La Corte di Cassazione con la sentenza 6779 del 11/02/2013 ha precisato che il difensore di fiducia che è impedito a partecipare all’udienza perchè malato non ha l'obbligo di nominare un sostituto processuale e neppure di indicare le ragioni dell'omessa nomina, infatti la legge processuale non impone alcun onere in tal senso.