono proporre ricorso avverso le decisioni

del CNF alle sezioni unite della Corte

di cassazione, entro trenta giorni dalla notificazione,

per incompetenza, eccesso di potere

e violazione di legge.

7. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Tuttavia l'esecuzione può essere sospesa

dalle sezioni unite della Corte di cassazione

in camera di consiglio su istanza del ricorrente.

8. Nel caso di annullamento con rinvio, il

rinvio è fatto al CNF, il quale deve conformarsi

alla decisione della Corte di cassazione

circa il punto di diritto sul quale

essa ha pronunciato.

Art. 37.

(Funzionamento)

1. Il CNF pronuncia sui ricorsi indicati

nell'articolo 36 secondo le previsioni di cui

agli articoli da59 a65 del regio decreto

22 gennaio 1934, n. 37, applicando, se necessario,

le norme ed i princà¬pi del codice di procedura civile.

2. Nei procedimenti giurisdizionali si applicano

le norme del codice di procedura civile

sulla astensione e ricusazione dei giudici.

I provvedimenti del CNF su impugnazione

di delibere dei consigli distrettuali di

disciplina hanno natura di sentenza.

3. Il controllo contabile e della gestione è

svolto da un collegio di tre revisori dei conti

nominato dal primo presidente della Corte di

cassazione, che li sceglie tra gli iscritti al registro

dei revisori, nominando anche due revisori

supplenti. Il collegio è presieduto dal

componente più anziano per iscrizione.

4. Il CNF può svolgere la propria attività 

non giurisdizionale istituendo commissioni

di lavoro, anche eventualmente con la partecipazione

di membri esterni al Consiglio.

Art. 38.

(Eleggibilità  e incompatibilità )

1. Sono eleggibili al CNF gli iscritti all'albo

speciale per il patrocinio davanti alle

giurisdizioni superiori. Risultano eletti coloro

che hanno riportato il maggior numero di

voti. In caso di parità  di voti risulta eletto

il più anziano per iscrizione e, tra coloro

che abbiano uguale anzianità  di iscrizione,

il maggiore di età .

2. Non possono essere eletti coloro che

abbiano riportato, nei cinque anni precedenti,

condanna esecutiva anche non definitiva ad

una sanzione disciplinare più grave dell'avvertimento.

3. La carica di consigliere nazionale è incompatibile

con quella di consigliere dell'ordine

e di componente del consiglio di amministrazione

e del comitato dei delegati della

Cassa nazionale di previdenza e assistenza

forense, nonchè di membro di un consiglio

distrettuale di disciplina.

4. L'eletto che viene a trovarsi in condizione

di incompatibilità  deve optare per

uno degli incarichi entro trenta giorni dalla

proclamazione. Nel caso in cui non vi provveda,

decade automaticamente dall'incarico

assunto in precedenza.

CAPO IV

CONGRESSO NAZIONALE FORENSE

 

Art. 39.

(Congresso nazionale forense)

1. Il CNF convoca il congresso nazionale

forense almeno ogni tre anni.

2. Il congresso nazionale forense è la massima

assise dell'avvocatura italiana nel rispetto

dell'identità  e dell'autonomia di ciascuna

delle sue componenti associative.

Tratta e formula proposte sui temi della giustizia

e della tutela dei diritti fondamentali

dei cittadini, nonchè le questioni che riguardano

la professione forense.

3. Il congresso nazionale forense delibera

autonomamente le proprie norme regolamentari

e statutarie, ed elegge l'organismo chiamato

a dare attuazione ai suoi deliberati.

TITOLO IV

ACCESSO ALLA PROFESSIONE FORENSE

 

CAPO I

TIROCINIO PROFESSIONALE

 

Art. 40.

(Accordi tra università  e ordini forensi)

1. I consigli dell'ordine degli avvocati

possono stipulare convenzioni, senza nuovi

o maggiori oneri per la finanza pubblica,

con le università  per la disciplina dei rapporti reciproci.

2. Il CNF e la Conferenza dei presidi

delle facoltà  di giurisprudenza promuovono,

anche mediante la stipulazione di apposita

convenzione, senza nuovi o maggiori oneri

per la finanza pubblica, la piena collaborazione

tra le facoltà  di giurisprudenza e gli

ordini forensi, per il perseguimento dei fini

di cui al presente capo.

Art. 41.

(Contenuti e modalità  di svolgimento

del tirocinio)

1. Il tirocinio professionale consiste nell'addestramento,

a contenuto teorico e pratico,

del praticante avvocato finalizzato a fargli

conseguire le capacità  necessarie per l'esercizio

della professione di avvocato e per

la gestione di uno studio legale nonchè a

fargli apprendere e rispettare i princà¬pi etici

e le regole deontologiche.

2. Presso il consiglio dell'ordine è tenuto

il registro dei praticanti avvocati, l'iscrizione

al quale è condizione per lo svolgimento del

tirocinio professionale.

3. Per l'iscrizione nel registro dei praticanti

avvocati e la cancellazione dallo stesso

si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni

previste dall'articolo 17.

4. Il tirocinio può essere svolto contestualmente

ad attività  di lavoro subordinato pubblico

e privato, purchè con modalità  e orari

idonei a consentirne l'effettivo e puntuale

svolgimento e in assenza di specifiche ragioni

di conflitto di interesse.

5. Il tirocinio è svolto in forma continuativa

per diciotto mesi. La sua interruzione

per oltre sei mesi, senza alcun giustificato

motivo, anche di carattere personale, comporta

la cancellazione dal registro dei praticanti,

salva la facoltà  di chiedere nuovamente

l'iscrizione nel registro, che può essere

deliberata previa nuova verifica da parte

del consiglio dell'ordine della sussistenza dei

requisiti stabiliti dalla presente legge.

6. Il tirocinio può essere svolto:

a) presso un avvocato, con anzianità  di

iscrizione all'albo non inferiore a cinque anni;

b) presso l'Avvocatura dello Stato o

presso l'ufficio legale di un ente pubblico

o presso un ufficio giudiziario per non più di dodici mesi;

c) per non più di sei mesi, in altro

Paese dell'Unione europea presso professionisti

legali, con titolo equivalente a quello

di avvocato, abilitati all'esercizio della professione;

d) per non più di sei mesi, in concomitanza

con il corso di studio per il conseguimento

della laurea, dagli studenti regolarmente

iscritti all'ultimo anno del corso di

studio per il conseguimento del diploma di

laurea in giurisprudenza nel caso previsto dall'articolo 40.

7. Inogni caso il tirocinio deve essere

svolto per almeno sei mesi presso un avvocato

iscritto all'ordine o presso l'Avvocatura dello Stato.

8. Il tirocinio può essere svolto anche

presso due avvocati contemporaneamente,

previa richiesta del praticante e previa autorizzazione

del competente consiglio dell'ordine,

nel caso si possa presumere che la

mole di lavoro di uno di essi non sia tale

da permettere al praticante una sufficiente

offerta formativa.

9. Fermo restando quanto previsto dal

comma 6, il diploma conseguito presso le

scuole di specializzazione per le professioni

legali, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo

17 novembre 1997, n. 398, e successive

modificazioni, è valutato ai fini del

compimento del tirocinio per l'accesso alla

professione di avvocato per il periodo di un anno.

10. L'avvocato è tenuto ad assicurare che

il tirocinio si svolga in modo proficuo e dignitoso

per la finalità  di cui al comma 1 e

non può assumere la funzione per più di

tre praticanti contemporaneamente, salva

l'autorizzazione rilasciata dal competente

consiglio dell'ordine previa valutazione dell'attività 

professionale del richiedente e dell'organizzazione del suo studio.

11. Il tirocinio professionale non determina

di diritto l'instaurazione di rapporto

di lavoro subordinato anche occasionale. Negli

studi legali privati, al praticante avvocato

è sempre dovuto il rimborso delle spese sostenute

per conto dello studio presso il quale

svolge il tirocinio. Ad eccezione che negli

enti pubblici e presso l'Avvocatura dello

Stato, decorso il primo semestre, possono essere

riconosciuti con apposito contratto al

praticante avvocato un'indennità  o un compenso

per l'attività  svolta per conto dello

studio, commisurati all'effettivo apporto professionale

dato nell'esercizio delle prestazioni

e tenuto altresଠconto dell'utilizzo dei

servizi e delle strutture dello studio da parte

del praticante avvocato. Gli enti pubblici e

l'Avvocatura dello Stato riconoscono al praticante

avvocato un rimborso per l'attività 

svolta, ove previsto dai rispettivi ordinamenti

e comunque nei limiti delle risorse disponibili

a legislazione vigente.

12. Nel periodo di svolgimento del tirocinio

il praticante avvocato, decorsi sei mesi

dall'iscrizione nel registro dei praticanti, purchè

in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza,

può esercitare attività  professionale

in sostituzione dell'avvocato presso il

quale svolge la pratica e comunque sotto il

controllo e la responsabilità  dello stesso anche

se si tratta di affari non trattati direttamente

dal medesimo, in ambito civile di

fronte al tribunale e al giudice di pace, e

in ambito penale nei procedimenti di competenza

del giudice di pace, in quelli per reati

contravvenzionali e in quelli che, in base

alle norme vigenti anteriormente alla data

di entrata in vigore del decreto legislativo

19 febbraio 1998, n. 51, rientravano nella

competenza del pretore. L'abilitazione decorre

dalla delibera di iscrizione nell'apposito

registro. Essa può durare al massimo

cinque anni, salvo il caso di sospensione

dall'esercizio professionale non determinata

da giudizio disciplinare, alla condizione che

permangano tutti i requisiti per l'iscrizione nel registro.

13. Il Ministro della giustizia con proprio

decreto adotta, sentito il CNF, il regolamento che disciplina:

a) le modalità  di svolgimento del tirocinio

e le relative procedure di controllo da

parte del competente consiglio dell'ordine;

b) le ipotesi che giustificano l'interruzione

del tirocinio, tenuto conto di situazioni

riferibili all'età , alla salute, alla maternità  e

paternità  del praticante avvocato, e le relative

procedure di accertamento;

c) i requisiti di validità  dello svolgimento

del tirocinio, in altro Paese dell'Unione europea.

14. Il praticante può, per giustificato motivo,

trasferire la propria iscrizione presso

l'ordine del luogo ove intenda proseguire il

tirocinio. Il consiglio dell'ordine autorizza

il trasferimento, valutati i motivi che lo giustificano,

e rilascia al praticante un certificato

attestante il periodo di tirocinio che risulta

regolarmente compiuto.

Art. 42.

(Norme disciplinari per i praticanti)

1. I praticanti osservano gli stessi doveri e

norme deontologiche degli avvocati e sono

soggetti al potere disciplinare del consiglio dell'ordine.

Art. 43.

(Corsi di formazione per l'accesso

alla professione di avvocato)

1. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta

presso uno studio professionale, consiste altresà¬

nella frequenza obbligatoria e con profitto,

per un periodo non inferiore a diciotto

mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale

tenuti da ordini e associazioni forensi,

nonchè dagli altri soggetti previsti dalla legge.

2. Il Ministro della giustizia, sentito il

CNF, disciplina con regolamento:

a) le modalità  e le condizioni per l'istituzione

dei corsi di formazione di cui al

comma 1 da parte degli ordini e delle associazioni

forensi giudicate idonee, in maniera

da garantire la libertà  ed il pluralismo dell'offerta

formativa e della relativa scelta individuale;

b) i contenuti formativi dei corsi di formazione

in modo da ricomprendervi, in

quanto essenziali, l'insegnamento del linguaggio

giuridico, la redazione degli atti giudiziari,

la tecnica impugnatoria dei provvedimenti

giurisdizionali e degli atti amministrativi,

la tecnica di redazione del parere stragiudiziale

e la tecnica di ricerca;

c) la durata minima dei corsi di formazione,

prevedendo un carico didattico non

inferiore a centosessanta ore per l'intero periodo;

d) le modalità  e le condizioni per la frequenza

dei corsi di formazione da parte del

praticante avvocato nonchè quelle per le verifiche

intermedie e finale del profitto, che

sono affidate ad una commissione composta

da avvocati, magistrati e docenti universitari,

in modo da garantire omogeneità  di giudizio

su tutto il territorio nazionale. Ai componenti

della commissione non sono riconosciuti

compensi, indennità  o gettoni di presenza.

Art. 44.

(Frequenza di uffici giudiziari)

1. L'attività  di praticantato presso gli uffici

giudiziari è disciplinata da apposito regolamento

da emanare, entro un anno dalla

data di entrata in vigore della presente legge,

dal Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio

superiore della magistratura e il CNF.

Art. 45.

(Certificato di compiuto tirocinio)

1. Il consiglio dell'ordine presso il quale è

compiuto il periodo di tirocinio rilascia il relativo certificato.

2. Incaso di domanda di trasferimento del

praticante avvocato presso il registro tenuto

da altro consiglio dell'ordine, quello di provenienza

certifica la durata del tirocinio

svolto fino alla data di presentazione della

domanda e, ove il prescritto periodo di tirocinio

risulti completato, rilascia il certificato

di compiuto tirocinio.

3. Il praticante avvocato è ammesso a sostenere

l'esame di Stato nella sede di corte

di appello nel cui distretto ha svolto il maggior

periodo di tirocinio. Nell'ipotesi in cui

il tirocinio sia stato svolto per uguali periodi

sotto la vigilanza di più consigli dell'ordine

aventi sede in distretti diversi, la sede di

esame è determinata in base al luogo di

svolgimento del primo periodo di tirocinio.

CAPO II

ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE

ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE

DI AVVOCATO

 

Art. 46.

(Esame di Stato)

1. L'esame di Stato si articola in tre prove

scritte ed in una prova orale.

2. Le prove scritte sono svolte sui temi

formulati dal Ministro della giustizia ed

hanno per oggetto:

a) la redazione di un parere motivato,

da scegliere tra due questioni in materia regolata

dal codice civile;

b) la redazione di un parere motivato,

da scegliere tra due questioni in materia regolata

dal codice penale;

c) la redazione di un atto giudiziario

che postuli conoscenze di diritto sostanziale

e di diritto processuale, su un quesito proposto,

in materia scelta dal candidato tra il diritto

privato, il diritto penale ed il diritto amministrativo.

3. Nella prova orale il candidato illustra la

prova scritta e dimostra la conoscenza delle

seguenti materie: ordinamento e deontologia

forensi, diritto civile, diritto penale, diritto

processuale civile, diritto processuale penale;

nonchè di altre due materie, scelte preventivamente

dal candidato, tra le seguenti: diritto

costituzionale, diritto amministrativo, diritto

del lavoro, diritto commerciale, diritto comunitario

ed internazionale privato, diritto tributario,

diritto ecclesiastico, ordinamento giudiziario

e penitenziario.

4. Per la valutazione di ciascuna prova

scritta, ogni componente della commissione

d'esame dispone di dieci punti di merito;

alla prova orale sono ammessi i candidati

che abbiano conseguito, nelle tre prove

scritte, un punteggio complessivo di almeno

90 punti e un punteggio non inferiore a 30

punti in ciascuna prova.

5. La commissione annota le osservazioni

positive o negative nei vari punti di ciascun

elaborato, le quali costituiscono motivazione

del voto che viene espresso con un numero

pari alla somma dei voti espressi dai singoli

componenti. Il Ministro della giustizia determina,

mediante sorteggio, gli abbinamenti

per la correzione delle prove scritte tra i candidati

e le sedi di corte di appello ove ha

luogo la correzione degli elaborati scritti.

La prova orale ha luogo nella medesima

sede della prova scritta.

6. Il Ministro della giustizia, sentito il

CNF, disciplina con regolamento le modalità 

e le procedure di svolgimento dell'esame di

Stato e quelle di valutazione delle prove

scritte ed orali da effettuare sulla base dei

seguenti criteri:

a) chiarezza, logicità  e rigore metodologico

dell'esposizione;

b) dimostrazione della concreta capacità 

di soluzione di specifici problemi giuridici;

c) dimostrazione della conoscenza dei

fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati;

d) dimostrazione della capacità  di cogliere

eventuali profili di interdisciplinarietà ;

e) dimostrazione della conoscenza delle

tecniche di persuasione e argomentazione.

7. Le prove scritte si svolgono con il solo

ausilio dei testi di legge senza commenti e

citazioni giurisprudenziali. Esse devono iniziare

in tutte le sedi alla stessa ora, fissata

dal Ministro della giustizia con il provvedimento

con il quale vengono indetti gli

esami. A tal fine, i testi di legge portati

dai candidati per la prova devono essere

controllati e vistati nei giorni anteriori all'inizio

della prova stessa e collocati sul banco

su cui il candidato sostiene la prova. L'appello

dei candidati deve svolgersi per tempo

in modo che le prove scritte inizino all'ora

fissata dal Ministro della giustizia.

8. I candidati non possono portare con sè

testi o scritti, anche informatici, nè ogni

sorta di strumenti di telecomunicazione,

pena la immediata esclusione dall'esame,

con provvedimento del presidente della commissione,

sentiti almeno due commissari.

9. Qualora siano fatti pervenire nell'aula,

ove si svolgono le prove dell'esame, scritti

od appunti di qualunque genere, con qualsiasi

mezzo, il candidato che li riceve e

non ne fa immediata denuncia alla commissione

è escluso immediatamente dall'esame,

ai sensi del comma 8.

10. Chiunque faccia pervenire in qualsiasi

modo ad uno o più candidati, prima o durante

la prova d'esame, testi relativi al

tema proposto è punito, salvo che il fatto costituisca

più grave reato, con la pena della

reclusione fino a tre anni. Per i fatti indicati

nel presente comma e nel comma 9, i candidati

sono denunciati al consiglio distrettuale

di disciplina del distretto competente per il

luogo di iscrizione al registro dei praticanti,

per i provvedimenti di sua competenza.

11. Per la prova orale, ogni componente

della commissione dispone di dieci punti di

merito per ciascuna delle materie di esame.

12. Sono giudicati idonei i candidati che

ottengono un punteggio non inferiore a

trenta punti per ciascuna materia.

13. Agli oneri per l'espletamento delle

procedure dell'esame di Stato di cui al presente

articolo si provvede nell'ambito delle

risorse disponibili a legislazione vigente, e,

comunque, senza nuovi o maggiori oneri

per la finanza pubblica. Resta ferma la corresponsione

all'Erario della tassa di cui all'articolo

1, primo comma, lettera b), del decreto

legislativo del Capo provvisorio dello

Stato 13 settembre 1946, n. 261, come rideterminata

dall'articolo 2, comma 1, lettera

b), del decreto del Presidente del Consiglio

dei ministri 21 dicembre 1990, pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 1990.

Art. 47.

(Commissioni di esame)

1. La commissione di esame è nominata,

con decreto, dal Ministro della giustizia ed

è composta da cinque membri effettivi e cinque

supplenti, dei quali: tre effettivi e tre

supplenti sono avvocati designati dal CNF

tra gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio

davanti alle giurisdizioni superiori, uno

dei quali la presiede; un effettivo e un supplente

sono magistrati in pensione; un effettivo

e un supplente sono professori universitari

o ricercatori confermati in materie giuridiche.

2. Con il medesimo decreto, presso ogni

sede di corte d'appello, è nominata una sottocommissione

avente composizione identica

alla commissione di cui al comma 1.

3. Presso ogni corte d'appello, ove il numero

dei candidati lo richieda, possono essere

formate con lo stesso criterio ulteriori

sottocommissioni per gruppi sino a trecento candidati.

4. Esercitano le funzioni di segretario uno

o più funzionari distaccati dal Ministero della giustizia.

5. Non possono essere designati nelle

commissioni di esame avvocati che siano

membri dei consigli dell'ordine o di un consiglio

distrettuale di disciplina ovvero componenti

del consiglio di amministrazione o

del comitato dei delegati della Cassa nazionale

di previdenza ed assistenza forense e del CNF.

6. Gli avvocati componenti della commissione

non possono essere eletti quali componenti

del consiglio dell'ordine, di un consiglio

distrettuale di disciplina, del consiglio

di amministrazione o del comitato dei delegati

della Cassa nazionale di previdenza ed

assistenza forense e del CNF nelle elezioni

immediatamente successive alla data di cessazione

dell'incarico ricoperto.

7. L'avvio delle procedure per l'esame di

abilitazione deve essere tempestivamente

pubblicizzato secondo modalità  contenute

nel regolamento di attuazione emanato dal

Ministro della giustizia entro un anno dalla

data di entrata in vigore della presente legge.

8. Il Ministro della giustizia, anche su richiesta

del CNF, può nominare ispettori

per il controllo del regolare svolgimento

delle prove d'esame scritte ed orali. Gli

ispettori possono partecipare in ogni momento

agli esami e ai lavori delle commissioni

di uno o più distretti indicati nell'atto

di nomina ed esaminare tutti gli atti.

9. Dopo la conclusione dell'esame di abilitazione

con risultato positivo, la commissione

rilascia il certificato per l'iscrizione

nell'albo degli avvocati. Il certificato conserva

efficacia ai fini dell'iscrizione negli albi.

Art. 48.

(Disciplina transitoria

per la pratica professionale)

1. Fino al secondo anno successivo alla

data di entrata in vigore della presente legge,

l'accesso all'esame di abilitazione all'esercizio

della professione di avvocato resta disciplinato

dalle disposizioni vigenti alla data di

entrata in vigore della presente legge, fatta

salva la riduzione a diciotto mesi del periodo di tirocinio.

2. All'articolo 1, comma 1, del regolamento

di cui al decreto del Ministro della

giustizia 11 dicembre 2001, n. 475, le parole:

«alle professioni di avvocato e» sono

sostituite dalle seguenti: «alla professione di».

Art. 49.

(Disciplina transitoria per l'esame)

1. Per i primi due anni dalla data di entrata

in vigore della presente legge l'esame

di abilitazione all'esercizio della professione

di avvocato si effettua, sia per quanto riguarda

le prove scritte e le prove orali, sia

per quanto riguarda le modalità  di esame, secondo

le norme previgenti.

TITOLO V

IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

 

CAPO I

NORME GENERALI

 

Art. 50.

(Consigli distrettuali di disciplina)

1. Il potere disciplinare appartiene ai consigli

distrettuali di disciplina forense.

2. Il consiglio distrettuale di disciplina è

composto da membri eletti su base capitaria

e democratica, con il rispetto della rappresentanza

di genere di cui all'articolo 51 della

Costituzione, secondo il regolamento approvato

dal CNF. Il numero complessivo dei

componenti del consiglio distrettuale è pari

ad un terzo della somma dei componenti

dei consigli dell'Ordine del distretto, se necessario

approssimata per difetto all'unità .

3. Il consiglio distrettuale di disciplina

svolge la propria opera con sezioni composte

da cinque titolari e da tre supplenti. Non

possono fare parte delle sezioni giudicanti

membri appartenenti all'ordine a cui è

iscritto il professionista nei confronti del

quale si deve procedere.

4. Quando è presentato un esposto o una

denuncia a un consiglio dell'ordine, o vi è

comunque una notizia di illecito disciplinare,

il consiglio dell'ordine deve darne notizia all'iscritto,

invitandolo a presentare sue deduzioni

entro il termine di venti giorni, e

quindi trasmettere immediatamente gli atti

al consiglio distrettuale di disciplina, che è

competente, in via esclusiva, per ogni ulteriore

atto procedimentale.

5. Il regolamento per il procedimento è

approvato dal CNF, sentiti gli organi circondariali.

Art. 51.

(Procedimento disciplinare

e notizia del fatto)

1. Le infrazioni ai doveri e alle regole di

condotta dettati dalla legge o dalla deontologia

sono sottoposte al giudizio dei consigli

distrettuali di disciplina.

2. àˆ competente il consiglio distrettuale di

disciplina del distretto in cui è iscritto l'avvocato

o il praticante oppure del distretto

nel cui territorio è stato compiuto il fatto oggetto

di indagine o di giudizio disciplinare.

In ogni caso, si applica il principio della prevenzione,

relativamente al momento dell'iscrizione

della notizia nell'apposito registro,

ai sensi dell'articolo 58.

3. La notizia dei fatti suscettibili di valutazione

disciplinare è comunque acquisita.

L'autorità  giudiziaria è tenuta a dare immediata

notizia al consiglio dell'ordine competente

quando nei confronti di un iscritto:

a) è esercitata l'azione penale;

b) è disposta l'applicazione di misure

cautelari o di sicurezza;

c) sono effettuati perquisizioni o sequestri;

d) sono emesse sentenze che definiscono

il grado di giudizio.

Art. 52.

(Contenuto della decisione)

1. Con la decisione che definisce il procedimento

disciplinare possono essere deliberati:

a) il proscioglimento, con la formula:

«non esservi luogo a provvedimento disciplinare »;

b) il richiamo verbale, non avente carattere

di sanzione disciplinare, nei casi di infrazioni

lievi e scusabili;

c) l'irrogazione di una delle seguenti

sanzioni disciplinari: avvertimento, censura,

sospensione dall'esercizio della professione

da due mesi a cinque anni, radiazione.

Art. 53.

(Sanzioni)

1. L'avvertimento può essere deliberato

quando il fatto contestato non è grave e vi

è motivo di ritenere che l'incolpato non

commetta altre infrazioni. L'avvertimento

consiste nell'informare l'incolpato che la

sua condotta non è stata conforme alle

norme deontologiche e di legge, con invito

ad astenersi dal compiere altre infrazioni.

2. La censura consiste nel biasimo formale

e si applica quando la gravità  dell'infrazione,

il grado di responsabilità , i precedenti dell'incolpato

e il suo comportamento successivo

al fatto inducono a ritenere che egli

non incorrerà  in un'altra infrazione.

3. La sospensione consiste nell'esclusione

temporanea dall'esercizio della professione

o dal praticantato e si applica per infrazioni

consistenti in comportamenti e in responsabilità 

gravi o quando non sussistono le condizioni

per irrogare la sola sanzione della censura.

4. La radiazione consiste nell'esclusione

definitiva dall'albo, elenco o registro e impedisce

l'iscrizione a qualsiasi altro albo,

elenco o registro, fatto salvo quanto stabilito

nell'articolo 62. La radiazione è inflitta per

violazioni molto gravi che rendono incompatibile

la permanenza dell'incolpato nell'albo.

Art. 54.

(Rapporto con il processo penale)

1. Il procedimento disciplinare si svolge

ed è definito con procedura e con valutazioni

autonome rispetto al processo penale

avente per oggetto i medesimi fatti.

2. Se, agli effetti della decisione, è indispensabile

acquisire atti e notizie appartenenti

al processo penale, il procedimento disciplinare

può essere a tale scopo sospeso a

tempo determinato. La durata della sospensione

non può superare complessivamente i

due anni; durante il suo decorso è sospeso

il termine di prescrizione.

3. Se dai fatti oggetto del procedimento

disciplinare emergono estremi di un reato

procedibile d'ufficio, l'organo procedente

ne informa l'autorità  giudiziaria.

4. La durata della pena accessoria dell'interdizione

dall'esercizio della professione inflitta

dall'autorità  giudiziaria all'avvocato è

computata in quella della corrispondente sanzione

disciplinare della sospensione dall'esercizio

della professione.

Art. 55.

(Riapertura del procedimento)

1. Il procedimento disciplinare, concluso

con provvedimento definitivo, è riaperto:

a) se è stata inflitta una sanzione disciplinare

e, per gli stessi fatti, l'autorità  giudiziaria

ha emesso sentenza di assoluzione perchè

il fatto non sussiste o perchè l'incolpato

non lo ha commesso. In tale caso il procedimento

è riaperto e deve essere pronunciato il

proscioglimento anche in sede disciplinare;

b) se è stato pronunciato il proscioglimento

e l'autorità  giudiziaria ha emesso sentenza

di condanna per reato non colposo

fondata su fatti rilevanti per l'accertamento

della responsabilità  disciplinare, che non

sono stati valutati dal consiglio distrettuale

di disciplina. In tale caso i nuovi fatti sono

liberamente valutati nel procedimento

 disciplinare riaperto.

2. La riapertura del procedimento disciplinare

avviene a richiesta dell'interessato o

d'ufficio con le forme del procedimento ordinario.

3. Per la riapertura del procedimento e per

i provvedimenti conseguenti è competente il

consiglio distrettuale di disciplina che ha

emesso la decisione, anche se sono state

emesse sentenze su ricorso. Il giudizio è affidato

a una sezione diversa da quella che ha deciso.

Art. 56.

(Prescrizione dell'azione disciplinare)

1. L'azione disciplinare si prescrive nel

termine di sei anni dal fatto.

2. Nel caso di condanna penale per reato

non colposo, la prescrizione per la riapertura

del giudizio disciplinare, ai sensi dell'articolo

55, è di due anni dal passaggio in giudicato

della sentenza penale di condanna.

3. Il termine della prescrizione è interrotto

con la comunicazione all'iscritto della notizia

dell'illecito. Il termine è interrotto anche

dalla notifica della decisione del consiglio

distrettuale di disciplina e della sentenza pronunciata

dal CNF su ricorso. Da ogni interruzione

decorre un nuovo termine della durata

di cinque anni. Se gli atti interruttivi

sono più di uno, la prescrizione decorre dall'ultimo

di essi, ma in nessun caso il termine

stabilito nel comma 1 può essere prolungato

di oltre un quarto. Non si computa il tempo

delle eventuali sospensioni.

Art. 57.

(Divieto di cancellazione)

1. Durante lo svolgimento del procedimento,

dal giorno dell'invio degli atti al consiglio

distrettuale di disciplina non può essere

deliberata la cancellazione dall'albo.

Art. 58.

(Notizia di illecito disciplinare

e fase istruttoria pre-procedimentale)

1. Ricevuti gli atti di cui all'articolo 50,

comma 4, il presidente del consiglio distrettuale

di disciplina provvede senza ritardo a

iscrivere in un apposito registro riservato il

ricevimento degli atti relativi a un possibile

procedimento disciplinare, indicando il

nome dell'iscritto a cui gli stessi si riferiscono.

Nel caso di manifesta infondatezza

ne richiede al consiglio l'archiviazione senza formalità .

2. Qualora il consiglio distrettuale di disciplina

non ritenga di disporre l'archiviazione,

e in ogni altro caso, il presidente designa

la commissione che deve giudicare e

nomina il consigliere istruttore, scelto tra i

consiglieri iscritti a un ordine diverso da

quello dell'incolpato. Il consigliere istruttore

diviene responsabile della fase istruttoria

pre-procedimentale; egli comunica senza ritardo

all'iscritto l'avvio di tale fase, a mezzo

di raccomandata con avviso di ricevimento,

fornendogli ogni elemento utile e invitandolo

a formulare per iscritto le proprie osservazioni

entro trenta giorni dal ricevimento

della comunicazione, e provvede a ogni accertamento

di natura istruttoria nel termine

di sei mesi dall'iscrizione della notizia di illecito

disciplinare nel registro di cui al comma 1.

3. Conclusa la fase istruttoria, il consigliere

istruttore propone al consiglio distrettuale

di disciplina richiesta motivata di archiviazione

o di approvazione del capo di incolpazione,

depositando il fascicolo in segreteria.

Il consiglio distrettuale delibera senza

la presenza del consigliere istruttore, il quale

non può fare parte del collegio giudicante.

4. Il provvedimento di archiviazione è comunicato

al consiglio dell'ordine presso il

quale l'avvocato è iscritto, all'iscritto e al

soggetto dal quale è pervenuta la notizia di illecito.

CAPO II

PROCEDIMENTO

 

Art. 59.

(Procedimento disciplinare)

1. Il procedimento disciplinare è regolato

dai seguenti princà¬pi fondamentali:

a) qualora il consiglio distrettuale di disciplina

approvi il capo d'incolpazione, ne

dà  comunicazione all'incolpato e al pubblico

ministero a mezzo di lettera raccomandata

con avviso di ricevimento;

b) la comunicazione diretta all'incolpato contiene:

1) il capo d'incolpazione con l'enunciazione:

1.1) delle generalità  dell'incolpato

e del numero cronologico attribuito al procedimento;

1.2) dell'addebito, con l'indicazione

delle norme violate; se gli addebiti

sono più di uno gli stessi sono contraddistinti

da lettere o da numeri;

1.3) della data della delibera di approvazione

del capo d'incolpazione;

2) l'avviso che l'incolpato, nel termine

di venti giorni dal ricevimento della

stessa, ha diritto di accedere ai documenti

contenuti nel fascicolo, prendendone visione

ed estraendone copia integrale; ha facoltà 

di depositare memorie, documenti e di comparire

avanti al consigliere istruttore, con

l'assistenza del difensore eventualmente nominato,

per essere sentito ed esporre le proprie

difese. La data per l'interrogatorio è fissata

subito dopo la scadenza del termine

concesso per il compimento degli atti difensivi

ed è indicata nella comunicazione;

c) decorso il termine concesso per il

compimento degli atti difensivi, il consigliere

istruttore, qualora, per il contenuto delle difese,

non ritenga di proporre l'archiviazione,

chiede al consiglio distrettuale di disciplina

di disporre la citazione a giudizio dell'incolpato;

d) la citazione a giudizio deve essere

notificata, a mezzo dell'ufficiale giudiziario,

almeno trenta giorni liberi prima della data

di comparizione all'incolpato e al pubblico

ministero, il quale ha facoltà  di presenziare

all'udienza dibattimentale. La citazione contiene:

1) le generalità  dell'incolpato;

2) l'enunciazione in forma chiara e

precisa degli addebiti, con le indicazioni

delle norme violate; se gli addebiti sono

più di uno essi sono contraddistinti da lettere o da numeri;

3) l'indicazione del luogo, del giorno

e dell'ora della comparizione avanti il consiglio

distrettuale di disciplina per il dibattimento,

con l'avvertimento che l'incolpato

può essere assistito da un difensore e che,

in caso di mancata comparizione, non dovuta

a legittimo impedimento o assoluta impossibilità 

a comparire, si procederà  in sua assenza;

4) l'avviso che l'incolpato ha diritto

di produrre documenti e di indicare testimoni,

con l'enunciazione sommaria delle circostanze

sulle quali essi dovranno essere

sentiti. Questi atti devono essere compiuti

entro il termine di sette giorni prima della

data fissata per il dibattimento;

5) l'elenco dei testimoni che il consiglio

distrettuale di disciplina intende ascoltare;

6) la data e la sottoscrizione del presidente e del segretario;

e) nel corso del dibattimento l'incolpato

ha diritto di produrre documenti, di interrogare

o far interrogare testimoni, di rendere

dichiarazioni e, ove lo chieda o vi acconsenta,

di sottoporsi all'esame del consiglio

distrettuale di disciplina; l'incolpato ha diritto

ad avere la parola per ultimo;

f) nel dibattimento il consiglio distrettuale

di disciplina acquisisce i documenti

prodotti dall'incolpato; provvede all'esame

dei testimoni e, subito dopo, all'esame dell'incolpato

che ne ha fatto richiesta o che

vi ha acconsentito; procede, d'ufficio o su

istanza di parte, all'ammissione e all'acquisizione

di ogni eventuale ulteriore prova necessaria

o utile per l'accertamento dei fatti;

g) le dichiarazioni e i documenti provenienti

dall'incolpato, gli atti formati e i documenti

acquisiti nel corso della fase istruttoria

e del dibattimento sono utilizzabili per

la decisione. Gli esposti e le segnalazioni

inerenti alla notizia di illecito disciplinare e

i verbali di dichiarazioni testimoniali redatti

nel corso dell'istruttoria, che non sono stati

confermati per qualsiasi motivo in dibattimento,

sono utilizzabili per la decisione,

ove la persona dalla quale provengono sia

stata citata per il dibattimento;

h) terminato il dibattimento, il presidente

ne dichiara la chiusura e dà  la parola

al pubblico ministero, se presente, all'incolpato

e al suo difensore, per la discussione,

che si svolge nell'ordine di cui alla presente

lettera; l'incolpato e il suo difensore hanno

in ogni caso la parola per ultimi;

i) conclusa la discussione, il consiglio

distrettuale di disciplina delibera il provvedimento

a maggioranza, senza la presenza del

pubblico ministero, dell'incolpato e del suo

difensore, procedendo alla votazione sui

temi indicati dal presidente; in caso di parità ,

prevale il voto di quest'ultimo;

l) è data immediata lettura alle parti del

dispositivo del provvedimento. Il dispositivo

contiene anche l'indicazione del termine per l'impugnazione;

m) la motivazione del provvedimento

deve essere depositata entro il termine di

trenta giorni, decorrente dalla lettura del dispositivo;

copia integrale del provvedimento

è notificata all'incolpato, al consiglio dell'ordine

presso il quale l'incolpato è iscritto, al

pubblico ministero e al procuratore generale

della Repubblica presso la corte d'appello

del distretto ove ha sede il consiglio distrettuale

di disciplina che ha emesso il provvedimento.

Nel caso di decisioni complesse,

il termine per il deposito della motivazione

può essere aumentato fino al doppio, con

provvedimento inserito nel dispositivo della decisione;

n) per quanto non specificatamente disciplinato

dal presente comma, si applicano

le norme del codice di procedura penale, se compatibili.

Art. 60.

(Sospensione cautelare)

1. La sospensione cautelare dall'esercizio

della professione o dal tirocinio può essere

deliberata dal consiglio distrettuale di disciplina

competente per il procedimento, previa

audizione, nei seguenti casi: applicazione di

misura cautelare detentiva o interdittiva irrogata

in sede penale e non impugnata o confermata

in sede di riesame o di appello; pena

accessoria di cui all'articolo 35 del codice

penale, anche se è stata disposta la sospensione

condizionale della pena, irrogata con

la sentenza penale di primo grado; applicazione

di misura di sicurezza detentiva; condanna

in primo grado per i reati previsti negli

articoli 372, 374, 377, 378, 381, 640 e

646 del codice penale, se commessi nell'ambito

dell'esercizio della professione o del tirocinio,

244, 648-bis e 648-ter del medesimo

codice; condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni.

2. La sospensione cautelare può essere irrogata

per un periodo non superiore ad un

anno ed è esecutiva dalla data della notifica

all'interessato.

3. La sospensione cautelare perde efficacia

qualora, nel termine di sei mesi dalla sua irrogazione,

il consiglio distrettuale di disci-

plina non deliberi il provvedimento sanzionatorio.

4. La sospensione cautelare perde altresà¬

efficacia se il consiglio distrettuale di disciplina

delibera non esservi luogo a provvedimento

disciplinare, ovvero dispone l'irrogazione

dell'avvertimento o della censura.

5. La sospensione cautelare può essere revocata

o modificata nella sua durata, d'ufficio

o su istanza di parte, qualora, anche

per circostanze sopravvenute, non appaia

adeguata ai fatti commessi.

6. Contro la sospensione cautelare l'interessato

può proporre ricorso avanti il CNF

nel termine di venti giorni dall'avvenuta notifica

nei modi previsti per l'impugnazione

dei provvedimenti disciplinari.

7. Il consiglio distrettuale di disciplina dà 

immediata notizia del provvedimento al consiglio

dell'ordine presso il quale è iscritto

l'avvocato affinchè vi dia esecuzione.

Art. 61.

(Impugnazioni)

1. Avverso le decisioni del consiglio distrettuale

di disciplina è ammesso ricorso,

entro trenta giorni dal deposito della sentenza,

avanti ad apposita sezione disciplinare

del CNF da parte dell'incolpato, nel caso di

affermazione di responsabilità , e, per ogni

decisione, da parte del consiglio dell'ordine

presso cui l'incolpato è iscritto, del procuratore

della Repubblica e del procuratore generale

del distretto della corte d'appello ove ha

sede il consiglio distrettuale di disciplina che

ha emesso la decisione.

2. Il ricorso è notificato al pubblico ministero

e al procuratore generale presso la

corte d'appello, che possono proporre impugnazione

incidentale entro venti giorni dalla notifica.

3. La proposizione del ricorso sospende

l'esecuzione del provvedimento.

Art. 62.

(Esecuzione)

1. La decisione emessa dal consiglio distrettuale

di disciplina non impugnata è immediatamente esecutiva.

2. Le sospensioni e le radiazioni decorrono

dalla scadenza del termine dell'impugnazione,

per le decisioni del consiglio distrettuale

di disciplina, o dal giorno successivo

alla notifica della sentenza all'incolpato.

L'incolpato è tenuto ad astenersi dall'esercizio

della professione o dal tirocinio senza

necessità  di alcun ulteriore avviso.

3. Per l'esecuzione della sanzione è competente

il consiglio dell'ordine al cui albo o

registro è iscritto l'incolpato.

4. Il presidente del consiglio dell'ordine,

avuta notizia dell'esecutività  della sanzione,

verifica senza indugio la data della notifica

all'incolpato della decisione del consiglio distrettuale

di disciplina e gli invia, a mezzo di

raccomandata con avviso di ricevimento, una

comunicazione nella quale indica la decorrenza

finale dell'esecuzione della sanzione.

5. Nel caso in cui sia inflitta la sospensione,

la radiazione o la sospensione cautelare,

di esse è data comunicazione senza indugio

ai capi degli uffici giudiziari del distretto

ove ha sede il consiglio dell'ordine

competente per l'esecuzione, ai presidenti

dei consigli dell'ordine del relativo distretto

e a tutti gli iscritti agli albi e registri tenuti

dal consiglio dell'ordine stesso.

6. Copia della comunicazione è affissa

presso gli uffici del consiglio dell'ordine

competente per l'esecuzione.

7. Quando la decisione che irroga una

sanzione disciplinare ovvero che pronuncia

il proscioglimento è divenuta definitiva e riguarda

un iscritto di un altro ordine, il consigliere

segretario ne dà  comunicazione all'ordine

di appartenenza, trasmettendo copia della decisione.

8. Qualora sia stata irrogata la sanzione

della sospensione a carico di un iscritto, al

quale per il medesimo fatto è stata applicata

la sospensione cautelare, il consiglio dell'ordine

determina d'ufficio senza ritardo la durata

della sospensione, detraendo il periodo

di sospensione cautelare già  scontato.

9. Nei casi previsti dai commi 7 e 8, l'estratto

della delibera contenente il termine finale

della sanzione è immediatamente notificato

all'interessato e comunicato ai soggetti di cui al comma 5.

10. Il professionista radiato può chiedere

di essere nuovamente iscritto decorsi cinque

anni dall'esecutività  del provvedimento sanzionatorio,

ma non oltre un anno successivamente

alla scadenza di tale termine.

Art. 63.

(Poteri ispettivi del CNF)

1. Il CNF può richiedere ai consigli distrettuali

di disciplina notizie relative all'attività 

disciplinare svolta; può inoltre nominare,

scegliendoli tra gli avvocati iscritti nell'albo

speciale per il patrocinio davanti alle

magistrature superiori, ispettori per il controllo

del regolare funzionamento dei consigli

distrettuali di disciplina quanto all'esercizio

delle loro funzioni in materia disciplinare.

Gli ispettori possono esaminare tutti

gli atti, compresi quelli riguardanti i procedimenti

archiviati. Gli ispettori redigono e inviano

al CNF la relazione di quanto riscontrato,

formulando osservazioni e proposte. Il

CNF può disporre la decadenza dei componenti

dei consigli distrettuali di disciplina.

Al componente decaduto subentra il primo dei non eletti.

2. Analoghi poteri ispettivi possono essere

esercitati per quanto riguarda i procedimenti

in corso presso i consigli dell'ordine di appartenenza

per la previsione transitoria di cui all'articolo 49.

TITOLO VI

DELEGA AL GOVERNO E DISPOSIZIONI

TRANSITORIE E FINALI

 

Art. 64.

(Delega al Governo per il testo unico)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro

ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore

della presente legge, sentito il CNF,

uno o più decreti legislativi contenenti un testo

unico di riordino delle disposizioni vigenti

in materia di professione forense, attenendosi

ai seguenti princà¬pi e criteri direttivi:

a) accertare la vigenza attuale delle singole

norme, indicare quelle abrogate, anche

implicitamente, per incompatibilità  con successive

disposizioni, e quelle che, pur non

inserite nel testo unico, restano in vigore; allegare

al testo unico l'elenco delle disposizioni,

benchè non richiamate, che sono comunque abrogate;

b) procedere al coordinamento del testo

delle disposizioni vigenti apportando, nei limiti

di tale coordinamento, le modificazioni

necessarie per garantire la coerenza logica

e sistematica della disciplina, anche al fine

di adeguare e semplificare il linguaggio normativo.

2. Al fine di consentire una contestuale

compilazione delle disposizioni legislative e

regolamentari riguardanti la professione di

avvocato, il Governo è autorizzato, nella

adozione del testo unico, ad inserire in

esso, con adeguata evidenziazione, le norme

sia legislative sia regolamentari vigenti.

3. Dalle disposizioni del presente articolo

non devono derivare nuovi o maggiori oneri

a carico della finanza pubblica.

Art. 65.

(Disposizioni transitorie)

1. Fino alla data di entrata in vigore dei

regolamenti previsti nella presente legge, si

applicano se necessario e in quanto compatibili

le disposizioni vigenti non abrogate, anche se non richiamate.

2. Il CNF ed i consigli circondariali in carica

alla data di entrata in vigore della presente

legge sono prorogati fino al 31 dicembre

dell'anno successivo alla medesima data.

3. L'articolo 19 non si applica agli avvocati

già  iscritti agli albi alla data di entrata in

vigore della presente legge, per i quali restano

ferme le disposizioni dell'articolo 3,

quarto comma, del regio decreto-legge 27

novembre 1933, n. 1578, convertito, con

modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934,

n. 36, e successive modificazioni.

4. L'incompatibilità  di cui all'articolo 28,

comma 10, tra la carica di consigliere dell'ordine

e quella di componente del comitato

dei delegati della Cassa nazionale di previdenza

e assistenza forense deve essere rimossa

comunque non oltre sessanta giorni

dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Il codice deontologico è emanato entro

il termine massimo di un anno dalla data di

entrata in vigore della presente legge. Il

CNF vi provvede sentiti gli ordini forensi

circondariali e la Cassa nazionale di previdenza

e assistenza forense in relazione alle

materie di interesse di questa. L'entrata in

vigore del codice deontologico determina la

cessazione di efficacia delle norme previgenti

anche se non specificamente abrogate.

Le norme contenute nel codice deontologico

si applicano anche ai procedimenti disciplinari

in corso al momento della sua entrata

in vigore, se più favorevoli per l'incolpato.

Art. 66.

(Disposizione finale)

1. La disciplina in materia di prescrizione

dei contributi previdenziali di cui all'articolo

3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non si

applica alle contribuzioni dovute alla Cassa

nazionale di previdenza e assistenza forense.

Art. 67.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalle disposizioni recate dalla presente

legge non devono derivare nuovi o maggiori

oneri a carico della finanza pubblica.

IL PRESIDENTE

About the author:

. Follow him on Twitter / Facebook.

2 comments on “Lunedଠ7 Gennaio 2013 – Il presidente della Repubblica ha promulgato la legge forense per gli avvocati Italiani

  1. Pingback: Giovanna Livreri Promulgata la legge forense per gli avvocati Italiani

  2. Pingback: upnews.it

Scrivi un commento

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

È possibile utilizzare questi tag ed attributi XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>