€œLa riforma restituisce l'Avvocatura alla propria funzione sociale al servizio della tutela dei diritti dei cittadini, in condizioni di autonomia e indipendenza€ Il presidente del Consiglio nazionale forense, Guido Alpa, accoglie con soddisfazione il voto dell'aula del Senato che ha appena suggellato quattro anni di lavoro parlamentare sulla riforma dell'Avvocatura. Il presidente del Consiglio nazionale forense, Guido Alpa, a nome di tutto il Consiglio, esprime la più viva soddisfazione per l'approvazione da parte del Senato della riforma dello Statuto dell'Avvocatura. La riforma è destinata a rafforzare la funzione della difesa, assegnata dalla Costituzione agli avvocati, ad esclusivo vantaggio dei cittadini. €œIl Senato ha compiuto un importante atto che corona quattro anni di lavoro, le aspettative dei cittadini, e offre migliori opportunità all'avvocatura per rendere un servizio efficiente e solidale nella amministrazione della giustizia€, ha dichiarato il presidente Alpa. €œLa riforma approvata con legge dello Stato, attesa da tanti anni, permette all'Avvocatura di guardare al suo rinnovamento in un quadro di regole certe e rispettose dei principi della Costituzione. Il testo si fa ampio carico delle esigenze di ammodernamento della professione, di un rafforzamento della trasparenza nel rapporto avvocato-cliente, di favorire l'ingresso dei giovani più meritevoli che potranno contare su un avviamento professionale più garantito, di una maggiore qualificazione dell'avvocato€. Il presidente Alpa ricorda come il testo approvato oggi sia il frutto di un ampio, approfondito e corale dibattito in Parlamento, che €œha per lungo tempo scandagliato ogni aspetto della riforma e ne ha ritagliato un quadro sistematico e completo€, anche alla luce degli interventi di cosiddetta €œliberalizzazione€, di cui il testo tiene conto. €œOra l'Avvocatura potrà guardare con fiducia al futuro e applicarsi con rinnovato impegno al proprio miglioramento, i cittadini potranno fruire di un servizio giustizia più efficiente, i giovani avranno maggiori opportunità di lavoro.
Da domani inizia un lavoro di ricostruzione che il CNF, Ordini e Unioni che cooperano all'organizzazione della professione, le Associazioni forensi porteranno avanti sempre con spirito di responsabilità nei confronti del servizio giustizia e del Paese €.
Di seguito il testo approvato dal Senato:
SENATO DELLA REPUBBLICA
Il testo che il Senato della Repubblica, il 21 dicembre2012, ha approvato è il seguente disegno di legge, già approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge n. 601 d'iniziativa del senatore Giuliano; n. 711 d'iniziativa dei senatori Casson, Carofiglio, Chiaromonte, Chiurazzi, D'Ambrosio, Della Monica, Finocchiaro, Fontana, Galperti, Latorre, Maritati, Mongiello e Narbolini; n. 1171 d'iniziativa dei senatori Bianchi, Chiurazzi, Del Vecchio, Di Giovan Paolo, Serra e Stradiotto; n. 1198 d'iniziativa del senatore Mugnai, e modificato dalla Camera dei deputati: Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
(Disciplina dell'ordinamento forense)
1. La presente legge, nel rispetto dei princà¬pi
costituzionali, della normativa comunitaria
e dei trattati internazionali, disciplina la
professione di avvocato.
2. L'ordinamento forense, stante la specificità
della funzione difensiva e in considerazione
della primaria rilevanza giuridica e sociale
dei diritti alla cui tutela essa è preposta:
a) regolamenta l'organizzazione e l'esercizio
della professione di avvocato e, nell'interesse
pubblico, assicura la idoneità professionale
degli iscritti onde garantire la tutela
degli interessi individuali e collettivi
sui quali essa incide;
b) garantisce l'indipendenza e l'autonomia
degli avvocati, indispensabili condizioni
dell'effettività della difesa e della tutela dei diritti;
c) tutela l'affidamento della collettività
e della clientela, prescrivendo l'obbligo della
correttezza dei comportamenti e la cura della
qualità ed efficacia della prestazione professionale;
d) favorisce l'ingresso alla professione
di avvocato e l'accesso alla stessa, in particolare
alle giovani generazioni, con criteri
di valorizzazione del merito.
3. All'attuazione della presente legge si
provvede mediante regolamenti adottati con
decreto del Ministro della giustizia, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, entro due anni dalla
data della sua entrata in vigore, previo parere
del Consiglio nazionale forense (CNF)
e, per le sole materie di interesse di questa,
della Cassa nazionale di previdenza e assistenza
forense. Il CNF esprime i suddetti pareri
entro novanta giorni dalla richiesta, sentiti
i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni
forensi che siano costituite da almeno
cinque anni e che siano state individuate
come maggiormente rappresentative
dal CNF. Gli schemi dei regolamenti sono
trasmessi alle Camere, ciascuno corredato
di relazione tecnica, che evidenzi gli effetti
delle disposizioni recate, e dei pareri di cui
al primo periodo, ove gli stessi risultino essere
stati tempestivamente comunicati, perchè
su di essi sia espresso, nel termine di
sessanta giorni dalla richiesta, il parere delle
Commissioni parlamentari competenti.
4. Decorsi i termini per l'espressione dei
pareri da parte delle Commissioni parlamentari,
i regolamenti possono essere comunque adottati.
5. Dall'attuazione dei regolamenti di cui
al comma 3 non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. Entro quattro anni dalla data di entrata
in vigore dell'ultimo dei regolamenti di cui
al comma 3 possono essere adottate, con la
medesima procedura di cui ai commi 3 e
4, le necessarie disposizioni integrative e correttive.
Art. 2.
(Disciplina della professione di avvocato)
1. L'avvocato è un libero professionista
che, in libertà , autonomia e indipendenza,
svolge le attività di cui ai commi 5 e 6.
2. L'avvocato ha la funzione di garantire
al cittadino l'effettività della tutela dei diritti.
3. L'iscrizione ad un albo circondariale è
condizione per l'esercizio della professione
di avvocato. Possono essere iscritti coloro
che, in possesso del diploma di laurea in
giurisprudenza conseguito a seguito di corso
universitario di durata non inferiore a quattro
anni, hanno superato l'esame di Stato di cui
all'articolo 46, ovvero l'esame di abilitazione
all'esercizio della professione di avvocato
prima della data di entrata in vigore della
presente legge. Possono essere altresଠiscritti:
a) coloro che hanno svolto le funzioni di
magistrato ordinario, di magistrato militare,
di magistrato amministrativo o contabile, o
di avvocato dello Stato, e che abbiano cessato
le dette funzioni senza essere incorsi
nel provvedimento disciplinare della censura
o in provvedimenti disciplinari più gravi.
L'iscritto, nei successivi due anni, non può
esercitare la professione nei circondari nei
quali ha svolto le proprie funzioni negli ultimi
quattro anni antecedenti alla cessazione;
b) i professori universitari di ruolo, dopo
cinque anni di insegnamento di materie giuridiche.
L'avvocato può esercitare l'attività
di difesa davanti a tutti gli organi giurisdizionali
della Repubblica. Per esercitarla davanti
alle giurisdizioni superiori deve essere
iscritto all'albo speciale regolato dall'articolo
22. Restano iscritti agli albi circondariali coloro
che, senza aver sostenuto l'esame di
Stato, risultino iscritti alla data di entrata in
vigore della presente legge.
4. L'avvocato, nell'esercizio della sua attività ,
è soggetto alla legge e alle regole deontologiche.
5. Sono attività esclusive dell'avvocato,
fatti salvi i casi espressamente previsti dalla
legge, l'assistenza, la rappresentanza e la difesa
nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali
e nelle procedure arbitrali rituali.
6. Fuori dei casi in cui ricorrono competenze
espressamente individuate relative a
specifici settori del diritto e che sono previste
dalla legge per gli esercenti altre professioni
regolamentate, l'attività professionale
di consulenza legale e di assistenza legale
stragiudiziale, ove connessa all'attività giurisdizionale,
se svolta in modo continuativo,
sistematico e organizzato, è di competenza
degli avvocati. àˆ comunque consentita l'instaurazione
di rapporti di lavoro subordinato
ovvero la stipulazione di contratti di prestazione
di opera continuativa e coordinata,
aventi ad oggetto la consulenza e l'assistenza
legale stragiudiziale, nell'esclusivo interesse
del datore di lavoro o del soggetto in favore
del quale l'opera viene prestata. Se il destinatario
delle predette attività è costituito in
forma di società , tali attività possono essere
altresଠsvolte in favore dell'eventuale società
controllante, controllata o collegata, ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile. Se il destinatario
è un'associazione o un ente esponenziale
nelle diverse articolazioni, purchè
portatore di un interesse di rilievo sociale e
riferibile ad un gruppo non occasionale, tali
attività possono essere svolte esclusivamente
nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali
e limitatamente all'interesse dei
propri associati ed iscritti.
7. L'uso del titolo di avvocato spetta
esclusivamente a coloro che siano o siano
stati iscritti ad un albo circondariale, nonchè
agli avvocati dello Stato.
8. L'uso del titolo è vietato a chi sia stato radiato.
Art. 3.
(Doveri e deontologia)
1. L'esercizio dell'attività di avvocato
deve essere fondato sull'autonomia e sulla
indipendenza dell'azione professionale e del
giudizio intellettuale. L'avvocato ha obbligo,
se chiamato, di prestare la difesa d'ufficio,
in quanto iscritto nell'apposito elenco, e di
assicurare il patrocinio in favore dei non abbienti.
2. La professione forense deve essere
esercitata con indipendenza, lealtà , probità ,
dignità , decoro, diligenza e competenza, tenendo
conto del rilievo sociale della difesa
e rispettando i princà¬pi della corretta e leale
concorrenza.
3. L'avvocato esercita la professione uniformandosi
ai princà¬pi contenuti nel codice
deontologico emanato dal CNF ai sensi degli
articoli 35, comma 1, lettera d), e 65,
comma 5. Il codice deontologico stabilisce
le norme di comportamento che l'avvocato
è tenuto ad osservare in via generale e, specificamente,
nei suoi rapporti con il cliente,
con la controparte, con altri avvocati e con
altri professionisti. Il codice deontologico
espressamente individua fra le norme in
esso contenute quelle che, rispondendo alla
tutela di un pubblico interesse al corretto
esercizio della professione, hanno rilevanza
disciplinare. Tali norme, per quanto possibile,
devono essere caratterizzate dall'osservanza
del principio della tipizzazione della
condotta e devono contenere l'espressa indicazione
della sanzione applicabile.
4. Il codice deontologico di cui al comma
3 e i suoi aggiornamenti sono pubblicati e
resi accessibili a chiunque secondo disposizioni
stabilite con decreto del Ministro della
giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400. Il codice deontologico entra in vigore
decorsi sessanta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 4.
(Associazioni tra avvocati e multidisciplinari)
1. La professione forense può essere esercitata
individualmente o con la partecipazione
ad associazioni tra avvocati. L'incarico
professionale è tuttavia sempre conferito all'avvocato
in via personale. La partecipazione
ad un'associazione tra avvocati non
può pregiudicare l'autonomia, la libertà e
l'indipendenza intellettuale o di giudizio dell'avvocato
nello svolgimento dell'incarico
che gli è conferito. àˆ nullo ogni patto contrario.
2. Allo scopo di assicurare al cliente prestazioni
anche a carattere multidisciplinare,
possono partecipare alle associazioni di cui
al comma 1, oltre agli iscritti all'albo forense,
anche altri liberi professionisti appartenenti
alle categorie individuate con regolamento
del Ministro della giustizia ai sensi
dell'articolo 1, commi 3 e seguenti. La professione
forense può essere altresଠesercitata
da un avvocato che partecipa ad associazioni
costituite fra altri liberi professionisti.
3. Possono essere soci delle associazioni
tra avvocati solo coloro che sono iscritti al
relativo albo. Le associazioni tra avvocati
sono iscritte in un elenco tenuto presso il
consiglio dell'ordine nel cui circondario
hanno sede, ai sensi dell'articolo 15, comma
1, lettera l). La sede dell'associazione è fissata
nel circondario ove si trova il centro
principale degli affari. Gli associati hanno
domicilio professionale nella sede della associazione.
L'attività professionale svolta dagli
associati dà luogo agli obblighi e ai diritti
previsti dalle disposizioni in materia previdenziale.
4. L'avvocato può essere associato ad una
sola associazione.
5. Le associazioni tra professionisti possono
indicare l'esercizio di attività proprie
della professione forense fra quelle previste
nel proprio oggetto sociale, oltre che in qualsiasi
comunicazione a terzi, solo se tra gli
associati vi è almeno un avvocato iscritto all'albo.
6. La violazione di quanto previsto ai
commi 4 e 5 costituisce illecito disciplinare.
7. I redditi delle associazioni tra avvocati
sono determinati secondo i criteri di cassa,
come per i professionisti che esercitano la
professione in modo individuale.
8. Gli avvocati e le associazioni di cui al
presente articolo possono stipulare fra loro
contratti di associazione in partecipazione
ai sensi degli articoli 2549 e seguenti del codice civile.
9. L'associato è escluso se cancellato o
sospeso dall'albo per un periodo non inferiore
ad un anno con provvedimento disciplinare
definitivo. Può essere escluso per effetto
di quanto previsto dall'articolo 2286
del codice civile.
10. Le associazioni che hanno ad oggetto
esclusivamente lo svolgimento di attività
professionale non sono assoggettate alle
procedure fallimentari e concorsuali.
Art. 5.
(Delega al Governo per la disciplina dell'esercizio
della professione forense in forma societaria)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, un decreto legislativo per disciplinare,
tenuto conto di quanto previsto
dall'articolo 10 della legge 12 novembre
2011, n. 183, e in considerazione della rilevanza
costituzionale del diritto di difesa, le
società tra avvocati. Il decreto legislativo è
adottato su proposta del Ministro della giustizia,
sentito il CNF, e successivamente trasmesso
alle Camere perchè sia espresso il
parere da parte delle Commissioni competenti
per materia e per le conseguenze di carattere
finanziario. Il parere è reso entro il
termine di trenta giorni dalla data di trasmissione,
decorso il quale il decreto è emanato
anche in mancanza del parere. Qualora detto
termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti
allo spirare del termine previsto per
l'emanazione del decreto legislativo, o successivamente,
la scadenza di quest'ultimo è
prorogata di trenta giorni. Entro un anno
dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo,
il Governo può emanare disposizioni
correttive e integrative, con lo stesso
procedimento e in base ai medesimi princà¬pi
e criteri direttivi previsti per l'emanazione
dell'originario decreto.
2. Nell'esercizio della delega di cui al
comma 1 il Governo si attiene ai seguenti
princà¬pi e criteri direttivi:
a) prevedere che l'esercizio della professione
forense in forma societaria sia consentito
esclusivamente a società di persone,
società di capitali o società cooperative, i
cui soci siano avvocati iscritti all'albo;
b) prevedere che ciascun avvocato
possa far parte di una sola società di cui alla lettera a);
c) prevedere che la denominazione o ragione
sociale contenga l'indicazione: «società tra avvocati»;
d) disciplinare l'organo di gestione della
società tra avvocati prevedendo che i suoi
componenti non possano essere estranei
alla compagine sociale;
e) stabilire che l'incarico professionale,
conferito alla società ed eseguito secondo il
principio della personalità della prestazione
professionale, possa essere svolto soltanto
da soci professionisti in possesso dei requisiti
necessari per lo svolgimento della specifica
prestazione professionale richiesta dal cliente;
f) prevedere che la responsabilità della
società e quella dei soci non escludano la responsabilità
del professionista che ha eseguito la prestazione;
g) prevedere che la società tra avvocati
sia iscritta in una apposita sezione speciale
dell'albo tenuto dall'ordine territoriale nella
cui circoscrizione ha sede la stessa società ;
h) regolare la responsabilità disciplinare
della società tra avvocati, stabilendo che essa
è tenuta al rispetto del codice deontologico
forense ed è soggetta alla competenza disciplinare
dell'ordine di appartenenza;
i) stabilire che la sospensione, cancellazione
o radiazione del socio dall'albo nel
quale è iscritto costituisce causa di esclusione
dalla società ;
l) qualificare i redditi prodotti dalla società
tra avvocati quali redditi di lavoro
autonomo anche ai fini previdenziali, ai
sensi del capo V del titolo I del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni;
m) stabilire che l'esercizio della professione
forense in forma societaria non costituisce
attività d'impresa e che, conseguentemente,
la società tra avvocati non è soggetta
al fallimento e alle procedure concorsuali diverse
da quelle di composizione delle crisi
da sovra indebitamento;
n) prevedere che alla società tra avvocati
si applichino, in quanto compatibili, le
disposizioni sull'esercizio della professione
di avvocato in forma societaria di cui al decreto
legislativo 2 febbraio 2001, n. 96.
3. Dall'esercizio della delega di cui al
comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 6.
(Segreto professionale)
1. L'avvocato è tenuto verso terzi, nell'interesse
della parte assistita, alla rigorosa osservanza
del segreto professionale e del massimo
riserbo sui fatti e sulle circostanze apprese
nell'attività di rappresentanza e assistenza
in giudizio, nonchè nello svolgimento
dell'attività di consulenza legale e di assistenza
stragiudiziale.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si
applicano anche nei confronti dei dipendenti
e dei collaboratori anche occasionali dell'avvocato,
oltre che di coloro che svolgono il
tirocinio presso lo stesso, in relazione ai fatti
e alle circostanze da loro apprese nella loro
qualità o per effetto dell'attività svolta. L'avvocato
è tenuto ad adoperarsi affinchè anche
da tali soggetti siano osservati gli obblighi di
segretezza e di riserbo sopra previsti.
3. L'avvocato, i suoi collaboratori e i dipendenti
non possono essere obbligati a deporre
nei procedimenti e nei giudizi di qualunque
specie su ciò di cui siano venuti a
conoscenza nell'esercizio della professione
o dell'attività di collaborazione o in virtù
del rapporto di dipendenza, salvi i casi previsti dalla legge.
4. La violazione degli obblighi di cui al
comma 1 costituisce illecito disciplinare. La
violazione degli obblighi di cui al comma
2 costituisce giusta causa per l'immediato
scioglimento del rapporto di collaborazione
o di dipendenza.
Art. 7.
(Prescrizioni per il domicilio)
1. L'avvocato deve iscriversi nell'albo del
circondario del tribunale ove ha domicilio
professionale, di regola coincidente con il
luogo in cui svolge la professione in modo
prevalente, come da attestazione scritta da
inserire nel fascicolo personale e da cui
deve anche risultare se sussistano rapporti
di parentela, coniugio, affinità e convivenza
con magistrati, rilevanti in relazione a
quanto previsto dall'articolo 18 dell'ordinamento
giudiziario, di cui al regio decreto
30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.
Ogni variazione deve essere tempestivamente
comunicata dall'iscritto all'ordine,
che ne rilascia apposita attestazione.
In mancanza, ogni comunicazione del consiglio
dell'ordine di appartenenza si intende
validamente effettuata presso l'ultimo domicilio comunicato.
2. Gli ordini professionali presso cui i singoli
avvocati sono iscritti pubblicano in apposito
elenco, consultabile dalle pubbliche
amministrazioni, gli indirizzi di posta elettronica
comunicati dagli iscritti ai sensi dell'articolo
16, comma 7, del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,
anche al fine di consentire notifiche di atti
e comunicazioni per via telematica da parte
degli uffici giudiziari.
3. L'avvocato che stabilisca uffici al di
fuori del circondario del tribunale ove ha domicilio
professionale ne dà immediata comunicazione
scritta sia all'ordine di iscrizione,
sia all'ordine del luogo ove si trova l'ufficio.
4. Presso ogni ordine è tenuto un elenco
degli avvocati iscritti in altri albi che abbiano
ufficio nel circondario ove ha sede l'ordine.
5. Gli avvocati italiani, che esercitano la
professione all'estero e che ivi hanno la
loro residenza, mantengono l'iscrizione nell'albo
del circondario del tribunale ove avevano
l'ultimo domicilio in Italia. Resta
fermo per gli avvocati di cui al presente
comma l'obbligo del contributo annuale per
l'iscrizione all'albo.
6. La violazione degli obblighi di cui ai
commi 1 e 3 costituisce illecito disciplinare.
Art. 8.
(Impegno solenne)
1. Per poter esercitare la professione, l'avvocato
assume dinanzi al consiglio dell'ordine
in pubblica seduta l'impegno di osservare
i relativi doveri, secondo la formula:
«Consapevole della dignità della professione
forense e della sua funzione sociale, mi impegno
ad osservare con lealtà , onore e dili-
genza i doveri della professione di avvocato
per i fini della giustizia ed a tutela dell'assistito
nelle forme e secondo i princà¬pi del nostro
ordinamento».
Art. 9.
(Specializzazioni)
1. àˆ riconosciuta agli avvocati la possibilità
di ottenere e indicare il titolo di specialista
secondo modalità che sono stabilite, nel
rispetto delle previsioni del presente articolo,
con regolamento adottato dal Ministro della
giustizia previo parere del CNF, ai sensi dell'articolo 1.
2. Il titolo di specialista si può conseguire
all'esito positivo di percorsi formativi almeno
biennali o per comprovata esperienza
nel settore di specializzazione.
3. I percorsi formativi, le cui modalità di
svolgimento sono stabilite dal regolamento
di cui al comma 1, sono organizzati presso
le facoltà di giurisprudenza, con le quali il
CNF e i consigli degli ordini territoriali possono
stipulare convenzioni per corsi di alta
formazione per il conseguimento del titolo
di specialista. All'attuazione del presente
comma le università provvedono nell'ambito
delle risorse disponibili a legislazione vigente
e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
4. Il conseguimento del titolo di specialista
per comprovata esperienza professionale
maturata nel settore oggetto di specializzazione
è riservato agli avvocati che abbiano
maturato un'anzianità di iscrizione all'albo
degli avvocati, ininterrottamente e senza sospensioni,
di almeno otto anni e che dimostrino
di avere esercitato in modo assiduo,
prevalente e continuativo attività professionale
in uno dei settori di specializzazione negli
ultimi cinque anni.
5. L'attribuzione del titolo di specialista
sulla base della valutazione della partecipazione
ai corsi relativi ai percorsi formativi
nonchè dei titoli ai fini della valutazione
della comprovata esperienza professionale
spetta in via esclusiva al CNF. Il regolamento
di cui al comma 1 stabilisce i parametri
e i criteri sulla base dei quali valutare l'esercizio
assiduo, prevalente e continuativo di
attività professionale in uno dei settori di
specializzazione.
6. Il titolo di specialista può essere revocato
esclusivamente dal CNF nei casi previsti
dal regolamento di cui al comma 1.
7. Il conseguimento del titolo di specialista
non comporta riserva di attività professionale.
8. Gli avvocati docenti universitari di
ruolo in materie giuridiche e coloro che,
alla data di entrata in vigore della presente
legge, abbiano conseguito titoli specialistici
universitari possono indicare il relativo titolo
con le opportune specificazioni.
Art. 10.
(Informazioni sull'esercizio della professione)
1. àˆ consentita all'avvocato la pubblicità
informativa sulla propria attività professionale,
sull'organizzazione e struttura dello
studio e sulle eventuali specializzazioni e titoli
scientifici e professionali posseduti.
2. La pubblicità e tutte le informazioni
diffuse pubblicamente con qualunque mezzo,
anche informatico, debbono essere trasparenti,
veritiere, corrette e non devono essere
comparative con altri professionisti, equivoche,
ingannevoli, denigratorie o suggestive.
3. Inogni caso le informazioni offerte devono
fare riferimento alla natura e ai limiti
dell'obbligazione professionale.
4. L'inosservanza delle disposizioni del
presente articolo costituisce illecito disciplinare.
Art. 11.
(Formazione continua)
1. L'avvocato ha l'obbligo di curare il
continuo e costante aggiornamento della propria
competenza professionale al fine di assicurare
la qualità delle prestazioni professionali
e di contribuire al migliore esercizio
della professione nell'interesse dei clienti e
dell'amministrazione della giustizia.
2. Sono esentati dall'obbligo di cui al
comma 1: gli avvocati sospesi dall'esercizio
professionale, ai sensi dell'articolo 20,
comma 1, per il periodo del loro mandato;
gli avvocati dopo venticinque anni di iscrizione
all'albo o dopo il compimento del sessantesimo
anno di età ; i componenti di organi
con funzioni legislative e i componenti
del Parlamento europeo; i docenti e i ricercatori
confermati delle università in materie giuridiche.
3. Il CNF stabilisce le modalità e le condizioni
per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento
da parte degli iscritti e per la
gestione e l'organizzazione dell'attività di
aggiornamento a cura degli ordini territoriali,
delle associazioni forensi e di terzi, superando
l'attuale sistema dei crediti formativi.
4. L'attività di formazione svolta dagli ordini
territoriali, anche in cooperazione o convenzione
con altri soggetti, non costituisce
attività commerciale e non può avere fini di lucro.
5. Le regioni, nell'ambito delle potestà ad
esse attribuite dall'articolo 117 della Costituzione,
possono disciplinare l'attribuzione di
fondi per l'organizzazione di scuole, corsi
ed eventi di formazione professionale per avvocati.
Art. 12.
(Assicurazione per la responsabilità civile
e assicurazione contro gli infortuni)
1. L'avvocato, l'associazione o la società
fra professionisti devono stipulare, autonomamente
o anche per il tramite di convenzioni
sottoscritte dal CNF, da ordini territoriali,
associazioni ed enti previdenziali forensi,
polizza assicurativa a copertura della
responsabilità civile derivante dall'esercizio
della professione, compresa quella per la custodia
di documenti, somme di denaro, titoli
e valori ricevuti in deposito dai clienti. L'avvocato
rende noti al cliente gli estremi della
propria polizza assicurativa.
2. All'avvocato, all'associazione o alla società
tra professionisti è fatto obbligo di stipulare,
anche per il tramite delle associazioni
e degli enti previdenziali forensi, apposita
polizza a copertura degli infortuni derivanti
a sè e ai propri collaboratori, dipendenti e
praticanti in conseguenza dell'attività svolta
nell'esercizio della professione anche fuori
dei locali dello studio legale, anche in qualità
di sostituto o di collaboratore esterno occasionale.
3. Degli estremi delle polizze assicurative
e di ogni loro successiva variazione è data
comunicazione al consiglio dell'ordine.
4. La mancata osservanza delle disposizioni
previste nel presente articolo costituisce
illecito disciplinare.
5. Le condizioni essenziali e i massimali
minimi delle polizze sono stabiliti e aggiornati
ogni cinque anni dal Ministro della giustizia,
sentito il CNF.
Art. 13.
(Conferimento dell'incarico e compenso)
1. L'avvocato può esercitare l'incarico
professionale anche a proprio favore. L'incarico
può essere svolto a titolo gratuito.
2. Il compenso spettante al professionista
è pattuito di regola per iscritto all'atto del
conferimento dell'incarico professionale.
3. La pattuizione dei compensi è libera: è
ammessa la pattuizione a tempo, in misura
forfetaria, per convenzione avente ad oggetto
uno o più affari, in base all'assolvimento e
ai tempi di erogazione della prestazione,
per singole fasi o prestazioni o per l'intera
attività , a percentuale sul valore dell'affare
o su quanto si prevede possa giovarsene,
non soltanto a livello strettamente patrimoniale,
il destinatario della prestazione.
4. Sono vietati i patti con i quali l'avvocato
percepisca come compenso in tutto o
in parte una quota del bene oggetto della
prestazione o della ragione litigiosa.
5. Il professionista è tenuto, nel rispetto
del principio di trasparenza, a rendere noto
al cliente il livello della complessità dell'incarico,
fornendo tutte le informazioni utili
circa gli oneri ipotizzabili dal momento del
conferimento alla conclusione dell'incarico;
a richiesta è altresଠtenuto a comunicare in
forma scritta a colui che conferisce l'incarico
professionale la prevedibile misura del costo
della prestazione, distinguendo fra oneri,
spese, anche forfetarie, e compenso professionale.
6. I parametri indicati nel decreto emanato
dal Ministro della giustizia, su proposta del
CNF, ogni due anni, ai sensi dell'articolo
1, comma 3, si applicano quando all'atto
dell'incarico o successivamente il compenso
non sia stato determinato in forma scritta,
in ogni caso di mancata determinazione consensuale,
in caso di liquidazione giudiziale
dei compensi e nei casi in cui la prestazione
professionale è resa nell'interesse di terzi o
per prestazioni officiose previste dalla legge.
7. I parametri sono formulati in modo da
favorire la trasparenza nella determinazione
dei compensi dovuti per le prestazioni professionali
e l'unitarietà e la semplicità nella
determinazione dei compensi.
8. Quando una controversia oggetto di
procedimento giudiziale o arbitrale viene definita
mediante accordi presi in qualsiasi
forma, le parti sono solidalmente tenute al
pagamento dei compensi e dei rimborsi delle
spese a tutti gli avvocati costituiti che hanno
prestato la loro attività professionale negli
ultimi tre anni e che risultino ancora creditori,
salvo espressa rinuncia al beneficio
della solidarietà .
9. Inmancanza di accordo tra avvocato e
cliente, ciascuno di essi può rivolgersi al
consiglio dell'ordine affinchè esperisca un
tentativo di conciliazione. In mancanza di
accordo il consiglio, su richiesta dell'iscritto,
può rilasciare un parere sulla congruità della
pretesa dell'avvocato in relazione all'opera prestata.
10. Oltre al compenso per la prestazione
professionale, all'avvocato è dovuta, sia dal
cliente in caso di determinazione contrattuale,
sia in sede di liquidazione giudiziale,
oltre al rimborso delle spese effettivamente
sostenute e di tutti gli oneri e contributi
eventualmente anticipati nell'interesse del
cliente, una somma per il rimborso delle
spese forfetarie, la cui misura massima è determinata
dal decreto di cui al comma 6,
unitamente ai criteri di determinazione e documentazione
delle spese vive.
Art. 14.
(Mandato professionale. Sostituzioni e collaborazioni)
1. Salvo quanto stabilito per le difese
d'ufficio ed il patrocinio dei meno abbienti,
l'avvocato ha piena libertà di accettare o
meno ogni incarico. Il mandato professionale
si perfeziona con l'accettazione. L'avvocato
ha inoltre sempre la facoltà di recedere dal
mandato, con le cautele necessarie per evitare
pregiudizi al cliente.
2. L'incarico per lo svolgimento di attività
professionale è personale anche nell'ipotesi
in cui sia conferito all'avvocato componente
di un'associazione o società professionale.
Con l'accettazione dell'incarico l'avvocato
ne assume la responsabilità personale illimitata,
solidalmente con l'associazione o la società .
Gli avvocati possono farsi sostituire da
altro avvocato, con incarico anche verbale, o
da un praticante abilitato, con delega scritta.
3. L'avvocato che si fa sostituire o coadiuvare
da altri avvocati o praticanti rimane
personalmente responsabile verso i clienti.
4. L'avvocato può nominare stabilmente
uno o più sostituti presso ogni ufficio giudiziario,
depositando la nomina presso l'ordine
di appartenenza.
TITOLO II
ALBI, ELENCHI E REGISTRI
Art. 15.
(Albi, elenchi e registri)
1. Presso ciascun consiglio dell'ordine
sono istituiti e tenuti aggiornati:
a) l'albo ordinario degli esercenti la libera
professione. Per coloro che esercitano
la professione in forma collettiva sono indicate
le associazioni o le società di appartenenza;
b) gli elenchi speciali degli avvocati dipendenti
da enti pubblici;
c) gli elenchi degli avvocati specialisti;
d) l'elenco speciale dei docenti e ricercatori,
universitari e di istituzioni ed enti di
ricerca e sperimentazione pubblici, a tempo
pieno;
e) l'elenco degli avvocati sospesi dall'esercizio
professionale per qualsiasi causa,
che deve essere indicata, ed inoltre degli avvocati
cancellati per mancanza dell'esercizio
effettivo, continuativo, abituale e prevalente
della professione;
f) l'elenco degli avvocati che hanno subà¬to
provvedimento disciplinare non più impugnabile,
comportante la radiazione;
g) il registro dei praticanti;
h) l'elenco dei praticanti abilitati al patrocinio
sostitutivo, allegato al registro di cui
alla lettera g);
i) la sezione speciale dell'albo degli avvocati
stabiliti, di cui all'articolo 6 del decreto
legislativo 2 febbraio 2001, n. 96,
che abbiano la residenza o il domicilio professionale
nel circondario;
l) l'elenco delle associazioni e delle società
comprendenti avvocati tra i soci, con
l'indicazione di tutti i partecipanti, anche se
non avvocati;
m) l'elenco degli avvocati domiciliati
nel circondario ai sensi del comma 3 dell'articolo 7;
n) ogni altro albo, registro o elenco previsto
dalla legge o da regolamento.
2. La tenuta e l'aggiornamento dell'albo,
degli elenchi e dei registri, le modalità di
iscrizione e di trasferimento, i casi di cancellazione
e le relative impugnazioni dei provvedimenti
adottati in materia dai consigli
dell'ordine sono disciplinati con un regolamento
emanato dal Ministro della giustizia,
sentito il CNF.
3. L'albo, gli elenchi ed i registri sono a
disposizione del pubblico e sono pubblicati
nel sito internet dell'ordine. Almeno ogni
due anni, essi sono pubblicati a stampa ed
una copia è inviata al Ministro della giustizia,
ai presidenti di tutte le corti di appello,
ai presidenti dei tribunali del distretto, ai
procuratori della Repubblica presso i tribunali
e ai procuratori generali della Repubblica
presso le corti di appello, al CNF,
agli altri consigli degli ordini forensi del distretto,
alla Cassa nazionale di previdenza e
assistenza forense.
4. Entro il mese di marzo di ogni anno il
consiglio dell'ordine trasmette per via telematica
al CNF gli albi e gli elenchi di cui
è custode, aggiornati al 31 dicembre dell'anno precedente.
5. Entro il mese di giugno di ogni anno il
CNF redige, sulla base dei dati ricevuti dai
consigli dell'ordine, l'elenco nazionale degli
avvocati, aggiornato al 31 dicembre dell'anno
precedente.
6. Le modalità di trasmissione degli albi e
degli elenchi, nonchè le modalità di redazione
e pubblicazione dell'elenco nazionale
degli avvocati sono determinate dal CNF.
Art. 16.
(Delega al Governo per il riordino della
disciplina della difesa d'ufficio)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro
ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sentito il CNF, un
decreto legislativo recante il riordino della
materia relativa alla difesa d'ufficio, in
base ai seguenti princà¬pi e criteri direttivi:
a) previsione dei criteri e delle modalità
di accesso ad una lista unica, mediante indicazione
dei requisiti che assicurino la stabilità
e la competenza della difesa tecnica d'ufficio;
b) abrogazione delle norme vigenti incompatibili.
2. Lo schema del decreto legislativo di cui
al comma 1 è trasmesso alle Camere per
l'acquisizione del parere delle competenti
Commissioni parlamentari, che si esprimono
entro trenta giorni dall'assegnazione.
Art. 17.
(Iscrizione e cancellazione)
1. Costituiscono requisiti per l'iscrizione all'albo:
a) essere cittadino italiano o di Stato
appartenente all'Unione europea, salvo
quanto previsto dal comma 2 per gli stranieri
cittadini di uno Stato non appartenente
all'Unione europea;
b) avere superato l'esame di abilitazione;
c) avere il domicilio professionale nel
circondario del tribunale ove ha sede
il consiglio dell'ordine;
d) godere del pieno esercizio dei diritti civili;
e) non trovarsi in una delle condizioni
di incompatibilità di cui all'articolo 18;
f) non essere sottoposto ad esecuzione
di pene detentive, di misure cautelari o interdittive;
g) non avere riportato condanne per i
reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis,
del codice di procedura penale e per quelli
previsti dagli articoli 372, 373, 374, 374-
bis, 377, 377-bis, 380 e 381 del codice penale;
h) essere di condotta irreprensibile secondo
i canoni previsti dal codice deontologico forense.
2. L'iscrizione all'albo per gli stranieri
privi della cittadinanza italiana o della cittadinanza
di altro Stato appartenente all'Unione
europea è consentita esclusivamente
nelle seguenti ipotesi:
a) allo straniero che ha conseguito il diploma
di laurea in giurisprudenza presso
un'università italiana e ha superato l'esame
di Stato, o che ha conseguito il titolo di avvocato
in uno Stato membro dell'Unione europea
ai sensi della direttiva 98/5/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16
febbraio 1998, previa documentazione al
consiglio dell'ordine degli specifici visti di
ingresso e permessi di soggiorno di cui all'articolo
47 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 31
agosto 1999, n. 394;
b) allo straniero regolarmente soggiornante
in possesso di un titolo abilitante conseguito
in uno Stato non appartenente all'Unione
europea, nei limiti delle quote definite
a norma dell'articolo 3, comma 4, del testo
unico di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, previa documentazione del riconoscimento
del titolo abilitativo rilasciato
dal Ministero della giustizia e del certificato
del CNF di attestazione di superamento della
prova attitudinale.
3. L'accertamento dei requisiti è compiuto
dal consiglio dell'ordine, osservate le norme
dei procedimenti disciplinari, in quanto applicabili.
4. Per l'iscrizione nel registro dei praticanti
occorre il possesso dei requisiti di cui
alle lettere a), c), d), e), f), g) e h) del comma 1.
5. àˆ consentita l'iscrizione ad un solo
albo circondariale salva la possibilità di trasferimento.
6. La domanda di iscrizione è rivolta al
consiglio dell'ordine del circondario nel
quale il richiedente intende stabilire il proprio
domicilio professionale e deve essere
corredata dai documenti comprovanti il possesso
di tutti i requisiti richiesti.
7. Il consiglio, accertata la sussistenza dei
requisiti e delle condizioni prescritti, provvede
alla iscrizione entro il termine di trenta
giorni dalla presentazione della domanda. Il
rigetto della domanda può essere deliberato
solo dopo aver sentito il richiedente nei
modi e nei termini di cui al comma 12. La
deliberazione deve essere motivata ed è notificata
in copia integrale entro quindici giorni
all'interessato. Costui può presentare entro
venti giorni dalla notificazione ricorso al
CNF. Qualora il consiglio non abbia provveduto
sulla domanda nel termine di trenta
giorni di cui al primo periodo, l'interessato
può entro dieci giorni dalla scadenza di
tale termine presentare ricorso al CNF, che
decide sul merito dell'iscrizione. Il provvedimento
del CNF è immediatamente esecutivo.
8. Gli iscritti ad albi, elenchi e registri devono
comunicare al consiglio dell'ordine
ogni variazione dei dati di iscrizione con la
massima sollecitudine.
9. La cancellazione dagli albi, elenchi e
registri è pronunciata dal consiglio dell'ordine
a richiesta dell'iscritto, quando questi
rinunci all'iscrizione, ovvero d'ufficio o su
richiesta del procuratore generale:
a) quando viene meno uno dei requisiti
indicati nel presente articolo;
b) quando l'iscritto non abbia prestato
l'impegno solenne di cui all'articolo 8 senza
giustificato motivo entro sessanta giorni
dalla notificazione del provvedimento di iscrizione;
c) quando viene accertata la mancanza
del requisito dell'esercizio effettivo, continuativo,
abituale e prevalente della professione
ai sensi dell'articolo 21;
d) per gli avvocati dipendenti di enti
pubblici, di cui all'articolo 23, quando sia
cessata l'appartenenza all'ufficio legale dell'ente,
salva la possibilità di iscrizione all'albo
ordinario, sulla base di apposita richiesta.
10. La cancellazione dal registro dei praticanti
e dall'elenco allegato dei praticanti abilitati
al patrocinio sostitutivo è deliberata, osservata
la procedura prevista nei commi 12,
13 e 14, nei casi seguenti:
a) se il tirocinio è stato interrotto senza
giustificato motivo per oltre sei mesi. L'interruzione
è in ogni caso giustificata per accertati
motivi di salute e quando ricorrono le
condizioni per l'applicazione delle disposizioni
in materia di maternità e di paternità
oltre che di adozione;
b) dopo il rilascio del certificato di
compiuta pratica, che non può essere richiesto
trascorsi sei anni dall'inizio, per la prima
volta, della pratica. L'iscrizione può tuttavia
permanere per tutto il tempo per cui è stata
chiesta o poteva essere chiesta l'abilitazione
al patrocinio sostitutivo;
c) nei casi previsti per la cancellazione
dall'albo ordinario, in quanto compatibili.
11. Gli effetti della cancellazione dal registro si hanno:
a) dalla data della delibera, per i casi di
cui al comma 10;
b) automaticamente, alla scadenza del
termine per l'abilitazione al patrocinio sostitutivo.
12. Nei casi in cui sia rilevata la mancanza
di uno dei requisiti necessari per l'iscrizione,
il consiglio, prima di deliberare
la cancellazione, con lettera raccomandata
con avviso di ricevimento invita l'iscritto a
presentare eventuali osservazioni entro un
termine non inferiore a trenta giorni dal ricevimento
di tale raccomandata. L'iscritto può
chiedere di essere ascoltato personalmente.
13. Le deliberazioni del consiglio dell'ordine
in materia di cancellazione sono notificate,
entro quindici giorni, all'interessato.
14. L'interessato può presentare ricorso al
CNF nel termine di sessanta giorni dalla notificazione.
Il ricorso proposto dall'interessato
ha effetto sospensivo.
15. L'avvocato cancellato dall'albo ai
sensi del presente articolo ha il diritto di esservi
nuovamente iscritto qualora dimostri la
cessazione dei fatti che hanno determinato la
cancellazione e l'effettiva sussistenza dei titoli
in base ai quali fu originariamente
iscritto e sia in possesso dei requisiti di cui
alle lettere da b) a g) del comma 1. Per le
reiscrizioni sono applicabili le disposizioni
dei commi da1 a7.
16. Non si può pronunciare la cancellazione
quando sia in corso un procedimento
disciplinare, salvo quanto previsto dall'articolo 58.
17. L'avvocato riammesso nell'albo ai termini
del comma 15 è anche reiscritto nell'albo
speciale di cui all'articolo 22 se ne
sia stato cancellato in seguito alla cancellazione
dall'albo ordinario.
18. Qualora il consiglio abbia rigettato la
domanda oppure abbia disposto per qualsiasi
motivo la cancellazione, l'interessato può
proporre ricorso al CNF ai sensi dell'articolo
61. Il ricorso contro la cancellazione ha effetto
sospensivo e il CNF può provvedere in via sostitutiva.
19. Divenuta esecutiva la pronuncia, il
consiglio dell'ordine comunica immediatamente
al CNF e a tutti i consigli degli ordini
territoriali la cancellazione.
Art. 18.
(Incompatibilità )
1. La professione di avvocato è incompatibile:
a) con qualsiasi altra attività di lavoro
autonomo svolta continuativamente o professionalmente,
escluse quelle di carattere
scientifico, letterario, artistico e culturale, e
con l'esercizio dell'attività di notaio. àˆ consentita
l'iscrizione nell'albo dei dottori commercialisti
e degli esperti contabili, nell'elenco
dei pubblicisti e nel registro dei revisori
contabili o nell'albo dei consulenti del lavoro;
b) con l'esercizio di qualsiasi attività di
impresa commerciale svolta in nome proprio
o in nome o per conto altrui. àˆ fatta salva la
possibilità di assumere incarichi di gestione
e vigilanza nelle procedure concorsuali o in
altre procedure relative a crisi di impresa;
c) con la qualità di socio illimitatamente
responsabile o di amministratore di società
di persone, aventi quale finalità l'esercizio
di attività di impresa commerciale, in qualunque
forma costituite, nonchè con la qualità
di amministratore unico o consigliere delegato
di società di capitali, anche in forma
cooperativa, nonchè con la qualità di presidente
di consiglio di amministrazione con
poteri individuali di gestione. L'incompatibilità
non sussiste se l'oggetto della attività
della società è limitato esclusivamente all'amministrazione
di beni, personali o familiari,
nonchè per gli enti e consorzi pubblici
e per le società a capitale interamente pubblico;
d) con qualsiasi attività di lavoro subordinato
anche se con orario di lavoro limitato.
Art. 19.
(Eccezioni alle norme sulla incompatibilità )
1. Inderoga a quanto stabilito nell'articolo
18, l'esercizio della professione di avvocato
è compatibile con l'insegnamento o la ricerca
in materie giuridiche nell'università ,
nelle scuole secondarie pubbliche o private
parificate e nelle istituzioni ed enti di ricerca
e sperimentazione pubblici.
2. I docenti e i ricercatori universitari a
tempo pieno possono esercitare l'attività professionale
nei limiti consentiti dall'ordinamento
universitario. Per questo limitato esercizio
professionale essi devono essere iscritti
nell'elenco speciale, annesso all'albo ordinario.
3. àˆ fatta salva l'iscrizione nell'elenco
speciale per gli avvocati che esercitano attività
legale per conto degli enti pubblici
con le limitate facoltà disciplinate dall'articolo 23.
Art. 20.
(Sospensione dall'esercizio professionale)
1. Sono sospesi dall'esercizio professionale
durante il periodo della carica: l'avvocato
eletto Presidente della Repubblica, Presidente
del Senato della Repubblica, Presidente
della Camera dei deputati; l'avvocato
nominato Presidente del Consiglio dei ministri,
Ministro, Viceministro o Sottosegretario
di Stato; l'avvocato eletto presidente di
giunta regionale e presidente delle province
autonome di Trento e di Bolzano; l'avvocato
membro della Corte costituzionale o del
Consiglio superiore della magistratura; l'avvocato
eletto presidente di provincia con
più di un milione di abitanti e sindaco di comune
con più di 500.000 abitanti.
2. L'avvocato iscritto all'albo può sempre
chiedere la sospensione dall'esercizio professionale.
3. Della sospensione, prevista dai commi
1 e 2, è fatta annotazione nell'albo.
Art. 21.
(Esercizio professionale effettivo, continuativo,
abituale e prevalente e revisione degli
albi, degli elenchi e dei registri; obbligo di
iscrizione alla previdenza forense)
1. La permanenza dell'iscrizione all'albo è
subordinata all'esercizio della professione in
modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente,
salve le eccezioni previste anche in
riferimento ai primi anni di esercizio professionale.
Le modalità di accertamento dell'esercizio
effettivo, continuativo, abituale e
prevalente della professione, le eccezioni
consentite e le modalità per la reiscrizione
sono disciplinate con regolamento adottato
ai sensi dell'articolo 1 e con le modalità
nello stesso stabilite, con esclusione di ogni
riferimento al reddito professionale.
2. Il consiglio dell'ordine, con regolarità
ogni tre anni, compie le verifiche necessarie
anche mediante richiesta di informazione
all'ente previdenziale.
3. Con la stessa periodicità , il consiglio
dell'ordine esegue la revisione degli albi, degli
elenchi e dei registri, per verificare se
permangano i requisiti per la iscrizione, e
provvede di conseguenza. Della revisione e
dei suoi risultati è data notizia al CNF.
4. La mancanza della effettività , continuatività ,
abitualità e prevalenza dell'esercizio
professionale comporta, se non sussistono
giustificati motivi, la cancellazione dall'albo.
La procedura deve prevedere il contraddittorio
con l'interessato, che dovrà essere invitato
a presentare osservazioni scritte e, se necessario
o richiesto, anche l'audizione del
medesimo in applicazione dei criteri di cui
all'articolo 17, comma 12.
5. Qualora il consiglio dell'ordine non
provveda alla verifica periodica dell'esercizio
effettivo, continuativo, abituale e prevalente
o compia la revisione con numerose e gravi
omissioni, il CNF nomina uno o più commissari,
scelti tra gli avvocati con più di
venti anni di anzianità anche iscritti presso
altri ordini, affinchè provvedano in sostituzione.
Ai commissari spetta il rimborso delle
spese di viaggio e di soggiorno e una indennità
giornaliera determinata dal CNF. Spese
e indennità sono a carico del consiglio dell'ordine
inadempiente.
6. La prova dell'effettività , continuità , abitualità
e prevalenza non è richiesta, durante
il periodo della carica, per gli avvocati componenti
di organi con funzioni legislative o
componenti del Parlamento europeo.
7. La prova dell'effettività , continuità , abitualità
e prevalenza non è, in ogni caso, richiesta:
a) alle donne avvocato in maternità e
nei primi due anni di vita del bambino o,
in caso di adozione, nei successivi due
anni dal momento dell'adozione stessa. L'esenzione
si applica, altresà¬, agli avvocati vedovi
o separati affidatari della prole in modo esclusivo;
b) agli avvocati che dimostrino di essere
affetti o di essere stati affetti da malattia
che ne ha ridotto grandemente la possibilità di lavoro;
c) agli avvocati che svolgano comprovata
attività di assistenza continuativa di
prossimi congiunti o del coniuge affetti da
malattia qualora sia stato accertato che da
essa deriva totale mancanza di autosufficienza.
8. L'iscrizione agli Albi comporta la contestuale
iscrizione alla Cassa nazionale di
previdenza e assistenza forense.
9. La Cassa nazionale di previdenza e assistenza
forense, con proprio regolamento,
determina, entro un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge, i minimi
contributivi dovuti nel caso di soggetti
iscritti senza il raggiungimento di parametri
reddituali, eventuali condizioni temporanee
di esenzione o di diminuzione dei contributi
per soggetti in particolari condizioni e l'eventuale
applicazione del regime contributivo.
10. Non è ammessa l'iscrizione ad alcuna
altra forma di previdenza se non su base volontaria
e non alternativa alla Cassa nazionale
di previdenza e assistenza forense.
Art. 22.
(Albo speciale per il patrocinio davanti
alle giurisdizioni superiori)
1. L'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio
davanti alle giurisdizioni superiori
può essere richiesta al CNF da chi sia
iscritto in un albo ordinario circondariale
da almeno cinque anni e abbia superato l'esame
disciplinato dalla legge 28 maggio
1936, n. 1003, e dal regio decreto 9 luglio
1936, n. 1482, al quale sono ammessi gli avvocati
iscritti all'albo.
2. L'iscrizione può essere richiesta anche
da chi, avendo maturato una anzianità di
iscrizione all'albo di otto anni, successivamente
abbia lodevolmente e proficuamente
frequentato la Scuola superiore dell'avvocatura,
istituita e disciplinata con regolamento
dal CNF. Il regolamento può prevedere specifici
criteri e modalità di selezione per l'accesso
e per la verifica finale di idoneità . La
verifica finale di idoneità è eseguita da una
commissione d'esame designata dal CNF e
composta da suoi membri, avvocati, professori
universitari e magistrati addetti alla
Corte di cassazione.
3. Coloro che alla data di entrata in vigore
della presente legge sono iscritti nell'albo
dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori
conservano l'iscrizione. Allo stesso
modo possono chiedere l'iscrizione coloro
che alla data di entrata in vigore della presente
legge abbiano maturato i requisiti per
detta iscrizione secondo la previgente normativa.
4. Possono altresଠchiedere l'iscrizione coloro
che maturino i requisiti secondo la previgente
normativa entro tre anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
5. All'articolo 4 della legge 28 maggio
1936, n. 1003, il quinto comma è sostituito
dal seguente:
«Sono dichiarati idonei i candidati che
conseguano una media di sette decimi nelle
prove scritte e in quella orale avendo riportato
non meno di sei decimi in ciascuna di esse».
Art. 23.
(Avvocati degli enti pubblici)
1. Fatti salvi i diritti acquisiti alla data di
entrata in vigore della presente legge, gli avvocati
degli uffici legali specificamente istituiti
presso gli enti pubblici, anche se trasformati
in persone giuridiche di diritto privato,
sino a quando siano partecipati prevalentemente
da enti pubblici, ai quali venga
assicurata la piena indipendenza ed autonomia
nella trattazione esclusiva e stabile degli
affari legali dell'ente ed un trattamento economico
adeguato alla funzione professionale
svolta, sono iscritti in un elenco speciale annesso
all'albo. L'iscrizione nell'elenco è obbligatoria
per compiere le prestazioni indicate
nell'articolo 2. Nel contratto di lavoro
è garantita l'autonomia e l'indipendenza di
giudizio intellettuale e tecnica dell'avvocato.
2. Per l'iscrizione nell'elenco gli interessati
presentano la deliberazione dell'ente
dalla quale risulti la stabile costituzione di
un ufficio legale con specifica attribuzione
della trattazione degli affari legali dell'ente
stesso e l'appartenenza a tale ufficio del professionista
incaricato in forma esclusiva di
tali funzioni; la responsabilità dell'ufficio è
affidata ad un avvocato iscritto nell'elenco
speciale che esercita i suoi poteri in conformità
con i princà¬pi della legge professionale.
3. Gli avvocati iscritti nell'elenco sono
sottoposti al potere disciplinare del consiglio dell'ordine.
TITOLO III
ORGANI E FUNZIONI DEGLI ORDINI
FORENSI
CAPO I
L'ORDINE FORENSE
Art. 24.
(L'ordine forense)
1. Gli iscritti negli albi degli avvocati costituiscono
l'ordine forense.
2. L'ordine forense si articola negli ordini
circondariali e nel CNF.
3. Il CNF e gli ordini circondariali sono
enti pubblici non economici a carattere associativo
istituiti per garantire il rispetto dei
princà¬pi previsti dalla presente legge e delle
regole deontologiche, nonchè con finalità di
tutela della utenza e degli interessi pubblici
connessi all'esercizio della professione e al
corretto svolgimento della funzione giurisdizionale.
Essi sono dotati di autonomia patrimoniale
e finanziaria, sono finanziati esclusivamente
con i contributi degli iscritti, determinano
la propria organizzazione con appositi
regolamenti, nel rispetto delle disposizioni
di legge, e sono soggetti esclusivamente
alla vigilanza del Ministro della giustizia.
CAPO II
ORDINE CIRCONDARIALE
Art. 25.
(L'ordine circondariale forense)
1. Presso ciascun tribunale è costituito
l'ordine degli avvocati, al quale sono iscritti
tutti gli avvocati aventi il principale domicilio
professionale nel circondario. L'ordine
circondariale ha in via esclusiva la rappresentanza
istituzionale dell'avvocatura a livello
locale e promuove i rapporti con le
istituzioni e le pubbliche amministrazioni.
2. Gli iscritti aventi titolo eleggono i componenti
del consiglio dell'ordine, con le modalità
stabilite dall'articolo 28 e in base a regolamento
adottato ai sensi dell'articolo 1.
3. Presso ogni consiglio dell'ordine è costituito
il collegio dei revisori dei conti, nominato
dal presidente del tribunale.
4. Presso ogni consiglio dell'ordine è costituito
il comitato pari opportunità degli avvocati,
eletto con le modalità stabilite con
regolamento approvato dal consiglio dell'ordine.
Art. 26.
(Organi dell'ordine circondariale
e degli ordini del distretto)
1. Sono organi dell'ordine circondariale:
a) l'assemblea degli iscritti;
b) il consiglio;
c) il presidente;
d) il segretario;
e) il tesoriere;
f) il collegio dei revisori.
2. Il presidente rappresenta l'ordine circondariale.
Art. 27.
(L'assemblea)
1. L'assemblea è costituita dagli avvocati
iscritti all'albo ed agli elenchi speciali.
Essa elegge i componenti del consiglio; approva
il bilancio consuntivo e quello preventivo;
esprime il parere sugli argomenti sottoposti
ad essa dal consiglio; esercita ogni altra
funzione attribuita dall'ordinamento professionale.
2. L'assemblea, previa delibera del consiglio,
è convocata dal presidente o, in caso
di suo impedimento, dal vicepresidente o
dal consigliere più anziano per iscrizione.
3. Le regole per il funzionamento dell'assemblea
e per la sua convocazione, nonchè
per l'assunzione delle relative delibere,
sono stabilite da apposito regolamento adottato
ai sensi dell'articolo 1 e con le modalità
nello stesso stabilite.
4. L'assemblea ordinaria è convocata almeno
una volta l'anno per l'approvazione
dei bilanci consuntivo e preventivo. L'assemblea
per la elezione del consiglio si
svolge, per il rinnovo normale, entro il
mese di gennaio successivo alla scadenza.
5. Il consiglio delibera altresଠla convocazione
dell'assemblea ogniqualvolta lo ritenga
necessario o qualora ne faccia richiesta almeno
un terzo dei suoi componenti o almeno
un decimo degli iscritti nell'albo.
Art. 28.
(Il consiglio dell'ordine)
1. Il consiglio ha sede presso il tribunale
ed è composto:
a) da cinque membri, qualora l'ordine
conti fino a cento iscritti;
b) da sette membri, qualora l'ordine
conti fino a duecento iscritti;
c) da nove membri, qualora l'ordine
conti fino a cinquecento iscritti;
d) da undici membri, qualora l'ordine
conti fino a mille iscritti;
e) da quindici membri, qualora l'ordine
conti fino a duemila iscritti;
f) da ventuno membri, qualora l'ordine
conti fino a cinquemila iscritti;
g) da venticinque membri, qualora l'ordine
conti oltre cinquemila iscritti.
2. I componenti del consiglio sono eletti
dagli iscritti con voto segreto in base a regolamento
adottato ai sensi dell'articolo 1 e
con le modalità nello stesso stabilite. Il regolamento
deve prevedere, in ossequio all'articolo
51 della Costituzione, che il riparto dei
consiglieri da eleggere sia effettuato in base
a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi.
Il genere meno rappresentato deve ottenere
almeno un terzo dei consiglieri eletti.
La disciplina del voto di preferenza deve
prevedere la possibilità di esprimere un numero
maggiore di preferenze se destinate ai
due generi. Il regolamento provvede a disciplinare
le modalità di formazione delle liste
ed i casi di sostituzione in corso di mandato
al fine di garantire il rispetto del criterio di
riparto previsto dal presente comma. Hanno
diritto al voto tutti coloro che risultano
iscritti negli albi e negli elenchi dei dipendenti
degli enti pubblici e dei docenti e ricercatori
universitari a tempo pieno e nella
sezione speciale degli avvocati stabiliti, il
giorno antecedente l'inizio delle operazioni
elettorali. Sono esclusi dal diritto di voto
gli avvocati per qualunque ragione sospesi
dall'esercizio della professione.
3. Ciascun elettore può esprimere un numero
di voti non superiore ai due terzi dei
consiglieri da eleggere, arrotondati per difetto.
4. Sono eleggibili gli iscritti che hanno diritto
di voto, che non abbiano riportato, nei
cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare
esecutiva più grave dell'avvertimento.
5. Risultano eletti coloro che hanno riportato
il maggior numero di voti. In caso di
parità di voti risulta eletto il più anziano
per iscrizione e, tra coloro che abbiano
uguale anzianità di iscrizione, il maggiore
di età . I consiglieri non possono essere eletti
per più di due mandati. La ricandidatura è
possibile quando sia trascorso un numero
di anni uguale agli anni nei quali si è svolto
il precedente mandato.
6. Incaso di morte, dimissioni, decadenza,
impedimento permanente per qualsiasi causa
di uno o più consiglieri, subentra il primo
dei non eletti, nel rispetto e mantenimento
dell'equilibrio dei generi. In caso di parità
di voti, subentra il più anziano per iscrizione
e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di
iscrizione, il maggiore di età . Il consiglio,
preso atto, provvede all'integrazione improrogabilmente
nei trenta giorni successivi al
verificarsi dell'evento.
7. Il consiglio dura in carica un quadriennio
e scade il 31 dicembre del quarto anno.
Il consiglio uscente resta in carica per il disbrigo
degli affari correnti fino all'insediamento
del consiglio neoeletto.
8. L'intero consiglio decade se cessa dalla
carica oltre la metà dei suoi componenti.
9. Il consiglio elegge il presidente, il segretario
e il tesoriere. Nei consigli con almeno
quindici componenti, il consiglio può
eleggere un vicepresidente. A ciascuna carica
è eletto il consigliere che ha ricevuto il maggior
numero di voti. In caso di parità di voti
è eletto presidente o vicepresidente, segretario
o tesoriere il più anziano per iscrizione
all'albo o, in caso di pari anzianità di iscrizione,
il più anziano per età .
10. La carica di consigliere è incompatibile
con quella di consigliere nazionale, di
componente del consiglio di amministrazione
e del comitato dei delegati della Cassa nazionale
di previdenza e assistenza forense,
nonchè di membro di un consiglio distrettuale
di disciplina. L'eletto che viene a trovarsi
in condizione di incompatibilità deve
optare per uno degli incarichi entro trenta
giorni dalla proclamazione. Nel caso in cui
non vi provveda, decade automaticamente
dall'incarico assunto in precedenza. Ai componenti
del consiglio, per il tempo in cui durano
in carica, non possono essere conferiti
incarichi giudiziari da parte dei magistrati
del circondario.
11. Per la validità delle riunioni del consiglio
è necessaria la partecipazione della
maggioranza dei membri. Per la validità
delle deliberazioni è richiesta la maggioranza
assoluta di voti dei presenti.
12. Contro i risultati delle elezioni per il
rinnovo del consiglio dell'ordine ciascun avvocato
iscritto nell'albo può proporre reclamo
al CNF entro dieci giorni dalla proclamazione.
La presentazione del reclamo non
sospende l'insediamento del nuovo consiglio.
Art. 29.
(Compiti e prerogative del consiglio)
1. Il consiglio:
a) provvede alla tenuta degli albi, degli
elenchi e dei registri;
b) approva i regolamenti interni, i regolamenti
in materie non disciplinate dal CNF
e quelli previsti come integrazione ad essi;
c) sovraintende al corretto ed efficace
esercizio del tirocinio forense. A tal fine, secondo
modalità previste da regolamento del
CNF, istituisce ed organizza scuole forensi,
promuove e favorisce le iniziative atte a rendere
proficuo il tirocinio, cura la tenuta del
registro dei praticanti, annotando l'abilitazione
al patrocinio sostitutivo, rilascia il certificato
di compiuta pratica;
d) organizza e promuove l'organizzazione
di eventi formativi ai fini dell'adempimento
dell'obbligo di formazione continua
in capo agli iscritti;
e) organizza e promuove l'organizzazione
di corsi e scuole di specializzazione
e promuove, ai sensi dell'articolo 9, comma
3, l'organizzazione di corsi per l'acquisizione
del titolo di specialista, d'intesa con
le associazioni specialistiche di cui all'articolo
35, comma 1, lettera s);
f) vigila sulla condotta degli iscritti e
deve trasmettere al consiglio distrettuale di
disciplina gli atti relativi ad ogni violazione
di norme deontologiche di cui sia venuto a
conoscenza, secondo quanto previsto dall'articolo
50, comma 4; elegge i componenti del
consiglio distrettuale di disciplina in conformità
a quanto stabilito dall'articolo 50;
g) esegue il controllo della continuità ,
effettività , abitualità e prevalenza dell'esercizio
professionale;
h) tutela l'indipendenza e il decoro professionale
e promuove iniziative atte ad elevare
la cultura e la professionalità degli
iscritti e a renderli più consapevoli dei loro
doveri;
i) svolge i compiti indicati nell'articolo
11 per controllare la formazione continua degli
avvocati;
l) dà pareri sulla liquidazione dei compensi
spettanti agli iscritti;
m) nel caso di morte o di perdurante
impedimento di un iscritto, a richiesta e a
spese di chi vi ha interesse, adotta i provvedimenti
opportuni per la consegna degli atti
e dei documenti;
n) può costituire camere arbitrali, di
conciliazione ed organismi di risoluzione alternativa
delle controversie, in conformità a
regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1
e con le modalità nello stesso stabilite;
o) interviene, su richiesta anche di una
sola delle parti, nelle contestazioni insorte
tra gli iscritti o tra costoro ed i clienti in dipendenza
dell'esercizio professionale, adoperandosi
per comporle; degli accordi sui compensi
è redatto verbale che, depositato presso
la cancelleria del tribunale che ne rilascia
copia, ha valore di titolo esecutivo con l'apposizione
della prescritta formula;
p) può costituire o aderire ad unioni regionali
o interregionali tra ordini, nel rispetto
dell'autonomia e delle competenze istituzionali
dei singoli consigli. Le unioni possono
avere, se previsto nello statuto, funzioni di
interlocuzione con le regioni, con gli enti locali
e con le università , provvedono alla consultazione
fra i consigli che ne fanno parte,
possono assumere deliberazioni nelle materie
di comune interesse e promuovere o partecipare
ad attività di formazione professionale.
Ciascuna unione approva il proprio statuto
e lo comunica al CNF;
q) può costituire o aderire ad associazioni,
anche sovranazionali, e fondazioni
purchè abbiano come oggetto attività connesse
alla professione o alla tutela dei diritti;
r) garantisce l'attuazione, nella professione
forense, dell'articolo 51 della Costituzione;
s) svolge tutte le altre funzioni ad esso
attribuite dalla legge e dai regolamenti;
t) vigila sulla corretta applicazione, nel
circondario, delle norme dell'ordinamento
giudiziario segnalando violazioni ed incompatibilità
agli organi competenti.
2. La gestione finanziaria e l'amministrazione
dei beni dell'ordine spettano al consiglio,
che provvede annualmente a sottoporre
all'assemblea ordinaria il conto consuntivo e
il bilancio preventivo.
3. Per provvedere alle spese di gestione e
a tutte le attività indicate nel presente articolo
e ad ogni altra attività ritenuta necessaria
per il conseguimento dei fini istituzionali,
per la tutela del ruolo dell'avvocatura nonchè
per l'organizzazione di servizi per l'utenza
e per il miglior esercizio delle attività
professionali il consiglio è autorizzato:
a) a fissare e riscuotere un contributo
annuale o contributi straordinari da tutti gli
iscritti a ciascun albo, elenco o registro;
b) a fissare contributi per l'iscrizione
negli albi, negli elenchi, nei registri, per il
rilascio di certificati, copie e tessere e per i
pareri sui compensi.
4. L'entità dei contributi di cui al comma
3 è fissata in misura tale da garantire il pareggio
di bilancio del consiglio.
5. Il consiglio provvede alla riscossione
dei contributi di cui alla lettera a) del
comma 3 e di quelli dovuti al CNF, anche
ai sensi del testo unico delle leggi sui servizi
della riscossione delle imposte dirette, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 15
maggio 1963, n. 858, mediante iscrizione a
ruolo dei contributi dovuti per l'anno di
competenza.
6. Coloro che non versano nei termini stabiliti
il contributo annuale sono sospesi, previa
contestazione dell'addebito e loro personale
convocazione, dal consiglio dell'ordine,
con provvedimento non avente natura disciplinare.
La sospensione è revocata allorquando
si sia provveduto al pagamento.
Art. 30.
(Sportello per il cittadino)
1. Ciascun consiglio istituisce lo sportello
per il cittadino, di seguito denominato «sportello
», volto a fornire informazioni e orientamento
ai cittadini per la fruizione delle prestazioni
professionali degli avvocati e per
l'accesso alla giustizia.
2. L'accesso allo sportello è gratuito.
3. Il CNF determina con proprio regolamento
le modalità per l'accesso allo sportello.
4. Gli oneri derivanti dall'espletamento
delle attività di sportello di cui al presente
articolo sono posti a carico degli iscritti a
ciascun albo, elenco o registro, nella misura
e secondo le modalità fissate da ciascun consiglio
dell'ordine ai sensi dell'articolo 29, comma 3.
Art. 31.
(Il collegio dei revisori)
1. Il collegio dei revisori è composto da
tre membri effettivi ed un supplente nominati
dal presidente del tribunale e scelti tra
gli avvocati iscritti al registro dei revisori contabili.
2. Per gli ordini con meno di tremilacinquecento
iscritti la funzione è svolta da un
revisore unico.
3. I revisori durano in carica quattro anni
e possono essere confermati per non più di
due volte consecutive.
4. Il collegio, che è presieduto dal più anziano
per iscrizione, verifica la regolarità
della gestione patrimoniale riferendo annualmente
in sede di approvazione del bilancio.
Art. 32.
(Funzionamento dei consigli dell'ordine
per commissioni)
1. I consigli dell'ordine composti da nove
o più membri possono svolgere la propria attività
mediante commissioni di lavoro composte
da almeno tre membri, che devono essere
tutti presenti ad ogni riunione per la validità
delle deliberazioni.
2. Il funzionamento delle commissioni è
disciplinato con regolamento interno ai sensi
dell'articolo 29, comma 1, lettera b). Il regolamento
può prevedere che i componenti
delle commissioni possano essere scelti, eccettuate
le materie deontologiche o che trattino
dati riservati, anche tra gli avvocati
iscritti all'albo, anche se non consiglieri dell'ordine.
Art. 33.
(Scioglimento del consiglio)
1. Il consiglio è sciolto:
a) se non è in grado di funzionare regolarmente;
b) se non adempie agli obblighi prescritti
dalla legge;
c) se ricorrono altri gravi motivi di rilevante
interesse pubblico.
2. Lo scioglimento del consiglio e la nomina
del commissario di cui al comma 3
sono disposti con decreto del Ministro della
giustizia, su proposta del CNF, previa diffida.
3. Incaso di scioglimento, le funzioni del
consiglio sono esercitate da un commissario
straordinario, nominato dal CNF e scelto
tra gli avvocati con oltre venti anni di anzianità ,
il quale, improrogabilmente entro centoventi
giorni dalla data di scioglimento, convoca
l'assemblea per le elezioni in sostituzione.
4. Il commissario, per essere coadiuvato
nell'esercizio delle sue funzioni, può nominare
un comitato di non più di sei componenti,
scelti tra gli iscritti all'albo, di cui
uno con funzioni di segretario.
CAPO III
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
Art. 34.
(Durata e composizione)
1. Il CNF, previsto e disciplinato dagli articoli
52 e seguenti del regio decreto-legge
27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934,
n. 36, e dagli articoli 59 e seguenti del regio
decreto 22 gennaio 1934, n.37, hasede
presso il Ministero della giustizia e dura in
carica quattro anni. I suoi componenti non
possono essere eletti consecutivamente più
di due volte nel rispetto dell'equilibrio tra i
generi. Il Consiglio uscente resta in carica
per il disbrigo degli affari correnti fino all'insediamento
del Consiglio neoeletto.
2. Le elezioni per la nomina dei componenti
del CNF non sono valide se non risultano
rappresentati entrambi i generi.
3. Il CNF è composto da avvocati aventi i
requisiti di cui all'articolo 38. Ciascun di-
stretto di corte d'appello in cui il numero
complessivo degli iscritti agli albi è inferiore
a diecimila elegge un componente. Risulta
eletto chi abbia riportato il maggior numero
di voti. Non può appartenere per più di
due mandati consecutivi allo stesso ordine
circondariale il componente eletto in tali distretti.
Ciascun distretto di corte di appello
in cui il numero complessivo degli iscritti
agli albi è pari o superiore a diecimila
elegge due componenti; in tali distretti risulta
primo eletto chi abbia riportato il maggior
numero di voti, secondo eletto chi abbia
riportato il maggior numero di voti, garantendo
la rappresentanza tra i generi, tra gli
iscritti ad un ordine circondariale diverso
da quello al quale appartiene il primo eletto.
In tutti i distretti, il voto è comunque
espresso per un solo candidato. In ogni
caso, a parità di voti, è eletto il candidato
più anziano di iscrizione. Le elezioni per la
nomina dei componenti del CNF devono
svolgersi nei quindici giorni prima della scadenza
del Consiglio in carica. La proclamazione
dei risultati è fatta dal Consiglio in carica,
il quale cessa dalle sue funzioni alla
prima riunione del nuovo Consiglio convocato
dal presidente in carica.
4. Aciascun consiglio spetta un voto per
ogni cento iscritti o frazione di cento, fino a
duecento iscritti; un voto per ogni successivi
trecento iscritti, da duecentouno fino ad ottocento
iscritti; un voto per ogni successivi
seicento iscritti, da ottocentouno fino a duemila
iscritti; un voto per ogni successivi
mille iscritti, da duemilauno a diecimila
iscritti; un voto per ogni successivi tremila
iscritti, al di sopra dei diecimila.
5. Il CNF elegge il presidente, due vicepresidenti,
il segretario ed il tesoriere, che
formano il consiglio di presidenza. Nomina
inoltre i componenti delle commissioni e degli
altri organi previsti dal regolamento.
6. Si applicano le disposizioni di cui al
decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre
1944, n. 382, per quanto non espressamente previsto.
Art. 35.
(Compiti e prerogative)
1. Il CNF:
a) ha in via esclusiva la rappresentanza
istituzionale dell'avvocatura a livello nazionale
e promuove i rapporti con le istituzioni
e le pubbliche amministrazioni competenti;
b) adotta i regolamenti interni per il
proprio funzionamento e, ove occorra, per
quello degli ordini circondariali;
c) esercita la funzione giurisdizionale
secondo le previsioni di cui agli articoli da
59 a65 del regio decreto 22 gennaio
1934, n. 37;
d) emana e aggiorna periodicamente il
codice deontologico, curandone la pubblicazione
e la diffusione in modo da favorirne
la più ampia conoscenza, sentiti i consigli
dell'ordine circondariali, anche mediante
una propria commissione consultiva presieduta
dal suo presidente o da altro consigliere
da lui delegato e formata da componenti del
CNF e da consiglieri designati dagli ordini
in base al regolamento interno del CNF;
e) cura la tenuta e l'aggiornamento dell'albo
speciale per il patrocinio davanti alle
giurisdizioni superiori e redige l'elenco nazionale
degli avvocati ai sensi dell'articolo
15, comma 5;
f) promuove attività di coordinamento e
di indirizzo dei consigli dell'ordine circondariali
al fine di rendere omogenee le condizioni
di esercizio della professione e di accesso
alla stessa;
g) propone ogni due anni al Ministro
della giustizia i parametri di cui all'articolo
13;
h) collabora con i consigli dell'ordine
circondariali alla conservazione e alla tutela
dell'indipendenza e del decoro professionale;
i) provvede agli adempimenti previsti
dall'articolo 40 per i rapporti con le università
e dall'articolo 43 per quanto attiene ai
corsi di formazione di indirizzo professionale;
l) consulta le associazioni specialistiche
di cui alla lettera s), al fine di rendere il parere
di cui all'articolo 9, comma 1;
m) esprime pareri in merito alla previdenza forense;
n) approva i conti consuntivi e i bilanci
preventivi delle proprie gestioni;
o) propone al Ministro della giustizia di
sciogliere i consigli dell'ordine circondariali
quando sussistano le condizioni previste nell'articolo 33;
p) cura, mediante pubblicazioni, l'informazione
sulla propria attività e sugli argomenti
d'interesse dell'avvocatura;
q) esprime, su richiesta del Ministro
della giustizia, pareri su proposte e disegni
di legge che, anche indirettamente, interessino
la professione forense e l'amministrazione della giustizia;
r) istituisce e disciplina, con apposito
regolamento, l'osservatorio permanente sull'esercizio
della giurisdizione, che raccoglie
dati ed elabora studi e proposte diretti a favorire
una più efficiente amministrazione
delle funzioni giurisdizionali;
s) istituisce e disciplina con apposito regolamento
l'elenco delle associazioni specialistiche
maggiormente rappresentative, nel rispetto
della diffusione territoriale, dell'ordinamento
democratico delle stesse nonchè
dell'offerta formativa sulla materia di competenza,
assicurandone la gratuità ;
t) designa rappresentanti di categoria
presso commissioni ed organi nazionali o internazionali;
u) svolge ogni altra funzione ad esso attribuita
dalla legge e dai regolamenti.
2. Nei limiti necessari per coprire le spese
della sua gestione, e al fine di garantire
quantomeno il pareggio di bilancio, il CNF è autorizzato:
a) a determinare la misura del contributo
annuale dovuto dagli avvocati iscritti
negli albi ed elenchi;
b) a stabilire diritti per il rilascio di certificati e copie;
c) a stabilire la misura della tassa di
iscrizione e del contributo annuale dovuto
dall'iscritto nell'albo dei patrocinanti davanti
alle giurisdizioni superiori.
3. La riscossione del contributo annuale è
compiuta dagli ordini circondariali, secondo
quanto previsto da apposito regolamento
adottato dal CNF.
Art. 36.
(Competenza giurisdizionale)
1. Il CNF pronuncia sui reclami avverso i
provvedimenti disciplinari nonchè in materia
di albi, elenchi e registri e rilascio di certificato
di compiuta pratica; pronuncia sui ricorsi
relativi alle elezioni dei consigli dell'ordine;
risolve i conflitti di competenza
tra ordini circondariali; esercita le funzioni
disciplinari nei confronti dei propri componenti,
quando il consiglio distrettuale di disciplina
competente abbia deliberato l'apertura
del procedimento disciplinare. La funzione
giurisdizionale si svolge secondo le
previsioni di cui agli articoli da59 a65
del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.
2. Le udienze del CNF sono pubbliche.
Ad esse partecipa, con funzioni di pubblico
ministero, un magistrato, con grado non inferiore
a consigliere di cassazione, delegato
dal procuratore generale presso la Corte di cassazione.
3. Per la partecipazione alle procedure in
materia disciplinare del CNF, ai magistrati
non sono riconosciuti compensi, indennità
o gettoni di presenza.
4. Le decisioni del CNF sono notificate,
entro trenta giorni, all'interessato e al pubblico
ministero presso la corte d'appello e
il tribunale della circoscrizione alla quale
l'interessato appartiene. Nello stesso termine
sono comunicate al consiglio dell'ordine
della circoscrizione stessa.
5. Nei casi di cui al comma 1 la notificazione
è fatta agli interessati e al pubblico
ministero presso la Corte di cassazione.
6. Gli interessati e il pubblico ministero
possono proporre ricorso avverso le decisioni
del CNF alle sezioni unite della Corte
di cassazione, entro trenta giorni dalla notificazione,
per incompetenza, eccesso di potere
e violazione di legge.
7. Il ricorso non ha effetto sospensivo.
Tuttavia l'esecuzione può essere sospesa
dalle sezioni unite della Corte di cassazione
in camera di consiglio su istanza del ricorrente.
8. Nel caso di annullamento con rinvio, il
rinvio è fatto al CNF, il quale deve conformarsi
alla decisione della Corte di cassazione
circa il punto di diritto sul quale
essa ha pronunciato.
Art. 37.
(Funzionamento)
1. Il CNF pronuncia sui ricorsi indicati
nell'articolo 36 secondo le previsioni di cui
agli articoli da59 a65 del regio decreto
22 gennaio 1934, n. 37, applicando, se necessario,
le norme ed i princà¬pi del codice di procedura civile.
2. Nei procedimenti giurisdizionali si applicano
le norme del codice di procedura civile
sulla astensione e ricusazione dei giudici.
I provvedimenti del CNF su impugnazione
di delibere dei consigli distrettuali di
disciplina hanno natura di sentenza.
3. Il controllo contabile e della gestione è
svolto da un collegio di tre revisori dei conti
nominato dal primo presidente della Corte di
cassazione, che li sceglie tra gli iscritti al registro
dei revisori, nominando anche due revisori
supplenti. Il collegio è presieduto dal
componente più anziano per iscrizione.
4. Il CNF può svolgere la propria attività
non giurisdizionale istituendo commissioni
di lavoro, anche eventualmente con la partecipazione
di membri esterni al Consiglio.
Art. 38.
(Eleggibilità e incompatibilità )
1. Sono eleggibili al CNF gli iscritti all'albo
speciale per il patrocinio davanti alle
giurisdizioni superiori. Risultano eletti coloro
che hanno riportato il maggior numero di
voti. In caso di parità di voti risulta eletto
il più anziano per iscrizione e, tra coloro
che abbiano uguale anzianità di iscrizione,
il maggiore di età .
2. Non possono essere eletti coloro che
abbiano riportato, nei cinque anni precedenti,
condanna esecutiva anche non definitiva ad
una sanzione disciplinare più grave dell'avvertimento.
3. La carica di consigliere nazionale è incompatibile
con quella di consigliere dell'ordine
e di componente del consiglio di amministrazione
e del comitato dei delegati della
Cassa nazionale di previdenza e assistenza
forense, nonchè di membro di un consiglio
distrettuale di disciplina.
4. L'eletto che viene a trovarsi in condizione
di incompatibilità deve optare per
uno degli incarichi entro trenta giorni dalla
proclamazione. Nel caso in cui non vi provveda,
decade automaticamente dall'incarico
assunto in precedenza.
CAPO IV
CONGRESSO NAZIONALE FORENSE
Art. 39.
(Congresso nazionale forense)
1. Il CNF convoca il congresso nazionale
forense almeno ogni tre anni.
2. Il congresso nazionale forense è la massima
assise dell'avvocatura italiana nel rispetto
dell'identità e dell'autonomia di ciascuna
delle sue componenti associative.
Tratta e formula proposte sui temi della giustizia
e della tutela dei diritti fondamentali
dei cittadini, nonchè le questioni che riguardano
la professione forense.
3. Il congresso nazionale forense delibera
autonomamente le proprie norme regolamentari
e statutarie, ed elegge l'organismo chiamato
a dare attuazione ai suoi deliberati.
TITOLO IV
ACCESSO ALLA PROFESSIONE FORENSE
CAPO I
TIROCINIO PROFESSIONALE
Art. 40.
(Accordi tra università e ordini forensi)
1. I consigli dell'ordine degli avvocati
possono stipulare convenzioni, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica,
con le università per la disciplina dei rapporti reciproci.
2. Il CNF e la Conferenza dei presidi
delle facoltà di giurisprudenza promuovono,
anche mediante la stipulazione di apposita
convenzione, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, la piena collaborazione
tra le facoltà di giurisprudenza e gli
ordini forensi, per il perseguimento dei fini
di cui al presente capo.
Art. 41.
(Contenuti e modalità di svolgimento
del tirocinio)
1. Il tirocinio professionale consiste nell'addestramento,
a contenuto teorico e pratico,
del praticante avvocato finalizzato a fargli
conseguire le capacità necessarie per l'esercizio
della professione di avvocato e per
la gestione di uno studio legale nonchè a
fargli apprendere e rispettare i princà¬pi etici
e le regole deontologiche.
2. Presso il consiglio dell'ordine è tenuto
il registro dei praticanti avvocati, l'iscrizione
al quale è condizione per lo svolgimento del
tirocinio professionale.
3. Per l'iscrizione nel registro dei praticanti
avvocati e la cancellazione dallo stesso
si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
previste dall'articolo 17.
4. Il tirocinio può essere svolto contestualmente
ad attività di lavoro subordinato pubblico
e privato, purchè con modalità e orari
idonei a consentirne l'effettivo e puntuale
svolgimento e in assenza di specifiche ragioni
di conflitto di interesse.
5. Il tirocinio è svolto in forma continuativa
per diciotto mesi. La sua interruzione
per oltre sei mesi, senza alcun giustificato
motivo, anche di carattere personale, comporta
la cancellazione dal registro dei praticanti,
salva la facoltà di chiedere nuovamente
l'iscrizione nel registro, che può essere
deliberata previa nuova verifica da parte
del consiglio dell'ordine della sussistenza dei
requisiti stabiliti dalla presente legge.
6. Il tirocinio può essere svolto:
a) presso un avvocato, con anzianità di
iscrizione all'albo non inferiore a cinque anni;
b) presso l'Avvocatura dello Stato o
presso l'ufficio legale di un ente pubblico
o presso un ufficio giudiziario per non più di dodici mesi;
c) per non più di sei mesi, in altro
Paese dell'Unione europea presso professionisti
legali, con titolo equivalente a quello
di avvocato, abilitati all'esercizio della professione;
d) per non più di sei mesi, in concomitanza
con il corso di studio per il conseguimento
della laurea, dagli studenti regolarmente
iscritti all'ultimo anno del corso di
studio per il conseguimento del diploma di
laurea in giurisprudenza nel caso previsto dall'articolo 40.
7. Inogni caso il tirocinio deve essere
svolto per almeno sei mesi presso un avvocato
iscritto all'ordine o presso l'Avvocatura dello Stato.
8. Il tirocinio può essere svolto anche
presso due avvocati contemporaneamente,
previa richiesta del praticante e previa autorizzazione
del competente consiglio dell'ordine,
nel caso si possa presumere che la
mole di lavoro di uno di essi non sia tale
da permettere al praticante una sufficiente
offerta formativa.
9. Fermo restando quanto previsto dal
comma 6, il diploma conseguito presso le
scuole di specializzazione per le professioni
legali, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo
17 novembre 1997, n. 398, e successive
modificazioni, è valutato ai fini del
compimento del tirocinio per l'accesso alla
professione di avvocato per il periodo di un anno.
10. L'avvocato è tenuto ad assicurare che
il tirocinio si svolga in modo proficuo e dignitoso
per la finalità di cui al comma 1 e
non può assumere la funzione per più di
tre praticanti contemporaneamente, salva
l'autorizzazione rilasciata dal competente
consiglio dell'ordine previa valutazione dell'attività
professionale del richiedente e dell'organizzazione del suo studio.
11. Il tirocinio professionale non determina
di diritto l'instaurazione di rapporto
di lavoro subordinato anche occasionale. Negli
studi legali privati, al praticante avvocato
è sempre dovuto il rimborso delle spese sostenute
per conto dello studio presso il quale
svolge il tirocinio. Ad eccezione che negli
enti pubblici e presso l'Avvocatura dello
Stato, decorso il primo semestre, possono essere
riconosciuti con apposito contratto al
praticante avvocato un'indennità o un compenso
per l'attività svolta per conto dello
studio, commisurati all'effettivo apporto professionale
dato nell'esercizio delle prestazioni
e tenuto altresଠconto dell'utilizzo dei
servizi e delle strutture dello studio da parte
del praticante avvocato. Gli enti pubblici e
l'Avvocatura dello Stato riconoscono al praticante
avvocato un rimborso per l'attività
svolta, ove previsto dai rispettivi ordinamenti
e comunque nei limiti delle risorse disponibili
a legislazione vigente.
12. Nel periodo di svolgimento del tirocinio
il praticante avvocato, decorsi sei mesi
dall'iscrizione nel registro dei praticanti, purchè
in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza,
può esercitare attività professionale
in sostituzione dell'avvocato presso il
quale svolge la pratica e comunque sotto il
controllo e la responsabilità dello stesso anche
se si tratta di affari non trattati direttamente
dal medesimo, in ambito civile di
fronte al tribunale e al giudice di pace, e
in ambito penale nei procedimenti di competenza
del giudice di pace, in quelli per reati
contravvenzionali e in quelli che, in base
alle norme vigenti anteriormente alla data
di entrata in vigore del decreto legislativo
19 febbraio 1998, n. 51, rientravano nella
competenza del pretore. L'abilitazione decorre
dalla delibera di iscrizione nell'apposito
registro. Essa può durare al massimo
cinque anni, salvo il caso di sospensione
dall'esercizio professionale non determinata
da giudizio disciplinare, alla condizione che
permangano tutti i requisiti per l'iscrizione nel registro.
13. Il Ministro della giustizia con proprio
decreto adotta, sentito il CNF, il regolamento che disciplina:
a) le modalità di svolgimento del tirocinio
e le relative procedure di controllo da
parte del competente consiglio dell'ordine;
b) le ipotesi che giustificano l'interruzione
del tirocinio, tenuto conto di situazioni
riferibili all'età , alla salute, alla maternità e
paternità del praticante avvocato, e le relative
procedure di accertamento;
c) i requisiti di validità dello svolgimento
del tirocinio, in altro Paese dell'Unione europea.
14. Il praticante può, per giustificato motivo,
trasferire la propria iscrizione presso
l'ordine del luogo ove intenda proseguire il
tirocinio. Il consiglio dell'ordine autorizza
il trasferimento, valutati i motivi che lo giustificano,
e rilascia al praticante un certificato
attestante il periodo di tirocinio che risulta
regolarmente compiuto.
Art. 42.
(Norme disciplinari per i praticanti)
1. I praticanti osservano gli stessi doveri e
norme deontologiche degli avvocati e sono
soggetti al potere disciplinare del consiglio dell'ordine.
Art. 43.
(Corsi di formazione per l'accesso
alla professione di avvocato)
1. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta
presso uno studio professionale, consiste altresà¬
nella frequenza obbligatoria e con profitto,
per un periodo non inferiore a diciotto
mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale
tenuti da ordini e associazioni forensi,
nonchè dagli altri soggetti previsti dalla legge.
2. Il Ministro della giustizia, sentito il
CNF, disciplina con regolamento:
a) le modalità e le condizioni per l'istituzione
dei corsi di formazione di cui al
comma 1 da parte degli ordini e delle associazioni
forensi giudicate idonee, in maniera
da garantire la libertà ed il pluralismo dell'offerta
formativa e della relativa scelta individuale;
b) i contenuti formativi dei corsi di formazione
in modo da ricomprendervi, in
quanto essenziali, l'insegnamento del linguaggio
giuridico, la redazione degli atti giudiziari,
la tecnica impugnatoria dei provvedimenti
giurisdizionali e degli atti amministrativi,
la tecnica di redazione del parere stragiudiziale
e la tecnica di ricerca;
c) la durata minima dei corsi di formazione,
prevedendo un carico didattico non
inferiore a centosessanta ore per l'intero periodo;
d) le modalità e le condizioni per la frequenza
dei corsi di formazione da parte del
praticante avvocato nonchè quelle per le verifiche
intermedie e finale del profitto, che
sono affidate ad una commissione composta
da avvocati, magistrati e docenti universitari,
in modo da garantire omogeneità di giudizio
su tutto il territorio nazionale. Ai componenti
della commissione non sono riconosciuti
compensi, indennità o gettoni di presenza.
Art. 44.
(Frequenza di uffici giudiziari)
1. L'attività di praticantato presso gli uffici
giudiziari è disciplinata da apposito regolamento
da emanare, entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge,
dal Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio
superiore della magistratura e il CNF.
Art. 45.
(Certificato di compiuto tirocinio)
1. Il consiglio dell'ordine presso il quale è
compiuto il periodo di tirocinio rilascia il relativo certificato.
2. Incaso di domanda di trasferimento del
praticante avvocato presso il registro tenuto
da altro consiglio dell'ordine, quello di provenienza
certifica la durata del tirocinio
svolto fino alla data di presentazione della
domanda e, ove il prescritto periodo di tirocinio
risulti completato, rilascia il certificato
di compiuto tirocinio.
3. Il praticante avvocato è ammesso a sostenere
l'esame di Stato nella sede di corte
di appello nel cui distretto ha svolto il maggior
periodo di tirocinio. Nell'ipotesi in cui
il tirocinio sia stato svolto per uguali periodi
sotto la vigilanza di più consigli dell'ordine
aventi sede in distretti diversi, la sede di
esame è determinata in base al luogo di
svolgimento del primo periodo di tirocinio.
CAPO II
ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE
ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE
DI AVVOCATO
Art. 46.
(Esame di Stato)
1. L'esame di Stato si articola in tre prove
scritte ed in una prova orale.
2. Le prove scritte sono svolte sui temi
formulati dal Ministro della giustizia ed
hanno per oggetto:
a) la redazione di un parere motivato,
da scegliere tra due questioni in materia regolata
dal codice civile;
b) la redazione di un parere motivato,
da scegliere tra due questioni in materia regolata
dal codice penale;
c) la redazione di un atto giudiziario
che postuli conoscenze di diritto sostanziale
e di diritto processuale, su un quesito proposto,
in materia scelta dal candidato tra il diritto
privato, il diritto penale ed il diritto amministrativo.
3. Nella prova orale il candidato illustra la
prova scritta e dimostra la conoscenza delle
seguenti materie: ordinamento e deontologia
forensi, diritto civile, diritto penale, diritto
processuale civile, diritto processuale penale;
nonchè di altre due materie, scelte preventivamente
dal candidato, tra le seguenti: diritto
costituzionale, diritto amministrativo, diritto
del lavoro, diritto commerciale, diritto comunitario
ed internazionale privato, diritto tributario,
diritto ecclesiastico, ordinamento giudiziario
e penitenziario.
4. Per la valutazione di ciascuna prova
scritta, ogni componente della commissione
d'esame dispone di dieci punti di merito;
alla prova orale sono ammessi i candidati
che abbiano conseguito, nelle tre prove
scritte, un punteggio complessivo di almeno
90 punti e un punteggio non inferiore a 30
punti in ciascuna prova.
5. La commissione annota le osservazioni
positive o negative nei vari punti di ciascun
elaborato, le quali costituiscono motivazione
del voto che viene espresso con un numero
pari alla somma dei voti espressi dai singoli
componenti. Il Ministro della giustizia determina,
mediante sorteggio, gli abbinamenti
per la correzione delle prove scritte tra i candidati
e le sedi di corte di appello ove ha
luogo la correzione degli elaborati scritti.
La prova orale ha luogo nella medesima
sede della prova scritta.
6. Il Ministro della giustizia, sentito il
CNF, disciplina con regolamento le modalità
e le procedure di svolgimento dell'esame di
Stato e quelle di valutazione delle prove
scritte ed orali da effettuare sulla base dei
seguenti criteri:
a) chiarezza, logicità e rigore metodologico
dell'esposizione;
b) dimostrazione della concreta capacità
di soluzione di specifici problemi giuridici;
c) dimostrazione della conoscenza dei
fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati;
d) dimostrazione della capacità di cogliere
eventuali profili di interdisciplinarietà ;
e) dimostrazione della conoscenza delle
tecniche di persuasione e argomentazione.
7. Le prove scritte si svolgono con il solo
ausilio dei testi di legge senza commenti e
citazioni giurisprudenziali. Esse devono iniziare
in tutte le sedi alla stessa ora, fissata
dal Ministro della giustizia con il provvedimento
con il quale vengono indetti gli
esami. A tal fine, i testi di legge portati
dai candidati per la prova devono essere
controllati e vistati nei giorni anteriori all'inizio
della prova stessa e collocati sul banco
su cui il candidato sostiene la prova. L'appello
dei candidati deve svolgersi per tempo
in modo che le prove scritte inizino all'ora
fissata dal Ministro della giustizia.
8. I candidati non possono portare con sè
testi o scritti, anche informatici, nè ogni
sorta di strumenti di telecomunicazione,
pena la immediata esclusione dall'esame,
con provvedimento del presidente della commissione,
sentiti almeno due commissari.
9. Qualora siano fatti pervenire nell'aula,
ove si svolgono le prove dell'esame, scritti
od appunti di qualunque genere, con qualsiasi
mezzo, il candidato che li riceve e
non ne fa immediata denuncia alla commissione
è escluso immediatamente dall'esame,
ai sensi del comma 8.
10. Chiunque faccia pervenire in qualsiasi
modo ad uno o più candidati, prima o durante
la prova d'esame, testi relativi al
tema proposto è punito, salvo che il fatto costituisca
più grave reato, con la pena della
reclusione fino a tre anni. Per i fatti indicati
nel presente comma e nel comma 9, i candidati
sono denunciati al consiglio distrettuale
di disciplina del distretto competente per il
luogo di iscrizione al registro dei praticanti,
per i provvedimenti di sua competenza.
11. Per la prova orale, ogni componente
della commissione dispone di dieci punti di
merito per ciascuna delle materie di esame.
12. Sono giudicati idonei i candidati che
ottengono un punteggio non inferiore a
trenta punti per ciascuna materia.
13. Agli oneri per l'espletamento delle
procedure dell'esame di Stato di cui al presente
articolo si provvede nell'ambito delle
risorse disponibili a legislazione vigente, e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica. Resta ferma la corresponsione
all'Erario della tassa di cui all'articolo
1, primo comma, lettera b), del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 13 settembre 1946, n. 261, come rideterminata
dall'articolo 2, comma 1, lettera
b), del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 21 dicembre 1990, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 1990.
Art. 47.
(Commissioni di esame)
1. La commissione di esame è nominata,
con decreto, dal Ministro della giustizia ed
è composta da cinque membri effettivi e cinque
supplenti, dei quali: tre effettivi e tre
supplenti sono avvocati designati dal CNF
tra gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio
davanti alle giurisdizioni superiori, uno
dei quali la presiede; un effettivo e un supplente
sono magistrati in pensione; un effettivo
e un supplente sono professori universitari
o ricercatori confermati in materie giuridiche.
2. Con il medesimo decreto, presso ogni
sede di corte d'appello, è nominata una sottocommissione
avente composizione identica
alla commissione di cui al comma 1.
3. Presso ogni corte d'appello, ove il numero
dei candidati lo richieda, possono essere
formate con lo stesso criterio ulteriori
sottocommissioni per gruppi sino a trecento candidati.
4. Esercitano le funzioni di segretario uno
o più funzionari distaccati dal Ministero della giustizia.
5. Non possono essere designati nelle
commissioni di esame avvocati che siano
membri dei consigli dell'ordine o di un consiglio
distrettuale di disciplina ovvero componenti
del consiglio di amministrazione o
del comitato dei delegati della Cassa nazionale
di previdenza ed assistenza forense e del CNF.
6. Gli avvocati componenti della commissione
non possono essere eletti quali componenti
del consiglio dell'ordine, di un consiglio
distrettuale di disciplina, del consiglio
di amministrazione o del comitato dei delegati
della Cassa nazionale di previdenza ed
assistenza forense e del CNF nelle elezioni
immediatamente successive alla data di cessazione
dell'incarico ricoperto.
7. L'avvio delle procedure per l'esame di
abilitazione deve essere tempestivamente
pubblicizzato secondo modalità contenute
nel regolamento di attuazione emanato dal
Ministro della giustizia entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
8. Il Ministro della giustizia, anche su richiesta
del CNF, può nominare ispettori
per il controllo del regolare svolgimento
delle prove d'esame scritte ed orali. Gli
ispettori possono partecipare in ogni momento
agli esami e ai lavori delle commissioni
di uno o più distretti indicati nell'atto
di nomina ed esaminare tutti gli atti.
9. Dopo la conclusione dell'esame di abilitazione
con risultato positivo, la commissione
rilascia il certificato per l'iscrizione
nell'albo degli avvocati. Il certificato conserva
efficacia ai fini dell'iscrizione negli albi.
Art. 48.
(Disciplina transitoria
per la pratica professionale)
1. Fino al secondo anno successivo alla
data di entrata in vigore della presente legge,
l'accesso all'esame di abilitazione all'esercizio
della professione di avvocato resta disciplinato
dalle disposizioni vigenti alla data di
entrata in vigore della presente legge, fatta
salva la riduzione a diciotto mesi del periodo di tirocinio.
2. All'articolo 1, comma 1, del regolamento
di cui al decreto del Ministro della
giustizia 11 dicembre 2001, n. 475, le parole:
«alle professioni di avvocato e» sono
sostituite dalle seguenti: «alla professione di».
Art. 49.
(Disciplina transitoria per l'esame)
1. Per i primi due anni dalla data di entrata
in vigore della presente legge l'esame
di abilitazione all'esercizio della professione
di avvocato si effettua, sia per quanto riguarda
le prove scritte e le prove orali, sia
per quanto riguarda le modalità di esame, secondo
le norme previgenti.
TITOLO V
IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
CAPO I
NORME GENERALI
Art. 50.
(Consigli distrettuali di disciplina)
1. Il potere disciplinare appartiene ai consigli
distrettuali di disciplina forense.
2. Il consiglio distrettuale di disciplina è
composto da membri eletti su base capitaria
e democratica, con il rispetto della rappresentanza
di genere di cui all'articolo 51 della
Costituzione, secondo il regolamento approvato
dal CNF. Il numero complessivo dei
componenti del consiglio distrettuale è pari
ad un terzo della somma dei componenti
dei consigli dell'Ordine del distretto, se necessario
approssimata per difetto all'unità .
3. Il consiglio distrettuale di disciplina
svolge la propria opera con sezioni composte
da cinque titolari e da tre supplenti. Non
possono fare parte delle sezioni giudicanti
membri appartenenti all'ordine a cui è
iscritto il professionista nei confronti del
quale si deve procedere.
4. Quando è presentato un esposto o una
denuncia a un consiglio dell'ordine, o vi è
comunque una notizia di illecito disciplinare,
il consiglio dell'ordine deve darne notizia all'iscritto,
invitandolo a presentare sue deduzioni
entro il termine di venti giorni, e
quindi trasmettere immediatamente gli atti
al consiglio distrettuale di disciplina, che è
competente, in via esclusiva, per ogni ulteriore
atto procedimentale.
5. Il regolamento per il procedimento è
approvato dal CNF, sentiti gli organi circondariali.
Art. 51.
(Procedimento disciplinare
e notizia del fatto)
1. Le infrazioni ai doveri e alle regole di
condotta dettati dalla legge o dalla deontologia
sono sottoposte al giudizio dei consigli
distrettuali di disciplina.
2. àˆ competente il consiglio distrettuale di
disciplina del distretto in cui è iscritto l'avvocato
o il praticante oppure del distretto
nel cui territorio è stato compiuto il fatto oggetto
di indagine o di giudizio disciplinare.
In ogni caso, si applica il principio della prevenzione,
relativamente al momento dell'iscrizione
della notizia nell'apposito registro,
ai sensi dell'articolo 58.
3. La notizia dei fatti suscettibili di valutazione
disciplinare è comunque acquisita.
L'autorità giudiziaria è tenuta a dare immediata
notizia al consiglio dell'ordine competente
quando nei confronti di un iscritto:
a) è esercitata l'azione penale;
b) è disposta l'applicazione di misure
cautelari o di sicurezza;
c) sono effettuati perquisizioni o sequestri;
d) sono emesse sentenze che definiscono
il grado di giudizio.
Art. 52.
(Contenuto della decisione)
1. Con la decisione che definisce il procedimento
disciplinare possono essere deliberati:
a) il proscioglimento, con la formula:
«non esservi luogo a provvedimento disciplinare »;
b) il richiamo verbale, non avente carattere
di sanzione disciplinare, nei casi di infrazioni
lievi e scusabili;
c) l'irrogazione di una delle seguenti
sanzioni disciplinari: avvertimento, censura,
sospensione dall'esercizio della professione
da due mesi a cinque anni, radiazione.
Art. 53.
(Sanzioni)
1. L'avvertimento può essere deliberato
quando il fatto contestato non è grave e vi
è motivo di ritenere che l'incolpato non
commetta altre infrazioni. L'avvertimento
consiste nell'informare l'incolpato che la
sua condotta non è stata conforme alle
norme deontologiche e di legge, con invito
ad astenersi dal compiere altre infrazioni.
2. La censura consiste nel biasimo formale
e si applica quando la gravità dell'infrazione,
il grado di responsabilità , i precedenti dell'incolpato
e il suo comportamento successivo
al fatto inducono a ritenere che egli
non incorrerà in un'altra infrazione.
3. La sospensione consiste nell'esclusione
temporanea dall'esercizio della professione
o dal praticantato e si applica per infrazioni
consistenti in comportamenti e in responsabilità
gravi o quando non sussistono le condizioni
per irrogare la sola sanzione della censura.
4. La radiazione consiste nell'esclusione
definitiva dall'albo, elenco o registro e impedisce
l'iscrizione a qualsiasi altro albo,
elenco o registro, fatto salvo quanto stabilito
nell'articolo 62. La radiazione è inflitta per
violazioni molto gravi che rendono incompatibile
la permanenza dell'incolpato nell'albo.
Art. 54.
(Rapporto con il processo penale)
1. Il procedimento disciplinare si svolge
ed è definito con procedura e con valutazioni
autonome rispetto al processo penale
avente per oggetto i medesimi fatti.
2. Se, agli effetti della decisione, è indispensabile
acquisire atti e notizie appartenenti
al processo penale, il procedimento disciplinare
può essere a tale scopo sospeso a
tempo determinato. La durata della sospensione
non può superare complessivamente i
due anni; durante il suo decorso è sospeso
il termine di prescrizione.
3. Se dai fatti oggetto del procedimento
disciplinare emergono estremi di un reato
procedibile d'ufficio, l'organo procedente
ne informa l'autorità giudiziaria.
4. La durata della pena accessoria dell'interdizione
dall'esercizio della professione inflitta
dall'autorità giudiziaria all'avvocato è
computata in quella della corrispondente sanzione
disciplinare della sospensione dall'esercizio
della professione.
Art. 55.
(Riapertura del procedimento)
1. Il procedimento disciplinare, concluso
con provvedimento definitivo, è riaperto:
a) se è stata inflitta una sanzione disciplinare
e, per gli stessi fatti, l'autorità giudiziaria
ha emesso sentenza di assoluzione perchè
il fatto non sussiste o perchè l'incolpato
non lo ha commesso. In tale caso il procedimento
è riaperto e deve essere pronunciato il
proscioglimento anche in sede disciplinare;
b) se è stato pronunciato il proscioglimento
e l'autorità giudiziaria ha emesso sentenza
di condanna per reato non colposo
fondata su fatti rilevanti per l'accertamento
della responsabilità disciplinare, che non
sono stati valutati dal consiglio distrettuale
di disciplina. In tale caso i nuovi fatti sono
liberamente valutati nel procedimento
disciplinare riaperto.
2. La riapertura del procedimento disciplinare
avviene a richiesta dell'interessato o
d'ufficio con le forme del procedimento ordinario.
3. Per la riapertura del procedimento e per
i provvedimenti conseguenti è competente il
consiglio distrettuale di disciplina che ha
emesso la decisione, anche se sono state
emesse sentenze su ricorso. Il giudizio è affidato
a una sezione diversa da quella che ha deciso.
Art. 56.
(Prescrizione dell'azione disciplinare)
1. L'azione disciplinare si prescrive nel
termine di sei anni dal fatto.
2. Nel caso di condanna penale per reato
non colposo, la prescrizione per la riapertura
del giudizio disciplinare, ai sensi dell'articolo
55, è di due anni dal passaggio in giudicato
della sentenza penale di condanna.
3. Il termine della prescrizione è interrotto
con la comunicazione all'iscritto della notizia
dell'illecito. Il termine è interrotto anche
dalla notifica della decisione del consiglio
distrettuale di disciplina e della sentenza pronunciata
dal CNF su ricorso. Da ogni interruzione
decorre un nuovo termine della durata
di cinque anni. Se gli atti interruttivi
sono più di uno, la prescrizione decorre dall'ultimo
di essi, ma in nessun caso il termine
stabilito nel comma 1 può essere prolungato
di oltre un quarto. Non si computa il tempo
delle eventuali sospensioni.
Art. 57.
(Divieto di cancellazione)
1. Durante lo svolgimento del procedimento,
dal giorno dell'invio degli atti al consiglio
distrettuale di disciplina non può essere
deliberata la cancellazione dall'albo.
Art. 58.
(Notizia di illecito disciplinare
e fase istruttoria pre-procedimentale)
1. Ricevuti gli atti di cui all'articolo 50,
comma 4, il presidente del consiglio distrettuale
di disciplina provvede senza ritardo a
iscrivere in un apposito registro riservato il
ricevimento degli atti relativi a un possibile
procedimento disciplinare, indicando il
nome dell'iscritto a cui gli stessi si riferiscono.
Nel caso di manifesta infondatezza
ne richiede al consiglio l'archiviazione senza formalità .
2. Qualora il consiglio distrettuale di disciplina
non ritenga di disporre l'archiviazione,
e in ogni altro caso, il presidente designa
la commissione che deve giudicare e
nomina il consigliere istruttore, scelto tra i
consiglieri iscritti a un ordine diverso da
quello dell'incolpato. Il consigliere istruttore
diviene responsabile della fase istruttoria
pre-procedimentale; egli comunica senza ritardo
all'iscritto l'avvio di tale fase, a mezzo
di raccomandata con avviso di ricevimento,
fornendogli ogni elemento utile e invitandolo
a formulare per iscritto le proprie osservazioni
entro trenta giorni dal ricevimento
della comunicazione, e provvede a ogni accertamento
di natura istruttoria nel termine
di sei mesi dall'iscrizione della notizia di illecito
disciplinare nel registro di cui al comma 1.
3. Conclusa la fase istruttoria, il consigliere
istruttore propone al consiglio distrettuale
di disciplina richiesta motivata di archiviazione
o di approvazione del capo di incolpazione,
depositando il fascicolo in segreteria.
Il consiglio distrettuale delibera senza
la presenza del consigliere istruttore, il quale
non può fare parte del collegio giudicante.
4. Il provvedimento di archiviazione è comunicato
al consiglio dell'ordine presso il
quale l'avvocato è iscritto, all'iscritto e al
soggetto dal quale è pervenuta la notizia di illecito.
CAPO II
PROCEDIMENTO
Art. 59.
(Procedimento disciplinare)
1. Il procedimento disciplinare è regolato
dai seguenti princà¬pi fondamentali:
a) qualora il consiglio distrettuale di disciplina
approvi il capo d'incolpazione, ne
dà comunicazione all'incolpato e al pubblico
ministero a mezzo di lettera raccomandata
con avviso di ricevimento;
b) la comunicazione diretta all'incolpato contiene:
1) il capo d'incolpazione con l'enunciazione:
1.1) delle generalità dell'incolpato
e del numero cronologico attribuito al procedimento;
1.2) dell'addebito, con l'indicazione
delle norme violate; se gli addebiti
sono più di uno gli stessi sono contraddistinti
da lettere o da numeri;
1.3) della data della delibera di approvazione
del capo d'incolpazione;
2) l'avviso che l'incolpato, nel termine
di venti giorni dal ricevimento della
stessa, ha diritto di accedere ai documenti
contenuti nel fascicolo, prendendone visione
ed estraendone copia integrale; ha facoltà
di depositare memorie, documenti e di comparire
avanti al consigliere istruttore, con
l'assistenza del difensore eventualmente nominato,
per essere sentito ed esporre le proprie
difese. La data per l'interrogatorio è fissata
subito dopo la scadenza del termine
concesso per il compimento degli atti difensivi
ed è indicata nella comunicazione;
c) decorso il termine concesso per il
compimento degli atti difensivi, il consigliere
istruttore, qualora, per il contenuto delle difese,
non ritenga di proporre l'archiviazione,
chiede al consiglio distrettuale di disciplina
di disporre la citazione a giudizio dell'incolpato;
d) la citazione a giudizio deve essere
notificata, a mezzo dell'ufficiale giudiziario,
almeno trenta giorni liberi prima della data
di comparizione all'incolpato e al pubblico
ministero, il quale ha facoltà di presenziare
all'udienza dibattimentale. La citazione contiene:
1) le generalità dell'incolpato;
2) l'enunciazione in forma chiara e
precisa degli addebiti, con le indicazioni
delle norme violate; se gli addebiti sono
più di uno essi sono contraddistinti da lettere o da numeri;
3) l'indicazione del luogo, del giorno
e dell'ora della comparizione avanti il consiglio
distrettuale di disciplina per il dibattimento,
con l'avvertimento che l'incolpato
può essere assistito da un difensore e che,
in caso di mancata comparizione, non dovuta
a legittimo impedimento o assoluta impossibilità
a comparire, si procederà in sua assenza;
4) l'avviso che l'incolpato ha diritto
di produrre documenti e di indicare testimoni,
con l'enunciazione sommaria delle circostanze
sulle quali essi dovranno essere
sentiti. Questi atti devono essere compiuti
entro il termine di sette giorni prima della
data fissata per il dibattimento;
5) l'elenco dei testimoni che il consiglio
distrettuale di disciplina intende ascoltare;
6) la data e la sottoscrizione del presidente e del segretario;
e) nel corso del dibattimento l'incolpato
ha diritto di produrre documenti, di interrogare
o far interrogare testimoni, di rendere
dichiarazioni e, ove lo chieda o vi acconsenta,
di sottoporsi all'esame del consiglio
distrettuale di disciplina; l'incolpato ha diritto
ad avere la parola per ultimo;
f) nel dibattimento il consiglio distrettuale
di disciplina acquisisce i documenti
prodotti dall'incolpato; provvede all'esame
dei testimoni e, subito dopo, all'esame dell'incolpato
che ne ha fatto richiesta o che
vi ha acconsentito; procede, d'ufficio o su
istanza di parte, all'ammissione e all'acquisizione
di ogni eventuale ulteriore prova necessaria
o utile per l'accertamento dei fatti;
g) le dichiarazioni e i documenti provenienti
dall'incolpato, gli atti formati e i documenti
acquisiti nel corso della fase istruttoria
e del dibattimento sono utilizzabili per
la decisione. Gli esposti e le segnalazioni
inerenti alla notizia di illecito disciplinare e
i verbali di dichiarazioni testimoniali redatti
nel corso dell'istruttoria, che non sono stati
confermati per qualsiasi motivo in dibattimento,
sono utilizzabili per la decisione,
ove la persona dalla quale provengono sia
stata citata per il dibattimento;
h) terminato il dibattimento, il presidente
ne dichiara la chiusura e dà la parola
al pubblico ministero, se presente, all'incolpato
e al suo difensore, per la discussione,
che si svolge nell'ordine di cui alla presente
lettera; l'incolpato e il suo difensore hanno
in ogni caso la parola per ultimi;
i) conclusa la discussione, il consiglio
distrettuale di disciplina delibera il provvedimento
a maggioranza, senza la presenza del
pubblico ministero, dell'incolpato e del suo
difensore, procedendo alla votazione sui
temi indicati dal presidente; in caso di parità ,
prevale il voto di quest'ultimo;
l) è data immediata lettura alle parti del
dispositivo del provvedimento. Il dispositivo
contiene anche l'indicazione del termine per l'impugnazione;
m) la motivazione del provvedimento
deve essere depositata entro il termine di
trenta giorni, decorrente dalla lettura del dispositivo;
copia integrale del provvedimento
è notificata all'incolpato, al consiglio dell'ordine
presso il quale l'incolpato è iscritto, al
pubblico ministero e al procuratore generale
della Repubblica presso la corte d'appello
del distretto ove ha sede il consiglio distrettuale
di disciplina che ha emesso il provvedimento.
Nel caso di decisioni complesse,
il termine per il deposito della motivazione
può essere aumentato fino al doppio, con
provvedimento inserito nel dispositivo della decisione;
n) per quanto non specificatamente disciplinato
dal presente comma, si applicano
le norme del codice di procedura penale, se compatibili.
Art. 60.
(Sospensione cautelare)
1. La sospensione cautelare dall'esercizio
della professione o dal tirocinio può essere
deliberata dal consiglio distrettuale di disciplina
competente per il procedimento, previa
audizione, nei seguenti casi: applicazione di
misura cautelare detentiva o interdittiva irrogata
in sede penale e non impugnata o confermata
in sede di riesame o di appello; pena
accessoria di cui all'articolo 35 del codice
penale, anche se è stata disposta la sospensione
condizionale della pena, irrogata con
la sentenza penale di primo grado; applicazione
di misura di sicurezza detentiva; condanna
in primo grado per i reati previsti negli
articoli 372, 374, 377, 378, 381, 640 e
646 del codice penale, se commessi nell'ambito
dell'esercizio della professione o del tirocinio,
244, 648-bis e 648-ter del medesimo
codice; condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni.
2. La sospensione cautelare può essere irrogata
per un periodo non superiore ad un
anno ed è esecutiva dalla data della notifica
all'interessato.
3. La sospensione cautelare perde efficacia
qualora, nel termine di sei mesi dalla sua irrogazione,
il consiglio distrettuale di disci-
plina non deliberi il provvedimento sanzionatorio.
4. La sospensione cautelare perde altresà¬
efficacia se il consiglio distrettuale di disciplina
delibera non esservi luogo a provvedimento
disciplinare, ovvero dispone l'irrogazione
dell'avvertimento o della censura.
5. La sospensione cautelare può essere revocata
o modificata nella sua durata, d'ufficio
o su istanza di parte, qualora, anche
per circostanze sopravvenute, non appaia
adeguata ai fatti commessi.
6. Contro la sospensione cautelare l'interessato
può proporre ricorso avanti il CNF
nel termine di venti giorni dall'avvenuta notifica
nei modi previsti per l'impugnazione
dei provvedimenti disciplinari.
7. Il consiglio distrettuale di disciplina dà
immediata notizia del provvedimento al consiglio
dell'ordine presso il quale è iscritto
l'avvocato affinchè vi dia esecuzione.
Art. 61.
(Impugnazioni)
1. Avverso le decisioni del consiglio distrettuale
di disciplina è ammesso ricorso,
entro trenta giorni dal deposito della sentenza,
avanti ad apposita sezione disciplinare
del CNF da parte dell'incolpato, nel caso di
affermazione di responsabilità , e, per ogni
decisione, da parte del consiglio dell'ordine
presso cui l'incolpato è iscritto, del procuratore
della Repubblica e del procuratore generale
del distretto della corte d'appello ove ha
sede il consiglio distrettuale di disciplina che
ha emesso la decisione.
2. Il ricorso è notificato al pubblico ministero
e al procuratore generale presso la
corte d'appello, che possono proporre impugnazione
incidentale entro venti giorni dalla notifica.
3. La proposizione del ricorso sospende
l'esecuzione del provvedimento.
Art. 62.
(Esecuzione)
1. La decisione emessa dal consiglio distrettuale
di disciplina non impugnata è immediatamente esecutiva.
2. Le sospensioni e le radiazioni decorrono
dalla scadenza del termine dell'impugnazione,
per le decisioni del consiglio distrettuale
di disciplina, o dal giorno successivo
alla notifica della sentenza all'incolpato.
L'incolpato è tenuto ad astenersi dall'esercizio
della professione o dal tirocinio senza
necessità di alcun ulteriore avviso.
3. Per l'esecuzione della sanzione è competente
il consiglio dell'ordine al cui albo o
registro è iscritto l'incolpato.
4. Il presidente del consiglio dell'ordine,
avuta notizia dell'esecutività della sanzione,
verifica senza indugio la data della notifica
all'incolpato della decisione del consiglio distrettuale
di disciplina e gli invia, a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento, una
comunicazione nella quale indica la decorrenza
finale dell'esecuzione della sanzione.
5. Nel caso in cui sia inflitta la sospensione,
la radiazione o la sospensione cautelare,
di esse è data comunicazione senza indugio
ai capi degli uffici giudiziari del distretto
ove ha sede il consiglio dell'ordine
competente per l'esecuzione, ai presidenti
dei consigli dell'ordine del relativo distretto
e a tutti gli iscritti agli albi e registri tenuti
dal consiglio dell'ordine stesso.
6. Copia della comunicazione è affissa
presso gli uffici del consiglio dell'ordine
competente per l'esecuzione.
7. Quando la decisione che irroga una
sanzione disciplinare ovvero che pronuncia
il proscioglimento è divenuta definitiva e riguarda
un iscritto di un altro ordine, il consigliere
segretario ne dà comunicazione all'ordine
di appartenenza, trasmettendo copia della decisione.
8. Qualora sia stata irrogata la sanzione
della sospensione a carico di un iscritto, al
quale per il medesimo fatto è stata applicata
la sospensione cautelare, il consiglio dell'ordine
determina d'ufficio senza ritardo la durata
della sospensione, detraendo il periodo
di sospensione cautelare già scontato.
9. Nei casi previsti dai commi 7 e 8, l'estratto
della delibera contenente il termine finale
della sanzione è immediatamente notificato
all'interessato e comunicato ai soggetti di cui al comma 5.
10. Il professionista radiato può chiedere
di essere nuovamente iscritto decorsi cinque
anni dall'esecutività del provvedimento sanzionatorio,
ma non oltre un anno successivamente
alla scadenza di tale termine.
Art. 63.
(Poteri ispettivi del CNF)
1. Il CNF può richiedere ai consigli distrettuali
di disciplina notizie relative all'attività
disciplinare svolta; può inoltre nominare,
scegliendoli tra gli avvocati iscritti nell'albo
speciale per il patrocinio davanti alle
magistrature superiori, ispettori per il controllo
del regolare funzionamento dei consigli
distrettuali di disciplina quanto all'esercizio
delle loro funzioni in materia disciplinare.
Gli ispettori possono esaminare tutti
gli atti, compresi quelli riguardanti i procedimenti
archiviati. Gli ispettori redigono e inviano
al CNF la relazione di quanto riscontrato,
formulando osservazioni e proposte. Il
CNF può disporre la decadenza dei componenti
dei consigli distrettuali di disciplina.
Al componente decaduto subentra il primo dei non eletti.
2. Analoghi poteri ispettivi possono essere
esercitati per quanto riguarda i procedimenti
in corso presso i consigli dell'ordine di appartenenza
per la previsione transitoria di cui all'articolo 49.
TITOLO VI
DELEGA AL GOVERNO E DISPOSIZIONI
TRANSITORIE E FINALI
Art. 64.
(Delega al Governo per il testo unico)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro
ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sentito il CNF,
uno o più decreti legislativi contenenti un testo
unico di riordino delle disposizioni vigenti
in materia di professione forense, attenendosi
ai seguenti princà¬pi e criteri direttivi:
a) accertare la vigenza attuale delle singole
norme, indicare quelle abrogate, anche
implicitamente, per incompatibilità con successive
disposizioni, e quelle che, pur non
inserite nel testo unico, restano in vigore; allegare
al testo unico l'elenco delle disposizioni,
benchè non richiamate, che sono comunque abrogate;
b) procedere al coordinamento del testo
delle disposizioni vigenti apportando, nei limiti
di tale coordinamento, le modificazioni
necessarie per garantire la coerenza logica
e sistematica della disciplina, anche al fine
di adeguare e semplificare il linguaggio normativo.
2. Al fine di consentire una contestuale
compilazione delle disposizioni legislative e
regolamentari riguardanti la professione di
avvocato, il Governo è autorizzato, nella
adozione del testo unico, ad inserire in
esso, con adeguata evidenziazione, le norme
sia legislative sia regolamentari vigenti.
3. Dalle disposizioni del presente articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica.
Art. 65.
(Disposizioni transitorie)
1. Fino alla data di entrata in vigore dei
regolamenti previsti nella presente legge, si
applicano se necessario e in quanto compatibili
le disposizioni vigenti non abrogate, anche se non richiamate.
2. Il CNF ed i consigli circondariali in carica
alla data di entrata in vigore della presente
legge sono prorogati fino al 31 dicembre
dell'anno successivo alla medesima data.
3. L'articolo 19 non si applica agli avvocati
già iscritti agli albi alla data di entrata in
vigore della presente legge, per i quali restano
ferme le disposizioni dell'articolo 3,
quarto comma, del regio decreto-legge 27
novembre 1933, n. 1578, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934,
n. 36, e successive modificazioni.
4. L'incompatibilità di cui all'articolo 28,
comma 10, tra la carica di consigliere dell'ordine
e quella di componente del comitato
dei delegati della Cassa nazionale di previdenza
e assistenza forense deve essere rimossa
comunque non oltre sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Il codice deontologico è emanato entro
il termine massimo di un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge. Il
CNF vi provvede sentiti gli ordini forensi
circondariali e la Cassa nazionale di previdenza
e assistenza forense in relazione alle
materie di interesse di questa. L'entrata in
vigore del codice deontologico determina la
cessazione di efficacia delle norme previgenti
anche se non specificamente abrogate.
Le norme contenute nel codice deontologico
si applicano anche ai procedimenti disciplinari
in corso al momento della sua entrata
in vigore, se più favorevoli per l'incolpato.
Art. 66.
(Disposizione finale)
1. La disciplina in materia di prescrizione
dei contributi previdenziali di cui all'articolo
3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non si
applica alle contribuzioni dovute alla Cassa
nazionale di previdenza e assistenza forense.
Art. 67.
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dalle disposizioni recate dalla presente
legge non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
IL PRESIDENTE
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