Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 16858 del 02.08.2011
La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che sul preavviso di fermo di autovettura la competenza è del giudice tributario. In appello, la Ctr di Roma accogliendo l'appello dell'Agente della riscossione aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, ritenendo la controversia del giudice ordinario. Il contribuente, tuttavia, è ricorso in Cassazione eccependo che il credito vantato dall'agente della riscossione non era interamente di origine extratributaria, €œper cui erroneamente il G.T. si è dichiarato totalmente carente di giurisdizione€. Rilievo accolto dai giudici di Piazza Cavour secondo cui €œla giurisdizione per le controversie di natura tributaria che traggono origine, come nella specie, da un atto impositivo (nella specie cartella esattoriale e/o preavviso di fermo) appartengono alla giurisdizione del G.T., secondo quanto prescritto dagli artt. 2 e 19 del Dlgs 546/1992€.