Sul preavviso di fermo dell'auto, competenza al giudice tributario

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 16858 del 02.08.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che sul preavviso di fermo di autovettura la competenza è del giudice tributario. In appello, la Ctr di Roma accogliendo l'appello dell'Agente della riscossione aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, ritenendo la controversia del giudice ordinario. Il contribuente, tuttavia, è ricorso in Cassazione eccependo che il credito vantato dall'agente della riscossione non era interamente di origine extratributaria, €œper cui erroneamente il G.T. si è dichiarato totalmente carente di giurisdizione€. Rilievo accolto dai giudici di Piazza Cavour secondo cui €œla giurisdizione per le controversie di natura tributaria che traggono origine, come nella specie, da un atto impositivo (nella specie cartella esattoriale e/o preavviso di fermo) appartengono alla giurisdizione del G.T., secondo quanto prescritto dagli artt. 2 e 19 del Dlgs 546/1992€.

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